Le semplificazioni apportate in edilizia dal decreto del fare (D.L. 69/2013)

Il DL 69 del del 21 giugno  2013 (Decreto del Fare), approvato con legge di conversione 98/2013 e  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, ha apportato significative modifiche all’edilizia.

"Vengono garantiti tempi certi per il rilascio dei permessi di costruire, anche nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Viene semplificata la realizzazione degli interventi edilizi che comportano modifiche alla sagoma degli edifici, i quali, purché realizzati nel rispetto dei vincoli e a parità di volumetria, sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività.

Le autorizzazioni eventualmente necessarie per la realizzazione dell’intervento edilizio (sismica, paesaggistica, etc.) potranno essere richieste allo sportello unico, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di inizio lavori di edilizia libera, e l’agibilità potrà essere attestata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato.

Al fine di rilanciare il settore in un momento di crisi, è introdotta la facoltà per l’interessato di domandare il rilascio del certificato di agibilità parziale e sono prolungati, previa comunicazione dell’interessato, i termini di scadenza dei permessi di costruire e delle SCIA."

Demolizione edificio per ricostruzione 1 1

Semplificazione degli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici

Gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e quelli di ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, sono ora effettuati mediante SCIA, mentre fino a ieri era necessario il permesso di costruire.

Restano esclusi dalla semplificazione:

gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali, per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono effettuati con SCIA, solo qualora sia rispettata la sagoma dell’edificio preesistente;

le aree individuate con delibera dei Comuni da adottarsi entro il 30 giugno 2014 all’interno delle zone omogenee A) e di quelle equipollenti. Nelle aree omogenee A la semplificazione diventerà operativa con l’approvazione di questa delibera.

Inoltre, nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.

Dichiarazione di un tecnico abilitato 1 1

Abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato

Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente

Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori

I termini di inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell’interessato, possono essere prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto).

La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività

Eliminazione del silenzio-rifiuto dei procedimen­ti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

In questo modo si garantisce maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti.

Certificato di agibilità parziale

Anche prima del completamento dell’opera, può essere richiesta l’agibilità:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le collaudate le parti strutturali connesse e collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Attestazione di agibilità

In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un progettista abilitato che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Semplificazioni in caso di SCIA e di edilizia libera, quando sono necessarie altre autorizzazioni

L’interessato può, prima di presentare la comunicazione di inizio lavori o la segnalazione certificata di inizio attività, richiedere allo sportello unico per l’edilizia di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso (come l’autorizzazione sismica, paesaggistica, etc.) necessari per l’intervento edilizio.

L’interessato può dare inizio ai lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

In questo modo, l’interessato non sarà più obbligato a rivolgersi a diverse pubbliche amministrazioni per acquisire gli atti di assenso, ma unicamente allo sportello unico, che provvede all’acquisizione degli stessi.

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amedeu

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