Deroghe ad altezze volumi e distanze per costruzione cappotti termici

Ultima stesura su deroghe per cappotto termico

Deroghe ad altezze volumi e distanze per costruzione cappotti termici.

Per chi vuole realizzare un intervento teso al risparmio energetico, e in particolare per chi ha intenzione di realizzare un cappotto termico esterno al proprio edificio, sia esso di nuova costruzione o esistente, può usufruire, a seguito di direttiva della Comunità Europea di un decreto legislativo (Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102) che sostituisce e modifica il D L.gsl 115/2008 e  in base al quale può essere applicata una deroga alle distanze, altezze e volumi, conseguenti la realizzazione di un cappotto termico, alle condizioni tutte indicate all’articolo 14 commi 6 e 6 del citato D.Lgsl 102/2014

Deroghe ad altezze volumi e distanze per costruzione cappotti termici  1

Riportiamo di seguito il testo integrale Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102 Articolo 14 commi 6 e 7

6) Nel caso di edifici di  nuova  costruzione,  con  una  riduzione minima  del  20  per  cento  dell’indice  di  prestazione  energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata  con  le  modalita’  di  cui  al  medesimo decreto  legislativo,  lo  spessore  delle  murature  esterne,  delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi  e  di  chiusura superiori ed inferiori,  eccedente  ai  30  centimetri,  fino  ad  un massimo di  ulteriori  30  centimetri  per  tutte  le  strutture  che racchiudono il  volume  riscaldato,  e  fino  ad  un  massimo  di  15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per  la  determinazione  dei  volumi,  delle  altezze,  delle superfici e nei rapporti di  copertura.  Nel  rispetto  dei  predetti limiti e’ permesso derogare, nell’ambito delle  pertinenti  procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto  previsto dalle  normative  nazionali,  regionali  o  dai  regolamenti  edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici,  alle  distanze minime dai confini di proprieta’, alle distanze minime di  protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche’ alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno  esercitate  nel  rispetto  delle  distanze minime riportate nel codice civile.

  7) Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature  esterne  e degli elementi  di  chiusura  superiori  ed  inferiori  necessari  ad ottenere una  riduzione  minima  del  10  per  cento  dei  limiti  di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita’  di  cui  al medesimo decreto legislativo, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio  dei  titoli  abitativi  di  cui  al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o  dai regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra edifici, alle distanze  minime  dai  confini  di  proprieta’  e  alle distanze minime di  protezione  del  nastro  stradale,  nella  misura massima di 25  centimetri  per  il  maggiore  spessore  delle  pareti verticali esterne, nonche’ alle altezze massime degli edifici,  nella misura massima di  30  centimetri,  per  il  maggior  spessore  degli elementi di copertura. La deroga puo’ essere esercitata nella  misura massima  da  entrambi  gli  edifici  confinanti.  Le  deroghe   vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime  riportate  nel  codice civile.  

 Legge  DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 

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di
amedeu

18 commenti

  1. Buongiorno,

    Se una casa esistente rispetta la distanza da edifici confinanti di 10, 0 m. mentre la distanza dal confine di proprietà è parzialmente inferiore ad 1,5 m., è possibile applicare il capotto sulla parete esterna??

    • Per Wolfgang.
      Leggi l’articolo dal quale ci hai scritto e in particolare il punto 7, dove si cita: ” e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta’ e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne…..”
      Quindi non hai problemi.
      Li avresti, invece, se con il cappotto termico tu andassi ad invadere l’area del vicino.
      Amedeu e c.

  2. Buongiorno,

    il mio Comune non mi vuol far applicare il cappotto termico sulla facciata di casa mia che dà sul marciapiede, perché dice che il marciapiede è già troppo stretto. La larghezza del marciapiede è di 1 metro e 14 centimetri, ad opere ultimate si ridurrebbe intorno a 1 metro e 1/2 centimetri. Ha ragione il Comune?

    Premetto che lungo il marciapiede suddetto, sicuramente non molto largo, ci sono diversi pali della luce che ostacolano il passaggio e impongono ad un eventuale portatore di handicap su sedia a rotelle di scendere comunque dal marciapiede stesso per poter proseguire.

