Proseguiamo in materia di Diritto Privato parlando ed illustrando i vari casi di distanze tra costruzioni e manufatti diversi, che ricadono nell’articolo 873 del codice civile e la cui visione può essere di aiuto ai nostri affezionati lettori.
Il primo caso è:
– La distanza legale da tenere tra un muro di cinta ed una tettoia pensile:
Se B vuol costruire la tettoia pensile T, in attacco ad un terrazzo del suo fabbricato, deve osservare la distanza di 3 m. come in figura, dal muro ab di A; muro che non è di cinta.
Ciò vale anche se tale muro ab sia comune.
La distanza va misurata dalla faccia esterna del muro di A (parete ab) e non dalla linea mediana di questo, nel caso che B ne abbia acquistata la comunione.
– Distanza da tenere da un terrapieno ritenuto costruzione
E’ stato ritenuto dalla giurisprudenza che il « terrapieno » abd, (fig. sottostante), intersecato da aiuole e con piante e fiori ornamentali, costruito da B, cintato dal muro ab di sostegno, e bc di cinta, sia da considerare « costruzione », agli effetti dell’art. 873 c.c.
Pertanto se è B che lo costruisce, quando già esiste la fabbrica di A, potrà ubicarlo col muro abc sul confine RS solo se la preesistente « costruzione » di A trovasi a non meno della distanza leg. dal confine stesso.
Se è B, invece, che ha costruito per primo il suo « terrapieno » (col muro abc sul confine) sarà A che, volendo costruire a sua volta dovrà impiantare il muro mn del suo nuovo fabbricato a non meno della dist. leg. d da detto muro.
Non riteniamo che il « terrapieno » acd possa considerarsi « costruzione » nel caso che B lo eseguisse come nella fig. soprastante, lasciando, cioè sul confine RS il muro di cinta ab, ed evitando di eseguire un muro di sostegno al terrapieno.
– Distanza da tenere da un terrapieno ritenuto costruzione munito di parapetto.
Vedi la figura sottostante:
– Quando si considerano “costruzione” i ruderi di un edificio.
I « ruderi » dei muri perimetrali di uno stabile di A (alti non meno di m. 1,30 dal livello del suolo), e ridotti in tal modo da eventi bellici
sono stati considerati « costruzione » ad ogni effetto dell’obbligo delle « distanze legali » sancito dall’art. 873 c.c.(Corte di Cassazione 25 giugno 1953 n° 1968 in foro it. Mass.c. 381)
Pertanto se B vorrà costruire, e non potesse o volesse appoggiarsi o aderire al muro bc di A sul confine, dovrà allontanarsi da detto muro di una distanza d non inferiore ai 3 m. dell’art. 873 o di quella maggiore dist. stabilita dai regolamenti locali o dalle leggi speciali.
– Obbligo della distanza legale tra Costruzioni anche se una è di dimensioni ridotte.
E’ stato ritenuto dalla giurisprudenza che la «costruzione» di B pur essendo di trascurabili proporzioni rispetto a quelle assai maggiori della costruzione
abcdef di A, debba ugualmente trovarsi con la sua parete ghil a non meno della distanza legale d dalla parete fronteggiante bcde di A.
Lo stesso dicasi se è B che costruisce per primo.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo.
Consultate l’elenco “Categorie” a destra, dove troverete dettagliati tutti i lavori e le norme per la costruzione e manutenzione di un edificio