Le tettoie devono rispettare le distanze di legge dai confini.

La Corte di Cassazione  con Sentenza  n. 16776/2012 del 2 ottobre 2012 ha sancito che costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti, quale può essere una tettoia, avente carattere di stabilità e consistenza, e che, pertanto, deve rispettare le distanze di legge dai confini e dai fabbricati limitrofi.

E’ senza dubbio una sentenza importantissima, che interesserà un gran numero di nostri lettori.

Si sta parlando di una semplice tettoia, provvista  di copertura e bloccata al suolo, tipo quella di cui alla immagine seguente:

   A

A maggior chiarimento riportiamo il testo della sentenza, con evidenziati i punti salienti della stessa, leggendo i quali, il lettore, comprenderà di trovarsi o meno in una simile situazione

                                              Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. Ord. del 02.10.2012, n. 16776

                                                                    Presidente Goldoni – Relatore Falaschi
Considerato in fatto
V.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 30 novembre 2009 che nell’ambito del giudizio promosso dallo stesso ricorrente per ottenere la condanna del Circolo Tennis O. B.di B.P. alla rimozione di una struttura metallica con tettoia realizzata in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno provocato sul muro di confine, di proprietà dell’attore, dall’ancoraggio della predetta struttura, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda attorea relativa alla richiesta di rimozione della tettoia.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione.
Il Circolo intimato non si è costituito.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto in diritto
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con l’unica censura il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per essersi la corte di merito, nel rigettare la sua richiesta di rimozione della tettoia, conformata ad un indirizzo assolutamente minoritario in giurisprudenza.
Il motivo è fondato.
Rappresenta principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che “costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso” (cfr Cass. 14 marzo 2011 n. 5934; Cass. 29 dicembre 2005 n. 28784; Cass. 21 dicembre 1999 n. 14372; Cass. 10 novembre 1998 n. 11291). Del resto che la tettoia in questione sia da considerare una costruzione ai fini della distanza dal confine, è dimostrato dal fatto che ha i caratteri della stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo, pertanto la costruzione di pareti è irrilevante ai fini dell’osservanza della distanza. La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, fondata per avere la corte di merito applicato in modo erroneo l’art. 873 c.c., negando tutela, nonostante la norma riconosca al proprietario del fondo confinante sia il diritto alla rimozione sia il risarcimento del danno”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va accolto.
All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza gravata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che si adeguerà, nel decidere, al principio sopra esposto.
                                                                          P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
 
Depositata in Cancelleria il 02.10.2012
 
Quella di cui sopra è, senza dubbio, una sentenza che aprirà molti contenziosi, generando, pueroppo, liti ed incomprensioni fra vicini di casa.
 
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

63 commenti

  1. Salve Amedeu, Io ho fatto una tettoia molto simile a quella della sua photo, pero vorrei coprirla con delle lastre di policarbonato compatto (Lexan) per lasciare passare la luce. Io ho comperato 3 lastre di 4mm di spesore(Indicate dal venditore d’accordo con la luce tra i pali in legno, i qualli hanno anche una inclinazione del 15%) e di 2050 x 6100 che devo mettere insieme in orizontale, pero ho ascoltato che ci sono delle specifiche modi di installazione in modo di lasciare spazio per la dilatazione del policarbonato, anche ho ascoltato che dovrei usare dei profili per metterle insieme. Pero, quale sarebero i profili ideale; quelli in policarbonato o quelli in alluminio? Mi potresti informare cosa fare e come procedere alla instalazione di queste lastre, per favore, Grazie e a presto, Martha

  2. Buongiorno, anch’io vorrei costruire una tettoia simile a quella in foto lungo il muro di confine con il vicino.
    Il mio fondo si trova su un livello più basso di ca. 3 m e quindi il muro è anche di contenimento.
    Consultando l’art. 873 leggo: “le costruzioni, se non costruite in aderenza o in appoggio, devono avere una distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
    Sembra quindi che esiste una eccezione al rispetto della distanza consistente nella “costruzione in appoggio o in aderenza”.
    Chiedo delucidazioni in merito.
    Grazie

    • Per Giuseppe.
      Le distanze di mt 3,00 dal confine sono le minime stabilite dal codice civile, e valgono là dove non vi sono regolamenti locali ancora più restrittivi.
      Normalmente (Devi però controllare in Comune presso l’ufficio urbanistica o edilizia privata) le distanze di Piano Regolatore Generale, per zone urbanizzate sono di 5 metri dai confini e dalla strada antistante.
      La tettoia è soggetta ad una autorizzazione comunale (SCIA).
      Amedeu e c.

