Le distanze urbanistiche di cui alle leggi nazionali vanno rispettate. No alle deroghe.

Una ennesima e pare definitiva conferma del rispetto delle distanze urbanistiche previste dalle leggi nazionali, ci arriva dalla Corte Costituzionale delle Stato, la quale è stata chiamata ad esprimersi sull’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, chiarendo, con l’ordinanza n° 173 del 19 maggio 2011 che: "       ………….  l’art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, in accordo con tale giurisprudenza, deve interpretarsi nel senso che esso consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest’ultima materia inerente all’ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato…………."

La Corte Costituzionale, ha sottolineato che distanze inferiori sono ammesse dalla legge se facenti parte di piani di lottizzazione convenzionata o piani similari, ma la regola non può essere assolutamente generalizzata.

Per prendere visione dell’ ‘Ordinanza n° 173 del 19 maggio 2011 della Corte Costituzionale  (dopo avere aperto il link, cliccare sopra "Torna alle Novità"  del sito  Corte Costituzionale e poi cliccare su O.173/2011 del 11/05/2011) .

Ci auguriamo che con tale ordinanza venga chiarita una volta per tutti l’inammissibilità di deroghe alle distanze urbanistiche di cui alle leggi Dello Stato, ed in particolare al DM 1444/68 che stabilisce la distanza di 10 metri fra pareti finestrate di edifici prospettanti.

I nostri lettori, più volte ci hanno richiesto informazioni circa le deroghe consentite a tali distanze da molti Comuni, alcuni dei quali, addirittura, sempre secondo quanto espresso dai lettori stessi, superavano gli obblighi derivanti dalle distanze con le autorizzazioni scritte rilasciate dai vicini.

Tale ordinanza non deve intendersi come punitiva di chi vuole costruire, in quanto contribuisce solamente a mettere ordine in un particolare campo mai definito, o perlomeno interpretato in maniere diverse 

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

15 commenti

  1. Salve, seguo con interesse il vostro sito sui problemi delle distanze tra fabbricati,volevo chiedervi una riguardo a questo.
    Abito all’ inizio di un vico cieco lungo circa 30 mt. e la larghezza è di 2 mt., di fronte casa mia c’era un terreno di circa 550 metri con due casolari vecchi, un costruttore usando una DIA ha demolito queste due piccole case rurali ed ha costruito di fronte, una villetta singola e un palazzo, di due piani con 5 appartamenti, al limite del vico, senza concessione edilizia e senza nessun permesso del comune ha allargato questo vico di 60 cm, dunque adesso il vico è diventato mt. 2,60, in un primo esposto nel 2009 l’ufficio urbanistico mi rispondeva che era tutto in regola perché c’era una dia che lo attestava, non convinto faccio un’altro esposto alla repubblica italiana e chiede al comune un controllo di questo edificio, e salta fuori che non era conforme perché la legge dice, o si costruisce al limite delal strada o nelle zone B1 si devono ritirare mt. 5, dunque lo stesso capo settore che mi aveva scritto che era tutto in regola, firma l’ordinanza di demolizione, il costruttore dopo qualche settimana fa ricorso al TAR, i 90 giorni per la demolizione dovrebbero scadere il 28 di questo mese. Adesso il sindaco vorrebbe fare la delibera per allargare questo vico comunale da 2 mt a 2,60, in modo che lo stabile ricada sul limite, nonostante io ho richiesto di fare il marciapiede di 90 cm dal mio lato per rendere il vico pedonale e no carrabile, visto che la corsia sarebbe di soli mt, 1,70 e li ce una finestra del palazzo di 85 cm che apre verso l’esterno sulla corsia carrabile, ( secondo me è favoreggiamento dopo che hanno emesso l’ordinanza di demolizione, questo semmai lo dovevano fare prima ) e per la cubatura in più, perché hanno alzato lo stabile per realizzare delle mansarde abitabili, il costruttore per sanare l’abuso dell’altezza, vuole comprare un terreno di fronte e usare la cubatura ( io so che in ogni caso si deve rispettare il codice civile altezza e larghezza tra fabbricati )
    Ora il mio grosso dubbio è, il codice civile art. 1444/68 parla chiaro e dice che per le nuove costruzioni, anche se ce una strada comunale di mezzo si deve rispettare la distanza della parete finestrate di 10 mt. loro non hanno rispettato nemmeno larghezza per altezza, su questo, gli avvocati mi dicono che prevale l’art. 1444/68, mentre i tecnici affermano che le strade interrompono le distanze nelle piazze e strade comunali, e qui mi viene il grosso dubbio, non vorrei iniziare una causa civile contro il costruttore se non ho le idee chiare.
    Secondo voi, visto che nel piano regolatore del mio paese non è descritta la larghezza minima del vico cieco, prevale l’art. 1444/68, oppure è vero che le strade comunale interrompono le distanze tra nuovi fabbricati e il costruttore riesce a spuntarla? Grazie del vostro consiglio.

