Distanze per l’apertura di vedute laterali ed oblique dai confini dei fondi del vicino.

In un altro nostro articolo abbiamo affrontato un argomento similare, regolato dall’art 907 del codice civile, adesso parliamo di quanto stabilisce l‘art. 906 del c.c relativamente all’apertura di vedute laterali ed oblique dai confini di fondi del vicino.

L’art. 906 c.c. prescrive che: " non si possono aprire vedute "laterali" od "oblique" sul fondo del vicino, se non si osserva la distanza di 75 cm, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto"

Chiariamo meglio con degli esempi semplificativi:

      CLICCARE SULL’IMMAGINE

Nell’immagine soprastante a sinistra, "A" può aprire la veduta "r" (che consente visuali laterali ed oblique sul fondo inedificato di "B" purchè la distanza del lato "b" della finestra (più vicina al confine "RS") non sia inferiore a cm 75.

Nella figura a destra lo stabile di "A" confina con quello di "B", per cui il confine "RS" coincide con l’asse del muro divisorio comune "mn". In tale caso sia "A" che "B" possono aprire delle finestre"r" ed "s", purchè i rispettivi lati "b" e "c" (più vicini al confine) non distino dal confine stesso meno di cm 75.

      CLICCARE SULL’IMMAGINE

Vediamo adesso l’immagine soprastante: i due stabili di "A" e di "B" sono aderenti lungo il confine "RS", a differenza della figura precedente qui le due vedute "r" ed "s"non si trovano su muri allineati tra di loro. Pertanto ognuna delle due distanze da osservare, per potere aprire tali vedute, sarà "bc" di non meno di 75 cm (per la veduta "r"), e "cd" anch’essa non  minore di cm 75 (per la veduta "s")

Vediamo adesso i tre casi sottostanti:

      CLICCARE SULL’IMMAGINE

Nei tre casi di cui all’immagine soprastante trattasi di sporti (balconi) "m" di "A" ed "n" di "B", dai quali possono reciprocamente esercitarsi vedute solo laterali ed oblique sui fondi del vicino.

Le distanze dal confine "RS" dei punti "a" (da cui possono iniziarsi le vedute dai balconi "m") e dei punti "d" (per le vedute dei balconi "n") devono essere di cm 75 da computarsi come indicato nelle tre rispettive figure.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

9 commenti

  1. La mia casa,confina con un cortile molto ampio .,abitato da altre 2 famiglie,e possiedo un entrata ,dal cortile volevo sapere di che spazio posso usufruire? grazie per la risposta

  2. Per Pasquale.
    Se il cortile è condominiale, può essere usato da tutte le famiglie che ne usufruiscono, in maniera comune.
    Però, relativamente a lasciare auto in sosta od occupare spazi per (per esempio) stendere la biancheria, vi devono essere delle regole condominiali precostituite, ed in ogni caso, quello che uno vuol fare in detto cortile, deve essere approvato anche dagli altri comproprietari.
    Amedeu e c.

  3. salve

    recentemente per una disputa con un vicino riguardo dei confini si è stabilito tramite un accordo scritto di picchettare, attraverso un tecnico abilitato che ha eseguito preventivamente delle rilevazione metriche, un fazzoletto di terreno e di conseguenza di recintare a sue spese la parte in modo tale da evitare qualsiasi passaggio tra una proprietà e l’altra. Il vicino a posto, a seguito del picchettamento, dei pali di recinzione e la rete metallica in maniera abbastanza instabile. a distanza di qualche tempo i picchetti sono stati rimossi non si sa da chi ed io ho il timore che questa labile recinzione possa essere facilmente mossa di modo che il vicino possa guadagnare del terreno. Si pensi che per arrivare a questa sistuazione ci sono stati messi di mezzo dei legali.
    comunque la domanda è : posso posizionare dei pali di legno con delle corde a ridosso( vale a dire qualche centimetro dai pali di recinzione) della rete metalicca posta dal vicino in modo da delimitare in maniera più esatta i confini, o devo rispettare delle distanze ben precise ? grazie per la risposta sperando che sia stato chiaro nella descrizione della situazione.

    • Per Fabian.
      Dovresti, con l’accordo bonario del vicino, (cercando sempre di non litigare), piantare due termini sui due vertici di tale confine.
      Tali termini possono essere costituiti da una base di cemento con uno spezzone di tondino di ferro piantato a pari terra.
      Cioè, dovete fare un lavoro stabile, che vi permetta, in qualsiasi momento, di ritrovare i termini di confine e rimettere la recinzione (se caduta o spostata).
      Ti consigliamo, di richiamare il geometra che ha “tirato” detto confine, in maniera che assista a tale operazione.
      Amedeu e c.

  4. Salve, possiedo un fabbricato che ho deciso di abbattere e ricostruire per ricavarne degli appartamenti da fittare. Ho ottenuto la concessione edilizia, però al momento dell’abbattimento il signore la cui proprietà è adiacente al mio lotto, ha richiesto di accedere agli atti e al progetto presente sul comune. nello specifico la sua casa è un edificio di circa tre piani che ha delle finestre luci che danno proprio sul confine tra il mio edificio e il suo.
    Ora il vicino che diritti ha? ha il dovere di chiudere queste luci? il fatto è che questo vicino con la chiusura di queste luci avrebbe poi luce solo dalla strada e quindi si renderebbe non più vivibile il suo appartamento. (tenete conto che i due edifici sono posti in adiacenza, non c’è la distanza di 3 m prescritta dal codice).
    Rosita, grazie in anticipo!!!

    • Per Rosita.
      Come saprai sicuramente il comune rilascia le autorizzazioni “Fatti salvi i diritti dei terzi”, per cui si defila immediatamente da eventuali liti tra vicini.
      Circa la tua domanda, se le finestre luci hanno effettivamente tutte le caratteristiche delle luci (puoi verificarlo leggendo gli articoli sottostanti)
      http://www.coffeenews.it/le-luci-chiarimenti-ed-esempi-esplicativi
      http://www.coffeenews.it/luci-e-vedute-con-esempi
      allora potrai costruire in aderenza non rispettando alcuna distanza.
      Se invece tali aperture non si configurano esattamente come luci, puoi rischiare di andare incontro a una lite legale con perdita di tempo e di denaro.
      Consultati, perciò, con il tuo tecnico progettista e direttore dei lavori e all’occorrenza procurati una vasta documentazione fotografica delle stesse.
      Amedeu e c.

  5. https://www.coffeenews.it/wp-content/uploads/2011/11/pianta-vedute-laterali-oblique-1.jp
    In questa immagine viene riportato il mio caso.
    Volevo sapere se il vicino con la casa n posizione arrettrata può costruire una veranda in appoggio al muro di confine superando in lunghezza l’abitazione, posta in avanti, di circa 2 metri, per un’altezza superiore ai 4 metri. Dalla finestra il palo per l’appoggio del tetto della veranda sovrasta la mia finestra.

    • Per Roberta.
      Di regola, si creerebbe una situazione rovesciata rispetto all’immagine del nostro articolo,; comunque la distanza deve essere sempre di 75 cm tra finestrature.
      Comunque, ti suggeriamo di controllare anche il Regolamento Edilizio e la normativa di PRG del Comune, per verificare che non esistano delle prescrizioni diverse dal Codice civile (Specie per la parte che va a realizzarsi, in sporgenza, sul confine e che forse dovrebbe rispettare ben altre distanze).
      Amedeu e c.

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.