Impianti di energia derivanti da fonti rinnovabili. Obbligatoria l’installazione su nuovi edifici dal primo gennaio 2010.

L’obbligo di installazione nei nuovi edifici di fonti di energia alternativa, era previsto nella finanziaria dell’anno 2008 che sanciva che tutti i Regolamenti Edilizi dovevano uniformarsi nel contenere tale vincolo e dava come termine ultimo per i Comuni il 1° gennaio 2009.

Il termine del 1° gennaio 2009 era previsto dal DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sostituito dall’art. 1 comma 9, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), dove di prevedeva che per gli edifici di nuova costruzione, il permesso di costruire venisse rilasciato a condizione che fossero installati impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili così da garantire una produzione energetica di almeno 1 kW per ogni unità abitativa e di almeno 5 kW per i fabbricati industriali di superficie superiore a 100 mq.

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Successivamente la legge 27 febbraio 2009 n. 14 di conversione del Decreto Legge "Milleproroghe" ha rimandato detto termine appunto al 1° gennaio 2010.

I regolamenti edilizi si dovranno attenere a tale disposizione di legge.

Quindi dal primo di gennaio di questo anno, nelle nuove costruzioni, compatibilmente con le realizzazioni tecniche, si dovranno prevedere installazioni di impianti di produzione di energia alternativa.

Secondo gli indirizzi della Comunità Europea, comunque, a partire dal  1° gennaio 2021 i nuovi edifici dovranno essere quasi autosufficenti relativamente al consumo di energia elettrica.

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di
amedeu

6 commenti

  1. salve
    se possibile avrei bisogno di un chiarimento sul decreto legge “milleproroghe”
    Nel D.L. si parla di energie rinnovabili quantificate in 1kW per nuove costruzioni ad uso residenziale, nel mio caso vorrei installare un impianto a pannelli solari termici, quindi la mia produzione si quantificherebbe in joule o calorie e non in kW.
    Posso interpretare in questo senso il D.L. ovvero far equivalere la mia produzione di energia termica a quella in kW (quindi elettrica) esplicitata nella nuova norma, oppure in quest’ultima il legislatore ha fatto riferimento esclusivamente all’energia elettrica, quindi implicitamente al fotovoltaico e non al termico?
    Grazie molte per l’attenzione

  2. Per Giorgia.
    Il comma aggiunto dall’art. 1, c. 350 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007); così modificato dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) T.U.E. parla di:
    “ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW”
    Quindi il testo è chiaro.

    Invece il comma aggiunto dall’art. 1, c. 350 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007); così modificato dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) T.U.E. prevede:
    ” Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali ….”
    (art. 1, c. 346, L. 296/2006)
    Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall’art. 8 del D.M. 19-02-2007, come modificato dal D.M. 26-10-2007
    Detrazione massima: 60.000 euro”

    Questa seconda partre si riferisce ad eventuali detrazioni fiscali e non a obblighi specifici di installazione di……..
    Ciao
    Amedeu

  3. Salve,
    sto ristrutturando un piccolissimo (35m2-40m2) immobile terratetto (pianto terra e primo piano) in un piccolo comune della regione toscana. L’immobile è situato all’interno del centro storico del paese.
    La dia è stata aperta ad aprile-maggio 2009 e prevedeva esclusivamente i seguenti lavori:
    – ampliamento di una finestra del piano superiore (trasformazione in portafinestra)
    – riduzione del vano porta d’ingresso alla misura standard 90×210
    – diversa sistemazione della tramezzatura interna al piano superiore
    – sostituzione della vecchia scala a chiocciola con una a giorno in ferro-legno

    Ovviamente va rifatto l’impianto idrico e va creato un nuovo impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione.
    Pensavamo, con la stessa caldaia, di riscaldare l’acqua calda sanitaria.
    Parlando con il tecnico che ci dovrà redigere il progetto per l’impianto di riscaldamento e la legge 10, ci è arrivata una “brutta” notizia.
    Il tecnico ci ha detto che a seguito della legge 311/06 abbiamo l’obbligo di produrre il 20% (se non fossimo in centro storico il 50%) del fabbisogno di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili, quindi solare termico o termostufa pellet.
    Premettendo che il solare termico è un ottimo investimento il problema è che abbiamo un budget ridotto all’osso per questa ristrutturazione e anche aggiungere altri 2000-3000 euro per un solare termico sarebbe un grosso problema. Il problema diventa ancora più grosso se consideriamo che il tetto è vecchio e che non avevamo alcuna intenzione di rifarlo proprio per una questione di soldi. Infatti, per evitare di “toccare” il tetto abbiamo deciso di non installare nemmeno una semplice finestrina da tetto. Ci fa paura caricarlo di peso, soprattutto se si tratta di un pannello solare termico.
    Molto probabilmente il comune non acconsentirà di metterlo in facciata anche se l’immobile è situato all’interno di una corte privata priva del famoso “vincolo di facciata”.
    L’immobile non è soggetto ad ombre ed il tetto è un “triangolo rettangolo” orientato a sud.

    La termostufa a pellet con riscaldamento dell’acqua calda sanitaria sarebbe una soluzione che ci eviterebbe di mettere “roba” sul tetto ma in un immobile così piccolo questa ci occuperebbe comunque troppo spazio ed dovremmo comunque spendere altri 2000-3000 euro.

    Il tecnico ha detto che da quest’obbligo non se ne scappa ed ha detto che nulla importa se la dia il geometra l’abbia aperta ad apr-mag 2009.
    Ovviamente il geometra all’epoca dell’apertura della dia sapeva che non volevamo toccare il tetto e non ci fece alcun accenno a questo obbligo delle fonti rinnovabili.

    Gradirei avere un suo parere in merito .
    Grazie.

  4. Per Roger.
    Se l’immobile è in centro storico (zona A) non dovrebbero essere accettati i pannelli fotovoltaici anche se installati sul tetto.
    La soluzione della stufa a pellet sembra la più idonea, anche perchè in commercio (basta cercare i prezzi su eBay) vendono stufe a prezzi molto convenienti.
    Quindi, ti consigliamo di scegliere questa ultima soluzione, che è classificata fra le fonti alternative.
    Il tetto, se è in brutte condizioni statiche, cerca di farlo consolidare.
    Amedeu e c.

  5. salve, stò progettando una casa unifamiliare di circa 150 metri quadri su un piano con piccola mansarda e se ho capito bene, la legge mi impone di installare un impianto a risparmio energetico. posso scegliere se fare un impianto per il riscaldamento o pannelli fotovoltaici? le agevolazioni statali, cambiano rispetto alla spesa sotenuta (in %) o alcuni impianti sono più agevolati di altri?

    grazie
    Luca

  6. Per Luca.
    Devi scegliere un impianto a risparmio energetico, per cui il fotovoltaico sarebbe l’ideale
    Amedeu e c.

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