  3. Buongiorno, anch’io vorrei costruire una tettoia come quella in foto, appoggiandola al muro di confine con un vicino. Il muro è anche di contenimento dal momento che il fondo vicino è 3 m più in alto del mio. Consultando l’art.873 leggo: “le costruzioni, se non costruite in aderenza o in appoggio, devono avere una distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
    Ne desumo che è possibile edificare la tettoia in aderenza o in appoggio. Vorrei una vostra delucidazione.
    Grazie.

    • Per Giuseppe.
      Tale dicitura è valida solo se nel Regolamento Edilizio o nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, non c’è, appunto, un articolo che stabilisca per le varie zone edificabili o edificate, una distanza maggiore (Che di solito per le zone edificabili è di 5 metri).
      Amedeu e c.

  4. Salve, dovrei realizzare una tettoia aperta di circa 140 mq su un terrazzo al 3° piano di un edificio, a sostegno di un impianto fotovoltaico. La tettoia non supererà l’altezza dell’unità immobiliare e la sua superficie ricadrà all’interno della pianta del terrazzo stesso.
    Domanda: E’ giusto che il Comune vuole che richieda la concessione edilizia?
    Quindi il pagamento degli oneri relativi alla volumetria impegnata?
    Grazie per l’attenzione!

    • Per Silvio.
      Relativamente alla autorizzazione comunale, riteniamo che sia giusto, in quanto vai a modificare l’estetica di un edificio, installando, tra l’altro, una fonte energetica alternativa (Eccellente) ma che necessità di progettazione e certificazione di regolare esecuzione da parte della ditta installatrice.
      Relativamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione, riteniamo, ma è solo un nostro parere, che sia ingiusto farli pagare, in quanto l’energia alternativa va favorita e non salassata come è uso fare ultimamente.
      Amedeu e c.

  5. Salve, dovrei realizzare una tettoia aperta a sostegno di un impianto fotovoltaico con basamento a livello del terreno, mi trovo in zona territoriale “D”. Che distanza devo rispettare dai confini e dalla strada provinciale?

    • Per Silvio.
      Devi richiedere presso l’ufficio Urbanistica del tuo Comune la fattibilità dell’intervento e le distanze da tenere dai confini e dalla strada.
      Purtroppo, i PRG, le Normative di Attuazione ed i Regolamenti Edilizi, variano con il variare delle Regioni, se non addirittura dei Comuni.
      Amedeu e c.

  6. Buonasera, io dovrei realizzare una tettoia di cm. 120 ad uso pensilina perimetrale lungo tutta la facciata del mio fabbricato che confina in aderenza con altra proprietà. I 3 metri dettati dal CC sono da intendersi anche per le distanze laterali di pensiline fissate al muro portante senza pilastri e con sporgenza inferiore a 120 cm.?
    Grazie della disponibilità.
    Saluti
    Stefano

    • Per Stefano 86.
      Di regola le pensiline non vengono conteggiate agli effetti delle distanze, però, ti consigliamo di leggere attentamente il Regolamento Edilizio del tuo Comune (Via internet) ricercando l’articolo dedicato ai corpi sporgenti di una casa, pensiline comprese.
      Amedeu e c.

  7. salve

    il mio vicino ha realizzato una tettoia del genere che dista mezzo metro dal confine giardino di casa mia…è in regola?
    i 5 metri sono da calcolarsi al confine vero e proprio o all’abitazione?
    Tra le due abitazioni ci sono infatti i relativi giardini che hanno una lunghezza appunto di 5 metri.
    Lui, sui suoi 5 metri ha fatto questa tettoia che confina direttamente sul mio giardino facendo ombra.
    grazie

    • Per Nicola.
      Di regola le tettoie dovrebbero rispettare le distanze dai confini.
      Devi controllare, però, il Regolamento Edilizio del tuo Comune e vedere cosa dice in merito.
      Puoi farlo anche via Internet.
      Amedeu e c.

