Disegno di legge – nuovi requisiti per fare il costruttore

Disegno di legge – nuovi requisiti per fare il costruttore.

Un articolo apparso su Edilportale e che è senza dubbio molto importante per quanto riguarda coloro che vogliono accedere alla professionalità di costruttore edile.

E’ in corso di studio presso le Commissioni dei Lavoro Pubblici e Industria del Senato un disegno di legge che potrebbe cambiare del tutto la figura del costruttore edile; non più proveniente come oggi da una esperienza lavorativa come operaio di cantiere oppure come professionista laureato o diplomato, ma da un insieme di funzioni studiate appositamente per rendere completa questa importante figura in edilizia.

Riportiamo di seguito il contenuto dell’articolo apparso l’11/05/2015 su Edilportale, sintetico ma molto chiaro.

Prima di concludere, però, ci viene spontanea una domanda: che fine farà la possibilità di realizzare un’opera edile, sia pur di modeste dimensioni, effettuata oggi con il sistema dell’economia diretta o meglio ancora dei Lavori per conto proprio.

Da chiarire che la possibilità di questa alternativa è sempre stata subordinata alla figura e autorizzazione del Direttore dei Lavori e è esistita da sempre nel ramo edilizio.

Un’importante settore, anche se secondario, ma che ha contribuito a aiutare l’edilizia nei momenti di crisi, e che non vorremmo che con il nuovo decreto in fase di studio venisse depennato.

Speriamo che non sia così.

Disegno di legge - nuovi requisiti per fare il costruttore 1  

Segue l’articolo di Edilportale

Disegno di legge – nuovi requisiti per fare il costruttore

" Disegno di legge in Senato: il titolare dell’impresa dovrà nominare come responsabile tecnico un progettista abilitato e con esperienza

11/05/2015 – Serviranno dei requisiti minimi di carattere tecnico professionale per operare nel settore edile. Lo prevede un disegno di legge allo studio delle Commissioni Lavori Pubblici e Industria del Senato, che ripropone i contenuti già in discussione nelle precedenti legislature.

 Imprese edili, come funzioneranno
Per esercitare l’attività di costruttore edile sarà necessario iscrivere l’impresa nella sezione speciale per l’edilizia. In questa sede saranno valutati i requisiti del costruttore, cioè del titolare dell’impresa, che avrà l’obbligo di nominare un responsabile tecnico.
 
Verranno inoltre verificati i requisiti di capacità tecnico organizzativa, cioè la disponibilità di attrezzature conformi al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008). Il valore minimo delle attrezzature dovrà essere pari a 15 mila euro. Per le imprese che operano nel settore dei lavori di completamento, delle manutenzioni ordinarie e delle finiture sarà sufficiente il possesso di attrezzature per un valore pari a 7.500 euro.
 
Costruttore edile
Potrà esercitare l’attività di costruttore edile chi risulti senza procedimenti pendenti per la violazione delle leggi antimafia e chi non abbia subito condanne per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, ecc.
 
Responsabile tecnico
All’atto di iscrizione alla sezione speciale per l’edilizia, le imprese dovranno designare un responsabile tecnico, che potrà anche coincidere con il responsabile per la prevenzione e la protezione. Ai soggetti che, in base al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro hanno già i requisiti per la nomina a responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, saranno riconosciuti dei crediti formativi dopo aver sostenuto il percorso per diventare responsabile tecnico.
 
Il responsabile tecnico dovrà possedere una serie di requisiti morali, come non essere mai stato condannato per la violazione delle norme in materia di lavoro, previdenza, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti, ricerche archeologiche, autorizzazioni per gli interventi sui beni paesaggistici, permesso di costruire e lottizzazione abusiva.
 
Il responsabile tecnico dovrà inoltre rispondere a uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
– iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri o degli architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri. La norma prevede inoltre l’esercizio della professione da almeno due anni;
 
– laurea in ingegneria o in architettura, ma anche quelle con indirizzo economico, gestionale o giuridico, il diploma di istruzione tecnica o professionale, il certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e la frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura;
 
– esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell’edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore;
 
– frequenza di un corso di formazione professionale, e superamento del relativo esame, della durata di duecentocinquanta ore.
 
Formazione in edilizia
corsi necessari all’abilitazione come responsabile tecnico saranno definiti con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e si occuperanno di urbanistica, edilizia e bioedilizia, normativa tributaria, normativa contrattuale, sicurezza sul lavoro, normativa ambientale, risparmio ed efficienza energetica, normativa tecnica, uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti, tutela dei consumatori, contrattualistica privata, organizzazione e gestione d’impresa.
 
Le regole sulla formazione si applicheranno alle imprese che operano nell’ambito di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, opere d’ingegneria, per la preparazione del cantiere edile, opere di scavo, lavori di completamento degli edifici e di finitura.
 
Saranno invece escluse le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti, promozione e sviluppo di progetti immobiliari, restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali, produzione di elementi prefabbricati e le altre realtà che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’edilizia."
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di
amedeu

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