In un nostro precedente articolo abbiamo avuto modo di parlare delle 6 zone climatiche che distinguono la nostra penisola, inoltre in un altro articolo abbiamo parlato degli ACE (Attestati di Certificazione Energetica) che devono seguire la casa anche in caso di messa in vendita presso le relative agenzie immobiliari.
La Trasmittanza Termica (U) delle strutture
Per realizzare edifici energeticamente efficienti è indispensabile che le strutture che ne delimitano il volume siano correttamente isolate.
Il DLgs. 192 del 19 agosto 2005 ha, per la prima volta in Italia, introdotto il concetto di Valore Limite di Trasmittanza Termica delle strutture, utilizzato, per valutare la rispondenza dei materiali ai limiti prestazionali degli interventi di ristrutturazione e di nuove costruzioni e che devono soddisfare parametri predefiniti.
I Valori Limite fissati, validi per tutte le tipologie di edifici, variano in funzione del tipo di struttura e della Zona Climatica di riferimento.
Nella tabella a sottostante si riportano i valori limiti, per le alcune strutture, in vigore a partire dal 1 gennaio 2010.
Una consistente riduzione dei consumi, e quindi delle emissioni di CO2, non potrà essere raggiunto senza un importante adeguamento del patrimonio edilizio esistente.
Per stimolare gli interventi di ristrutturazione finalizzati al miglioramento energetico le Leggi Finanziarie dello Stato hanno previsto importanti detrazioni fiscali anche per le opere di coibentazione delle strutture.
Per accedere alle detrazioni le strutture dovranno, a partire dal 1 gennaio 2010, rispettare i valori di trasmittanza termica previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economica del 11 marzo 2008 e di cui alla tabella sottostante:
La Direttiva sui Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 846/93, ha la finalità di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno della Comunità Europea consentendone una valutazione prestazionale sulla base di norme tecniche armonizzate.
La marcatura CE non è quindi un marchio di qualità e non presuppone il raggiungimento di valori o prestazioni minime.
Rappresenta peraltro una garanzia importante per il consumatore, poichè il produttore, responsabile dell’apposizione del marchio CE, si impegna a rispettare un preciso protocollo di verifiche sul prodotto (fissato dalla norma di riferimento).
La norma di riferimento per i pannelli in poliuretano espanso rigido (PU) realizzati in fabbrica è la UNI EN 13165.
In conformità a tale norma, per esempio, a partire dal 2003, su tutti gli imballi dei pannelli "Stiferite" è apposta l’etichetta con la marcatura CE.
Un allegato alla norma stessa, stabilisce che in tutta la Comunità Europea vengano precisate le prestazioni di:
– Conducibilità Termica
– Resistenza Termica
– Reazione al fuoco
– Resistenza a compressione
Come scegliere l’isolante più Efficiente
Il rispetto di valori predefiniti di trasmittanza rende più evidenti i vantaggi che si ottengono utilizzando isolanti termici particolarmente efficaci come per esempio le schiume di Stifferite.
Nella tabella sottostante si confrontano i valori dei coefficienti di conducibilita termica (λD) dei più comuni materiali isolanti (valori indicativi) e gli spessori necessari per ottenere, con ciascuno di essi, un valore di trasmittanza termica
(U = λD/d) pari a 0,25 W/m2K.
Utilizzando, per esempio, i pannelli di Stiferite si può ottenere lo stesso isolamento termico con spessori nettamente inferiori a quelli richiesti da altri tipi di materiale.
Un vantaggio questo, che si traduce in: minore ingombro, maggiore spazio utile, minore consumo di risorse, minori costi di trasporto, minori costi di mano d’opera per l’installazione
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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Buonasera,
Sono proprietario di una soffitta molto ampia in palazzo storico. Il condominio si appresta a deliberare il rifacimento del tetto. Mi dicono che l’isolamento lo debba pagare solo io essendo la mia proprieta’ sottostante il tetto stesso. l mio avvocato, invece, mi dice che si tratta di una spesa ugualmente condominiale poiche’ determina la prestazione energetica dell’intero edificio. Inoltre, l’avvocato aggiunge che se gli altri condomini non partecipassero alle spese di isolamento termico non potrebbero accedere alle agevolazioni fiscali previste a riguardo.
Mi sapete dire come stannno le cose e come comportarmi ? Grazie.
Saluti.
Carmine
Per Carmine.
Riteniamo che il tuo legale abbia ragione, in quanto, anche se tu fossi proprietario dell’intero sottotetto, non lo sei per ciò che riguarda il tetto stesso, che rimane una parte comune a tutti i condomini.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste, queste possono essere richieste per i lavori di isolamento eseguiti sulla copertura e vanno a beneficio di tutti i proprietari.
Amedeu e c.