  8. Salve, il mio vicino in questi giorni ha cominciato a costruire una struttura destinata a copertura sotto cui parcheggiare l’auto.Tale struttura, realizzata con tubi innocenti, era stata inizialmente custruita addossata alla parete condominiale della sua abitazione fino ad arrivare rasente al confine con il mio giardino. L’altro condomino che vive nello stabile mio vicino si è opposto, e così colui che costruisce questa tettoia ha dimezzato le dimensioni del gazebo, scostandosi quindi dalla sua parete condominiale ma rimanendo al mio confine. La struttura di cui parliamo è infissa al sottostante pavimento in cemento tramite bulloni. Ho verificato che è stata richiesta autorizzazione al comune di Arezzo, concessa, per la costruzione di detto gazebo; la mia domanda è questa, posso oppormi alla costruzione di questo gazebo in questa posizione o l’autorizzazione comunale da il diritto a questo signore di realizzare la sua tettoia appiccicata al mio confine senza avere il mio permesso scritto a procedere? Grazie

    • Per Daniela.
      Le autorizzazioni comunali vengono sempre rilasciate “Fatti salvi i diritte dei terzi”; ciò vuol dire che se lo strumento urbanistico vigente ed anche il codice civile non vengono rispettati durante la costruzione, il vicino può richiedere al Comune l’abbattimento della struttura non conforme.
      Per far ciò, è logico, che occorre assicurarsi che tale struttura, effettivamente, non rispetti quanto sopra detto.
      Amedeu e c.

  9. ho ottenuto dal comune il permesso di costruire sul confine rispettando il diritto di veduta del vicino dal suo edificio superiore a 10mt può chiedere la messa in ripristino o risarcimento danno per aver tolto luce e aria sul suo fondo?

    • Per Francesco.
      Se detta autorizzazione (Che il Comune rilascia sempre “Fatti salvi i diritti dei terzi”) rispetta accuratamente i parametri previsti per la zona dal vigente Piano Regolatore Generale (Distanze dai confini, altezza, volume, area coperta, indice di fabbricabilità) non occorre alcuna autorizzazione del vicino.
      Nel caso che uno di tale parametri non sia rispettato, il vicino può, tramite un suo legale, importi di rispettarlo (Dopo una causa civile).
      Accertati tramite il tuo tecnico progettista e direttore dei lavori che tutto sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
      Amedeu e c.

  10. Salve,

    per un mio cliente, devo predisporre una sanatoria per una tettoia in legno realizzata a confine già da anni (consenso del vicino ottenuto senza problemi), ma mai dichiarata.

    Il problema è che l’autorizzazione per costruire a confine dovrebbe ammettere che gli elementi strutturali, sono quelli A CONFINE. In realtà, invece, i pilastri in legno sono arretrati rispetto allo stesso di circa 70cm. La copertura, a sbalzo vi arriva a ridosso del confine.

    In pratica la situazione è simile a quella in foto.

    Il dubbio che rimane, è quello sul come considerare la distanza. La pratica deve esser presentata considerando la distanza dei pilastri dal confine a 70cm, o con lo sbalzo della tettoia a confine?

    C’è il rischio, infatti, che questo comporti un abuso onerosamente più alto, in quanto trattasi di autorizzazione per realizzazione non a confine?

    Grazie mille

    • Per Roberto.
      Nell’articolo dal quale ci hai scritto è citato testualmente:
      “costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso”
      Per cui tale parete virtuale si intende tesa tra i pilastri in legno.
      Il fatto che tali pilastri siano in legno e non in muratura, non altera il concetto di costruzione, ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza 5163 del 16/03/2015.
      http://www.coffeenews.it/sentenza-cdc-rispetto-delle-distanze-legali-e-concetto-di-costruzione
      Amedeu e c.

