Il Comune è sempre responsabile in caso dei danni causati a seguito del rilascio di un Permesso di Costruire.

Il Comune è sempre responsabile in caso dei danni causati a seguito del rilascio di un Permesso di Costruire. 

Una sentenza interessante e da leggere accuratamente.

Il proprietario di un edificio aveva richiesto al Comune il permesso di realizzare una tettoia con copertura a cannicci, sopra il proprio lastrico solare.

Il comune inizialmente aveva negato tale autorizzazione, ma in un secondo tempo aveva rilasciato il titolo edilizio abilitativo per realizzarla.

Senonchè i vicini confinanti proprietari di un fabbricato più basso, avevavo protestato contro tale permesso, in quanto riduttivo del valore economico della loro casa, dovuto essenzialmente alla perdita di una veduta panoramica del vicino lido a mare.

   

A questo punto era intervenuto l’annullamento del Comune di tale permesso, ma prima di intervenire per la demolizione la relativa pratica edilizia era passata nelle mani della Procura.

Quanto sopra aveva comportato uno slittamento dei tempi, per cui il proprietario contestato aveva potuto usufruire della sanatoria edilizia derivante dal condono edilizio intervenuto con DL 269/2003.

In seguito a tale condono edilizio il proprietario aveva potuto sanare la pratica della tettoia costruita.

I vicini non demordevano, per cui richiedevano al Comune i danni derivanti dalla perdita di valore del loro edificio a seguito della perduta vista panoramica.

Il Comune si difendeva invocando l’ormai conosciuta formula che "l’autorizzazione comunale viene sempre rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi" per cui il proprietario poteva rivalersi in sede privata contro il vicino ma nulla poteva pretendere dal Comune.

 Secondo i vicini il Comune era responsabile di inadempienza dei tempi previsti per una pratica abusiva edilizia, per cui, se li avesse rispettati, il manufatto avrebbe dovuto già essere demolito prima dell’arrivo del condono edilizio.

La questione esaminata dal Consiglio di Stato, con sentenza 5475 del 24/11/2017 ha portato i giudici ad esprimersi a favore dei ricorrenti, specificando che il ritardo  ha consentito la realizzazione della tettoia, e quindi l’esclusione o la limitazione della servitù di veduta, e che, dopo l’annullamento, e in pendenza di appello avverso a sentenza non sospesa, ha ritardato, o non ha assunto tempestivamente i provvedimenti repressivi, poi definitivamente esclusi dal rilascio di una concessione in sanatoria.

La“clausola” di salvezza non può perciò ritenersi esonerativa da responsabilità dell’Amministrazione secondo i principi generali, in quanto la stessa, con comportamenti commissivi o omissivi (e nella specie prima commissivi, mediante il rilascio del titolo edilizio, e quindi omissivi, attraverso l’omessa attivazione dei poteri di autotutela repressiva) ha concorso a cagionare la lesione del diritto dominicale.

Sentenza 24/11/2017 n. 5475

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di
amedeu

2 commenti

  1. Le vorrei chiedere:
    Sono proprietario di un terreno edificabile,l’ingegnere ha fatto due progetti per due case unifamiliari.
    Progetti approvati dal comune e dalla provincia.
    Approvazioni avvenute fine Dicembre 2017.
    Gennaio 2018 cambia il piano regolatore,e il mio terreno passa a terreno agricolo.
    Maggio 2018 cambia il sindaco e alla richiesta della licenza edilizia il comune si è rifiutato per discordanze alla validita’ del vecchio piano,e che i fabbricati da costruire erano gia stati riportati sul nuovo piano regolatore in nerop(gia costruiti) invece che in rosso da costruire.
    Per l’ingegnere le autorizzazione e l’accesso alla strata ho avuto delle spese di ca 20.000 euro.
    Vorrei sapere se una azione legale mi darebbe successo x costruire?
    Infiniti saluti

    • Per Luca Marcello.
      Se avevi dato l’inizio lavori e lo avevi comunicato per scritto al sindaco potevi avere tre anni di tempo per realizzare l’opera, dopo di che potevano approvarti anche alcune varianti in corso d’opera.
      Poichè, probabilmente, non l’hai fatto, sei incorso nella legge di salvaguardia, la quale dice che in presenza di due piani attuativi, uno approvato (Il primo) ed uno adottato (Il secondo), qualora nel nuovo strumento urbanistico il tuo terreno non sia più edificabile, la tua pratica viene sospesa in attesa dell’approvazione del nuovo PRG, allorchè sarà definitivamente respinta.
      A nostro parere non hai alcuna probabilità di spuntarla contro il Comune. Peccato!
      Amedeu e c.

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