Invalidità e risoluzione di un contratto. Quando si possono applicare.

Proseguiamo l’articolo precedente parlando di due elementi importanti del contratto in generale, ma con particolare riferimento a quello di compravendita, che ci interessa maggiormente per la materia da noi trattata

L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
II contratto si ritiene invalido quando, al mo­mento della sua conclusio­ne, sono presenti uno o più difetti di tale gravità da non consentire alle par­ti di raggiungere lo scopo che si erano prefissate con la sua stipulazione. Ecco quali sono le cause di invalidità:

1) la nullità:

è sancita dall’art. 1418 del Codice civile e si ha quando manca uno dei requisiti essenziali oppure quando la causa è illecita, impossibile, indeterminata o indeterminabile;

 
2) I’annullabilità:
 
è applicabile quando non ven­gono osservate le regole che hanno lo scopo di proteggere in modo particolare una delle parti. Per esempio, è annullabile un contratto stipulato da un soggetto, al momento della stipula, incapace di intendere e di volere.
 
3) la rescissione:
 
si verifica a causa di un’anomalia già presente nel contratto. Tale anomalia può consistere nel fatto che il con­tratto sia stato concluso in stato di pericolo oppure in stato di bisogno.
 
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 
Contrariamente alla re­scissione che si applica per anomalie già presenti durante la stipulazione del contratto, la risoluzione si applica invece per circostanze sopravvenute dopo la sua conclusione.

II Codice civile prevede tre ipotesi di risoluzione del contratto:

 
a) per inadempimento:
 
per esempio Tizio compra un bene da Caio, ma successivamente non paga il prezzo pattuito. In questo caso è ovvio che il bene ritorni di proprietà di Caio;
 
b) per impossibilità sopravvenuta:
 
per esempio, un muratore si è impegnato a restaurare un appartamento; poi, successi­vamente alla stipulazione del contratto, vieneimprovvisamente colpito da una grave malattia. In questo caso, il contratto si risolve e il muratore è tenuto a rimborsare (solo se l’ha ricevuto) l’eventuale acconto;
 
c) per eccessiva onerosità:
 
per esempio, Tizio ordina a una società un quantitativo di tubi in acciaio per eseguire una lottizzazione e ne pattuisce il prezzo; poi, per cause inaspettate (per esempio, lo scoppio di una guerra), il prezzo del ferro lievita così tanto da non corrispondere più a quello pat­tuito. In questo caso Tizio può chiedere la risoluzione del contratto.
 
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di
amedeu

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