  11. Salve Amedeu, la mia vicina di casa a fatto: una cassetta di 4X4m e una tettoia chiusa ai quatro latti di 4X5m a meno di 2 metro di distanza del confine senza regolare permesso del comune, posso chiedere la remozione immediata di questi al comune per il non rispeto della distanza del confine e per aver tolto luce e aria sul mio fondo, veramente non ho niente da perdere, lei mi ha fatto un sposto per abuso edilizo ma grazie a Dio il comune non ha trovato niente fuori regola, gia che avevo regolarizato tutto in piu nel confine non avevo construito niente, grazie e aspetto la sua rispsta! Sophie

    • Per Sophie.
      Devi accertarti che la casetta e la tettoia siano veramente abusivi e lo puoi fare controllando presso l’ufficio Edilizia Privata del Comune.
      In tale occasione informati anche della distanza che devono mantenere i manufatti edili dal confine, ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale.
      Dopo di che fai un esposto e chiedi un sopralluogo dei Vigili Urbani e dell’ufficio tecnico preposto.
      Amedeu e c.

  12. Bon giorno Amedeu e grazie della tua risposta!, sì sono sicurissima al 100% che sono abusivi, per che non sono stati presentati mai nella comunicazione di opere minore della cassetta, nella SCIA per la tettoia, in più secondo il Piano regolatore la cassetta deve essere di superficie netta massima di 9mq(la sua e di 16mq), e la tettoia deve essere aperte sui latti restanti e che anche che deve rispettare le distanze minime dai confini, la sua tettoia e coperta a destra, sinistra e al fondo con perline di legno e dopo camuffato con un telo verde, cosi che non se vedessero le perline , in più dista a meno di 2 metri del confine, e secondo lo che ho letto la distanza minima dal confini e di 5 metri. Allora pensi che se faccio lo sposto, automaticamente dopo il sopraluogo scatta la remozione della tettoia per il no rispetto della distanza minima dei confini? Grazie di nuovo!

  13. Buongiorno Amedeu vorrei chiedere se io installo una pergola mobile che ha i pilastri che rispettano la distanza dal confine prevista per legge ma sia la pergola mobile che le guide fisse sospese arrivano a confine sono apposto oppure no?

    Grazie

  14. buongiorno Amedeu vorrei chiedere se un mio vicino ha realizzato a confine un manufatto nel 2006 per il quale è esistente un’ordinanza di abbattimento, nel corso di quest’anno ha messo dei monconi in previsione di una futura ringhiera che determinerebbe nei fatti un problema di affaccio nella nostra proprietà. La domanda è: Quali sono i termini di prescrizione?
    Grazie.

    • Per Antonio.
      Se c’è una ordinanza di demolizione e ciò non è avvenuto entro i termini previsti in detta ordinanza, si prefigura per il Comune una omissione d’atti d’ufficio e per l’inadempiente una condanna penale oltre alla demolizione d’obbligo.
      Prima di muoverti, però, ti consigliamo di accertarti che veramente tale ordinanza esista.
      Recati in Comune e chiedi di vederla e di controllarne i termini di scadenza.
      Eventualmente rivolgiti da un tuo legale.
      Amedeu e c.

  15. Nella mia proprietà c’è una tettoia simile a quella della foto con un piccolo ripostiglio, realizzata nel 1976; i nuovi proprietari del terreno confinante possono chiedermi di abbatterla? Grazie.

    • Per Agata.
      Se la tettoia non rispetta le distanze dai confini o se non è autorizzata dal Comune, i confinanti potrebbero richiedere il rispetto delle distanze e anche l’abbattimento.
      Amedeu e c.

  16. Salve , vorrei realizzare una tettoia come quella in foto aperto ai lsti di circa 70 mq e non ho confinanti vicino ( fai da te ) senza tevole ma perline e guaina . devo chiedere lo stesso il permesso in comune? E ci vuole anche un progetto da un tecnico? Grazie

  17. Salve,

    Il regolamento edilizio del mio comune:

    “Non rientrano nelle pertinenze, bensì tra gli arredi da giardino, realizzabili liberamente senza alcun titolo edilizio, quei manufatti movibili o facilmente movibili o di modeste dimensioni quali ricoveri di attrezzi da giardinaggio e piccole casette di legno, piccole serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, canili, pergolati scoperti, gazebi in struttura leggera, piccole tettoie aperte, concimaie per il recupero dei cascami del giardino ed ogni elemento di arredo e corredo delle sistemazioni a verde.
    Ai fini dell’applicazione del punto f) del presente articolo si definiscono manufatti di modeste dimensioni “ arredi da giardino” e quindi soggetti ad attività libera quelli contenuti nei seguenti parametri:
    a. Serre fino a 6 mq, posizionate sia su terrazzi o balconi o sul terreno;
    b. Gazebo e pergolati scoperti o con copertura in tela, canniccio, tavolato e tegola canadese o similari, avente dimensioni massime di 6 mq ed altezza massima all’estradosso del punto più alto della copertura non superiore a mt. 2,5;
    c. Pensiline a copertura di balconi e ingressi principali e secondari , tettoie su balconi e terrazzi esistenti a protezione degli stessi, aperte su minimo due lati con larghezza massima pari alla larghezza degli aggetti stessi ed altezza massima all’estradosso
    del punto più alto della copertura non superiore a mt. 3.00 .
    Detti manufatti di modeste dimensioni rientrano nell’attività libera, non si computano ai fini planovolumetrici e non sono soggette al rispetto delle distanze dai confini con altre proprietà.”