  2. Per Giovanni.
    Per aiutarti ad interpretare correttamente il tuo caso devi cliccare sul DM 1444/68 dell’articolo dal quale ti rispondiamo ed inoltre prendi visione di questa ultima sentenza (sentenza 19.05.2011 n. 1282 del TAR Lombardia) (devi cercarla in quanto il link sottostante probabilmente non ti si apre)
    http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 4/2000/200001856/Provvedimenti/201101282_01.XML
    Amedeu e c.

  3. Grazie amedeu,
    più leggo articoli e sentenze e più mi rendo conto che ho ragione.

  4. in presenza di una strada pubblica di m 8.50 si puo’ demolire e ricostruire un fabbricato col piano casa, e quindi aumentandone la cubatura, e riallinearsi con la predetta strada anche se inferiore ai 10 metri dal fabbricato antistante?

    • Per Solari
      Di regola un nuovo edificio deve rispettare il DM 1444/1968 e quindi dovrebbe attenersi a 10 mt dagli edifici fronteggianti.
      Amedeu e c.

  5. Salve, possiedo una abitazione confinante con un terreno sul quale il comune vorrebbe costruire una piazza in aderenza al mio fabbricato.
    immaginando i fastidi che andrei ad avere confinando con uno spazio pubblico dove verranno svolte feste manifestazioni ecc proprio a ridosso del mio fabbricato.
    Volevo chiedervi se esiste qualche regolamento o legge che impone al comune di costruire a distanza dal mio fabbricato e se esiste quale è ed a che distanza.
    Grazie

    • Per Francesco.
      Per realizzare tale piazza, la stessa deve essere inclusa nel piano Regolatore Generale del Comune, o comunque in una variante allo stesso Piano, regolarmente approvata.
      Altrimenti puoi opporti , tramite un legale, a tale realizzazione.
      Amedeu e c.

  6. Salve, possiedo un abitazione e vorrei rendere abitabile il sottotetto alzando lo stesso tetto di alcune decine di cm SENZA MODIFICARE LA SAGOMA DELL’EDIFICIO, grazie all’art. 1 bis del piano casa.
    L’ufficio tecnico del mio comune mi dice che tale progetto non può rientrare nel Piano Casa, e quindi non può venire approvato, perchè l’edificio (costruito 30 anni fa) si trova a meno di 5 metri dalla strada.
    Come posso muovermi?

    • Per Luca.
      Se l’ufficio tecnico si è espresso già in tali termini, vuol dire che non hai alcuna possibilità che il tuo progetto venga approvato.
      Amedeu e c.

  7. Grazie della risposta così veloce Amedeu!
    Io ho scaricato e letto il Piano Casa della mia regione, le Marche..l’articolo 4 (Ambito di Applicazione) recita così: «Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani, e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dal Comuni con l’atto di cui all’art.9, comma 1, IN DEROGA AI REGOLAMENTI EDILIZI E ALLE PREVISIONI DEI PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI. [..]
    Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968»
    E nel decreto ministeriale del 1968 non si fa il minimo accenno alla distanza dalla strada.
    A me, da profano, sembra proprio di capire che sia possibile derogare da tale norma comunale, sbaglio?

    • Per Luca
      Devi scusarci per la risposta che non possiamo darti.
      Questo 1° maggio, dopo anni, abbiamo voluto prenderci tre giorni di riposo e le domande nel frattempo accumulate sono state talmente tante che non ce la facciamo a rimetterci in pari con l’arretrato.
      Risponderemo alle nuove domande a partire dal giorno 03 maggio 2013
      Grazie.
      Amedeu e la Redazione

  8. l’inammissibilità di deroghe alle distanze urbanistiche di cui alle leggi Dello Stato, ed in particolare al DM 1444/68 che stabilisce la distanza di 10 metri fra pareti finestrate di edifici prospettanti vale anche per la Regione Sardegna regione a statuto speciale. il comune ha autorizzato la edificabilità di una abitazione in zona b alla distanza di mt 6,80 dalle mie finestre adducendo che la legge regionale D.A floris e sovraordinato al DM 1444

    • Per Roberto.
      Di regola le leggi Regionali devono essere uguali o più restrittive di quelle nazionali, e non viceversa.
      Devi cercarti un buon avvocato civilista della tua zona.
      Amedeu e c.

  9. Sergio Buongiorno il costruttore qualche anno fa avendo costruito un immobile a distanza 6 metri dal mio gia esistente da tanto tempo aveva fatto una finestra sul mio muro di fronte chiudendola tutta con mattoni in vetrocemento oggi a tolto il vetrocemento e a installato una grande finestra in alluminio e vetro puo farla o deve rispettare i 10 metri di distanza dal mio immobile . Cosa devo fare per farmi rispettare , L’ufficio edilizia puo intervenire per fargli rispettare la distanza. o chi altro?

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