    • Per Beto.
      Purtroppo, se il Comune ha assunto tale decisione nei tuoi confronti, non puoi farci alcunchè.
      Difatti, i cappotti termici non devono rispettare le distanze dai confini e non vengono conteggiati ai fini volumetrici e dell’altezza dell’edificio; però non possono invadere la proprietà altrui, per cui occorre il permesso del proprietario, che in questo caso non ti rilascia il nulla osta.
      Amedeu e c.

  3. Buongiorno, gli ampliamenti ricadono nelle nuove costruzioni o nella riqualificazione degli edifici esistenti? Per gli ampliamenti posso godere anche della deroga alle volumetrie o solamente a quella delle distanze?

    • Per Valeria.
      La norma dovrebbe intendersi estesa anche agli ampliamenti, purchè completi di cappotto termico, e a condizione che lo stesso non invada la proprietà del vicino.
      Comunque, confrontati anche con i tecnici comunali, solo per un consiglio, in quanto il Comune rilascia sempre i suoi permessi “Fatti salvi i diritti dei terzi”
      Amedeu e c.

      • Salve ho all’incirca lo stesso problema di Valeria. Casa isolata , quindi terreno circostante di proprietà per una fascia minima di 3 metri. costruzione degli anni 70 con blocchi in tufo calcareo spessore cm 20. Posso applicare il cappotto (spessore cm 8) senza che questo rientri nel calcolo delle cubature?. Il comune mi ha detto che la norma 102/2014 alla parte riqualificazione energetica deroga solo le distanze, a me pare implicito che deroga anche i volumi. altrimenti che senso avrebbe? esiste qualche sentenza che avvalla cio?
        grazie paolo

        • Per Paolo.
          A nostro parere hai pienamente ragione tu.
          Altrimenti come potrebbero realizzare un cappotto termico le costruzioni esistenti?
          Dovrebbero essere demolite e poi ricostruite tenendo conto del volume del cappotto stesso.
          Assurdo! No?
          Amedeu e c.

  4. nel caso di edifici realizzati ante il DM 1444/1968, quindi non a 10 metri di distanza, è possibile applicare il cappotto? ad esempio se il mio edificio dista 2 metri dal confine e 6 metri dal fabbricato affacciante, posso applicare il cappotto? oppure la deroga per riqualificazione energetica vale solo per derogare da 10 metri a 9,50 metri (25 cm ogni fabbricato)?

  5. Per quanto riguarda le altezze, aggiungendo una copertura isolante al tetto rialzando il tutto di 16-18 cm, ma con l’immobile confinante a circa 2m di distanza, potrei incorrere in problemi? Le costruzioni sono lì dalla prima metà del 900.
    Grazie!

    • Per Paco
      Da quanto ci dici, la distanza tra sue edifici confinanti è di mt. 2,00, per cui non potresti, a nostro parere rialzare la copertura anche se fatta per motivi energetici.
      Leggi difatti la parte finale del nostro articolo:
      “nonche’ alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo’ essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. ”
      Per cui se non rispetti la distanza minima tra edifici prevista dal codice civile (mt 3,00) non puoi rialzare la copertura.
      Ti consigliamo, comunque, di sottoporre questo quesito all’ufficio Edilizia Privata del Comune; può darsi che il Regolamento Edilizio o le Norme di attuazione del PRG stabiliscano cose diverse.
      Amedeu e c.

  6. Non capisco se negli edifici esistenti sia prevista anche la deroga al calcolo del maggiore volume o solo alle distanze.
    grazie!

    Elena

  7. La deroga nel rispetto della riduzione minima del 10% va applicata sull intero fabbricato o posso andare ad installare il cappotto anche solo su una porzione

    • Per Marco.
      Per dare una risposta esauriente dovremmo vedere la situazione in loco e questo non è possibile.
      Ammesso che quanto dici sia possibile, se intervieni su una parte di un immobile, sia in fatto di distanze che di altezze, ti sorgeranno dei problemi estetici difficilmente approvabili dal Comune.
      Comunque, scatta alcune foto dell’immobile e portale in visione da un tecnico dell’ufficio Edilizia Privata comunale.
      Ti daranno la risposta che cerci.
      Amedeu e c.

  8. Mi trovo a dover dimostrare in sede giudiziaria che in una riqualificazione energetica di un edificio esistente è lecito non considerare la maggiore volumetria del cappotto esterno. Chiaramente nel rispetto di distanze e limiti di trasmittanza. La controparte sostiene che la deroga valga solo per le distanze.
    Non trovo nessuna sentenza o interpretazione autentica della norma.

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