    Chiedo: Vorrei realizzare una tettoia nel mio cortile a protezione dell’auto. Ho un ampio cortile che dista circa 6 mt dalla strada. Preciso inoltre che di fronte alla strada comunale a due corsie non ci sono fabbricati se non a più di circa 30 mt (spazio verde pubblico). Fatto salvo che la tettoia rispetterebbe le distanze con i vicini ad Est a Ovest del cortile, mi chiedo se deve rispettare anche la distanza ripetto alla strada comunale posta a Nord visto che non ci sono fabbricati. Devo comunque realizzare a 5 mt di distanza? Sarebbe impossibile.

    Tra le pieghe della deroga sopra ci sono margini per realizzare una tettoia per auto? E se ne facessi due da 6 mq cadauna una vicina all’altra?
    La ringrazio per l’attenzione.
    Antonio

    • Per Antonio.
      Gli 8.000 e più comuni italiani hanno 8.000 e più regolamenti edilizi.
      Stiamo tutti aspettando, in gloria, che esca un unico regolamento edilizio nazionale (Dovrebbe essere a un buon punto).
      Per adesso devi stare a ciò che prescrive il R.E. del tuo Comune.
      L’unico vincolo che noi abbiamo dato sempre per certo in tutti questi casi, è che la struttura non sia vincolata al suolo o al fabbricato, per essere considerata provvisoria.
      Negli altri casi occorre l’autorizzazione e il rispetto delle norme comunali vigenti.
      Amedeu e c.

  18. Buongiorno, vorrei sapere se il mio vicino può installare un cavo elettrico in aderenza al muro perimetrale della mia casa di proprietà, che è confinante su tre lati ad una corte promiscua tra noi e lui. Grazie Distinti Saluti

  19. vorrei sostituire la tenda del mio terrazzino con una struttura in legno e policarbonato per la tettoia
    è fattibile e se si quali autorizzazioni servono, inserisco indirizzo google map per specificare la posizione del terrazzino che si trova al centro dell’immagine sopra l’auto azzurra.
    Resto in attes di un’eventuale risposta. Grazie
    https://www.google.it/maps/@41.8667754,12.6502708,3a,75y,38.21h,86.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1MWxkEH67t3L1Ric42fZ5Q!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

  20. Ciao
    Ho un vicino che ha costruito sul confine della mia proprietà da un lato e a venti centimetri dalla strada comunale una pompeiana (ancorata ai 4 lati da pilastri in legno) ricoperta di un telo verde (quelli che si usano per delimitare le recinzioni in rete tra confinanti). E’ in abuso?
    Ma puo’ eventualmente un Comune derogare dal codice civile in materia di distanza dei confini (art.873 c.c.)?

  21. VADO DIRETTAMENTE AL COMUNE PER PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO…

  22. Abito al primo piano in un condominio, il vicino del piano terra ha costruito una tettoia in legno ancorata nel muro di fronte al mio balcone che si estende fino al mio balcone dal quale si distacca circa 1,20 metri, ed essendo con una leggera pendenza, risulta più basso del mio balcone di circa 50 cm. Vivendo in una zona di campagna temo per la sicurezza del mio appartamento che adesso è facilmente raggiungibile. Le chiedo se la distanza prevista di 3 metri è da tenersi anche dai balconi, o solo dalla parete del prospetto? Nel mio caso, l’inquilino del piano sottostante doveva staccarsi dal mio balcone di tre metri?

