Donazioni. Concetti generali e caratteristiche.

Iniziamo a parlere in questo articolo delle "Donazioni" e diremo le cose più importanti; definiremo il resto in articoli successivi.

La "donazione" è un contratto con il quale , per il solo spirito di liberalità, una parte (donante) procura all’altra (donatario) a proprie spese, un arricchimento , che può consistere nel dare qualche cosa  o nell’obbligarsi a darla (art. 769 e seguenti del c.c.).

Il diritto ha un trattamento speciale per questo contratto, in quanto come le successioni, la donazione realizza un passaggio gratuito di beni e la costituzione di diritti, con la differenza che nella donazione il trapasso avviene fra vivi, mentre nella successione si verifica a seguito della morte di una delle parti.

La donazione deve avere per oggetto solo beni esistenti del donante . E’ nulla la donazione che riguardi beni futuri.

La donazione ha le seguenti caratteristiche:

E’ a titolo gratuito (senza corrispettivo); è personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dell’oggetto della donazione deve essere frutto esclusivamente della volontà del donanteè consensuale perchè a renderla perfetta basta il consenso delle parti; è un atto formale perchè per la sua validità occorre un atto pubblico, tranne che per oggetti di scarso valore  e per i doni manuali fatti in vista di un futuro  matrimonio.

Con l’atto di donazione il donante assume l’obbligo di consegnare le cose donate. In caso di ritardo nell’adempimento , o addirittura di inadempimento, egli risponde solo per dolo o colpa grave. Egli è tenuto alla garanzia per "evizione" solo se questa si verifichi per dolo, o fatto attribuibile ad esso donante. Non risponde dei "vizi occulti" della cosa donata se detti vizi non erano a sua conoscenza.

La donazione è valida :

1) se il donante ha piena capacità di intendere e di volere e se fatta dal donante "personalmente"

2) se il destinatario è una persona o un Ente.

E’ ammessa la sostituzione (ordinaria e fidecommissaria) entro gli stessi limiti in cui essa è ammessa nelle successioni testamentarie.

Sono nulle le donazioni fatte:

1) a chi è stato tutore o protutore del donante prima che sia stato dato il rendiconto della propria amministrazione tutelare:

2) al coniuge durante il matrimonio

Oggetto della donazione

Può essere una cosa , mobile o immobile, o un qualsiasi diritto reale, o un diritto di credito; può anche consistere nella rinunzia ad un diritto o nell’assunzione di una obbligazione verso il donatario. Si ripete che deve trattarsi di beni esistenti.

Donazioni Speciali sono:

a) la "rimuneratoria" fatta per riconoscenza o per l’ammirazione di particolari meriti del donatario

b) la "indiretta", che si ha per esempio quando il donante anzichè dare un bene in natura , lo acquista con il suo denaro intestandolo al donatario

c) quella fatta in vista di un futuro matrimonio dal futuro sposo alla futura sposa, o da un terzo a favore dell’uno  o dell’altra o di entrambi.

d) la donazione con riserva di usufrutto ; che conferisce al donatario solatanto la nuda proprietà della cosa.

e) La donazione "modale" con la quale il donante pone a carico del donatario un determinato onere, che il destinatario è tenuto a soddisfare ma solo nei limiti del valore della cosa donata. Inoltre , l’onere deve essere lecito  (non contrastante, cioè, con norme di legge o con l’ordine pubblico o il buon costume), altrimenti l’onere , cioè il "modo" si ha per non apposto, mentre la donazione resta valida  e senza onere alcuno.

segue.

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di
Deep

3 commenti

  1. Vorrei acquistare (o forse posso ricevere in dono) un terreno che nella visura catastale e’ definito SEMIN ARBOR mentre ora e’ quasi completamente coperto di rovi e in parte coperto da reti metalliche poste da RFI per evitare smottamenti, perche’ posto sulle pendici di un monte. Questa definizione della particella influirebbe sul valore da indicare su un eventuale atto di acquisto? Grazie

    • Per Alberto.
      Non parli della estensione di detta particella, che per assurdo potrebbe prendere mezzo monte.
      Comunque, se ne vale la pena, puoi chiedere al locale catasto di effettuare un accertamento per il declassamento della categoria catastale.
      Sicuramente, pagherai meno imposte.
      Amedeu e c.

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