Decreto del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 8 alla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2018 il decreto del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” con il quale si aggiornano le norme del 14 gennaio 2008, e che sono entrate  in vigore il 22 marzo, cioè 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In esso sono contenute alcune limitazioni previste dalle disposizioni transitorie dall’art. 2 del decreto stesso quale, per esempio, la possibilità di poter continuare ad applicare, per alcune tipologie di lavori, le norme già vigenti, fino al termine lavori ed al collaudo statico degli stessi in riferimento al Dlgs 50/2016.

In particolare per le opere private, si potranno continuare ad applicare le norme previgenti fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima dell’entrata in vigore delle nuove Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

Le principali novità

Le Nuove N.T.C. sono state emesse anche al fine di chiarire alcuni aspetti controversi delle norme dell’anno, aggiornando nel contempo riferimenti attuali alle norme UNI/EN integrandole con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo relativamente alla progettazione delle strutture con più verifiche progettuali da eseguire circa gli elementi secondari e quelli non strutturali; fattore non secondario teso a ricercare maggior attenzione al fattore della sicurezza delle costruzioni esistenti.

E in relazione a tale materia introducono importanti innovazioni relative al Miglioramento Sismico,  considerando livelli di sicurezza più bassi per gli edifici esistenti rispetto ai nuovi fabbricati.

Qualora si eseguano interventi di adeguamento le nuove N.T.C. comportano delle novità, contemplando che gli interventi di adeguamento degli edifici siano obbligatori quando si voglia:

  1. a) sopraelevare la costruzione;
  2. b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
  3. c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%;
  4. d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.
  5. e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post‐intervento.

Inoltre per il calcestruzzo, è stata inserita la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) per la realizzazione di elementi strutturali chiarendo che per la qualificazione e progettazione di tali strutture dovrà essere fatto riferimento a

Tuttavia per la qualificazione del calcestruzzo fibrorinforzato e la progettazione delle strutture in FRC si dovrà fare esclusivo riferimento a speciali disposizioni che emanerà il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  

Decreto del 17 gennaio 2018

 (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 – Suppl. Ordinario n. 8)

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di
amedeu

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