    • Per Maria Rita.
      Se leggi l’articolo da cui ci hai scritto, la sentenza conferma che anche per le tettoie la distanza va rispettata (Parla dai confini ma vale anche per gli edifici).
      Inoltre leggi questo nostro articolo dove è previsto dal codice civile il rispetto di mt 3,00 anche per le vedute oblique.
      http://www.coffeenews.it/distanze-da-osservare-dalle-vedute-dirette-laterali-ed-oblique
      Essendo una costruzione di legno, è autorizzata dal Comune ?
      Per non aprire liti che non terminano mai, se non è autorizzata, puoi elegantemente far comprendere al vicino che deve ritirarsi alla distanza legale .
      Amedeu e c.

  23. Le volevo chiedere se poteva esemplificare il concetto di “provvisorietà” per le strutture di porticati e pergolati, relativamente alla medotologia di vincolo/collegamento al suolo.

    • Per Lamberto.
      Tale concetto (Per quanto riguarda la sua collocazione e non gli atti inerenti lo stesso) è alquanto difficile da fissare e talvolta diventa piuttosto elastico e non esiste manufatto provvisorio che poi non diventi definitivo.
      A nostro avviso la provvisorietà di tale manufatto è data dalla suo non collegamento al terreno (In alcuna maniera) per quanto riguarda le colonne o pilastri portanti.
      Potremmo pensare, invece, a mantenerlo in essere tramite tiranti a corda o similari.
      Relativamente al tempo che vi può rimanere, lo escluderemmo, perchè è un parametro difficilmente controllabile.
      Amedeu e c.

  24. Salve sono Alessandro abito palazzina ad un piano piano terra c’è il mio ingresso indipendente la mia vicina che sta al piano terra quanto si deve staccare dal mio ingresso per montare pensilina con struttura in ferro e tettoia in legno alta più 2,50metri e larga 1.60metri

  25. Buongiorno Amedeu, vivo in un Parco con villette a schiera.
    le villette non sono situate il linea ma una a 5 metri più a sud e l’altra a 5 metri pù a nord, quindi o sulla dx o sulla sx della villa si trova il muro della villa affianco.
    stiamo ristrutturando casa e il vicino mi ha vietato verbalmente di fare il cappotto sul lato della tettoia in alto che confina con una sua finestra, in quanto mi dice che gli tolgo 3 cm di luce.
    non so se questo è possibile.
    pero’ lo stesso ha costruito una tettoia di circa 4 metri totalmente ancorato sul muro della mia Villetta, posso rivendicarmi sulle sue cattiverie facendogli staccare la tettoia dalla mia proprietà? grazie

    • Per Salvatore.
      Evitare liti tra condomini, che portano solo guai, perdite di tempo e di denaro.
      I tre cm non sono ammessi, se con gli stessi invadi l’area del vicino, cioè, per assurdo, gli porti via 3 cm di spazio.
      Se sei sicuro che il muro sia tuo, il vicino, per la tettoia, necessita del tuo permesso.
      E’ nostro parere che stringergli la mano e invitarlo a bere un aperitivo ti porterà più vantaggi di un eventuale scontro per simili motivi.
      Amedeu e c.

  26. Buona sera
    La mia casa è stata costruita in dislivello su una scarpata in pendenza verso il basso La strada da dove entro è a circa 10 metri dalla strada sottostante , sulla metà di questa scarpata è stata costruita la mia casa con relativo muro di confine, la metà di sotto era incolta.
    Recentemente hanno costruito una casa su tale parte ,in più attaccata al mio muro di confine hanno messo una casetta chiusa con un tetto di tegole ,il tutto arriva quasi al piano del mio giardino il quale è superiore di 5 metri dal piano del loro giardino e nella quale ha messo un forno palazzetti più un grosso comignolo sul tetto della loro casa che in linea d’aria se acceso arriva alla finestra della mia camera da letto al secondo piano della mia casa.
    Ora vorrei vendere la casa e temo che questo comignolo e questa costruzione mi creino problemi con i futuri acquirenti.
    Come sono le regole in questo caso?
    Grazie se mi rispondete.

    • Per Nadia.
      Occorrerebbe effettuare un sopralluogo per giudicare accuratamente il fatto e darti così una risposta attendibile.
      Ti consigliamo di contattare un tecnico professionista della tua zona per tale sopralluogo.
      Costui saprà consigliarti come comportarti.
      Amedeu e c.

