La Dichiarazione di Conformità per gli impianti negli edifici. D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

 Il Decreto Ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008 al quale vi rimandiamo (sia pure nella originaria stesura da coordinare ed integrare), approva il Regolamento per il riordino in materia di installazione degli impianti negli edifici.

In particolare vogliamo parlarvi, adesso, dell’articolo 7  di tale DM, che tratta della Dichiarazione di Conformità che le ditte installatrici sono obbligate a rilasciare al termine dei lavori di un impianto. ( impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica; impianti di riscaldamento; impianti radiotelevisivi ed elettronici; impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas; impianti di protezione antincendio)

Sotto, riportiamo l’intero articolo 7  con, evidenziati in rosso, a maggior chiarimento del lettore, i richiami più significativi dei vari commi ad altre parti del DM n°37 stesso.

 Art. 7 – Dichiarazione di conformità

1) Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’art. 5.

Art 6)  Realizzazione ed installazione degli impianti

1 – Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

2 – Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1989 e le relative modificazioni.

3 – Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

2) Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

3) In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’art. 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

4) La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’art. 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.

Art 3 comma 3

3 – Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’art. 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo art. 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4, richiesti per i lavori da realizzare.

5) Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6) Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’art. 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’art. 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

 Art. 5 – Progettazione degli impianti

 2 – Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

Altra notizia da dare al lettore, è che Art. 13 – (Documentazione) del succitato DM n°37 del 2008 è stato abrogato dall’art. 35 comma 2 del Decreto Legge 112 del 25/06/2008

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo 

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di
amedeu

2 commenti

  1. Una domanda sul costo della dichiarazione di conformità
    Situazione:
    Preventivo per nuovo impianto di scaldabagno a gas esterno ubicato sul balcone e scarico in facciata poichè non esiste canna fumaria a tenuta stagna dedicata ai fumi.
    Stamane un tecnico di una impresa installatrice di scaldabagni istantanei a gas mi dice che nel preventivo oltre alle varie voci ( che ho chiesto dettagliate e non il solo importo finale) che c’è il costo per la certificazione.
    Mi stò documentando e sono giunto alla conclusione che in realtà si riferiva alla dichiarazione di conformitò dell’impianto. (Almeno credo visto che mi sembra che certificati non ne facciano)
    La domanda è semplice, la dichiarazione ha proprio un costo o è compresa nella normale prestazione che l’impresa installatrice e abilitata dalla camera di commercio deve fornire insieme all’impianto?

  2. Per Claudio.
    Normalmente da ditta che esegue l’impianto, comprende nel costo del lavoro anche la certificazione di regolare esecuzione.
    A meno che non vi siano stati accordi preventivi presi diversamente.
    Amedeu e c.

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