Il nuovo Regolamento per la conduzione, la manutenzione ed il controllo degli impianti termici.

Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento che definisce i criteri generali relativi all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici e di cui al DPR n°74 del 16 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 149 del 27 giugno 2013.

Quindi, dal 12 luglio sono applicate in tutto il territorio nazionale le regole relative alla manutenzione e controllo degli impianti termici sia per la climatizzazione invernale che estiva degli edifici.

Il nuovo Regolamento è introdotto in ottemperanza alla direttiva europea 2009/91/CE, con particolare riferimento all’articolo 9.

Il nuovo Regolamento   viene a semplificare le procedure per gli impianti con una potenza inferiore ai 100 kW, che rappresentano il 90% del totale: i controlli su questi impianti non dovranno più essere annuali, ma biennali o quadriennali in base alla potenza ed all’alimentazione dell’impianto stesso

Regolamento sugli impianti termici 1 1 

I valori massimi della temperatura negli ambienti viene così determinata: per il riscaldamento 18°C per gli edifici a destinazione industriale o artigianale; 20°C per tutti gli altri edifici. Tutti con la tolleranza di + 2° C.

Circa la climatizzazione estiva dovranno rispettare i 26° C – 2°C di tolleranza per tutti quanti gli edifici.

L’accensione e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento coprirà un periodo massimo di ore giornaliere e di mesi all’anno, differenti per zona climatica, e soggetti a deroga dei singoli Comuni.

Nel presente Regolamento vengono, altresì specificati e definiti i requisiti che dovranno avere i responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, rispondendo in prima persona al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente.

Il responsabile dell’impianto dovrà essere persona diversa dal venditore di energia per l’impianto stesso.

Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione", che deve essere consegnato al conduttore in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile. Il modello del libretto viene aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono introdotti criteri diversi relativi ai controlli e ispezioni, che subiscono modifiche temporali, a seconda del tipo e della potenzialità degli impianti stessi.

Durante gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, andrà effettuato anche un controllo sull’efficienza energetica e stilato un apposito Rapporto da trasmettersi al Catasto degli Impianti Termici

A maggior chiarimento per il lettore, riportiamo di seguito il DPR n° 74 del 16 aprile 2013:

Adobe Reader PDF  DPR n°74 del 16 aprile 2013

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di
amedeu

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