  27. Scusi e il mio commento? dov’e’ finito

  28. Ho costruito una tettoia aperta ai lati lunga 10 metri con l’autorizzazione del Comune di Genova,adiacente il muro di confine.Il mio vicino appellandosi all’art 800 mi ha intimato la demolizione.In base all’art.807 quando il muro di confine ha una altezza inferiore ai tre metri entrambi i confinanti ci si possono appoggiare per costruire e nel nostro caso il muro è alto 1,60 metri.Stà anche il fatto che la nostra casa è stata costruita nel 1940 proprio sul confine ma il nostro vicino non ci ha chiesto di demolirla.

    • Per Giovanni.
      Non comprendiamo la citazione che hai fatto sugli articoli, in quanto il codice civile dal’800 in poi tratta delle Donazioni.
      Inoltre, nel 1940 probabilmente non c’era un piano regolatore e forse neppure un Piano di Ricostruzione, per cui difficilmente potrai avanzare dei diritti sulla costruzione sul confine, ammesso, però, che l’attuale PRG comunale non lo consenta adesso.
      Devi controllare presso l’ufficio Urbanistica del Comune.
      Amedeu e c.

      • Per Amedeu.
        Scusa l’errore,intendevo l’art.878 pag.163 cod.civile aggiornato al 30 Giugno 1981.
        Nel mio caso quando costruirono nel 1940 il muro di confine era alto 1,60 metri,pertanto vi hanno costruito il fabbricato legittimamente e i vicini non lo hanno mai contestato,anzi in base agli atti sul muro dovrebbero partecipare alla manutenzione.
        Giovanni P.

        • Per Giovanni.
          Si, ma parlando della tettoia, la stessa deve corrispondere alla normativa di attuazione del Piano Regolatore Generale del tuo Comune.
          Devi controllare presso l’ufficio Urbanistica Comunale con quale lettera è classificata la tua zona e poi leggere nella normativa di attuazione del PRG (Puoi farlo anche via internet) quali sono i parametri da osservarsi (Distanze dai confini, indici di fabbricabilità, distanze dalle strade, ecc.).
          Ci sembra di aver compreso, inoltre, che la tettoia è stata realizzata abusivamente, per cui puoi incorrere nella denuncia penale e civile da parte degli operatori del Comune (Tecnici e vigili urbani) e diventa difficile, se non impossibile sanarla.
          Amedeu e c.

          • Il 23 Novembre 2017 ti facevo presente che la tettoia costruita sul confine è regolarmente autorizzata con progetto dal Comune,ci pago la tassa sui rifiuti,ICI ed Irpef ed in più la tettoia mi ha aumentato anche i metri quadri dell’appartamento,in sostanza io sono in regola al 100%.
            Giovanni.

          • Per Giovanni.
            La nostra risposta era la seguente:
            la casa, costruita nel 1940, quando probabilmente non esisteva il PRG e neppure un piano di ricostruzione, è regolamentare a tutti gli effetti.
            La tettoia, è stata approvata dal Comune, ma ti consigliavamo di controllare la normativa e le distanze previste dal vigente Piano Regolatore Generale.
            Questo, in quanto i Comuni rilasciano le autorizzazioni “Fatti salvi i diritti dei terzi”, cioè dei confinanti, per cui non si preoccupano se esiste o meno l’autorizzazione del vicino, la quale tra l’altro non risulterebbe valida per legge qualora venissero imposte dal PRG delle distanze diverse.
            Il fatto che abbiamo citato l’abusivo, derivava da una eventuale ipotesi di tale genere.
            Amedeu e c.

  29. vorrei sapere con sicurezza dovrei fare una tettoia tipo persilina a sbalzo lungo la parete di un fabbricato di tre appartamenti due posti a fianco ed uno sopra bisogna rispettare le distanze dall’appartamento a fianco o no e stando i due appartamenti in quel lato sopraelevati a un passaggio comune tra i tre appartamenti fa sempre distanza vorrei un chiarimento. il fabbricato non ha un regolamento condominiale non esiste condominio

    • Per Stefano
      E’ molto difficile rispondere alla tua non chiara domanda, priva di virgole, punti e parecchio confusa.
      Comunque, sappi che la tettoia, come da articolo dal quale ci hai scritto, deve rispettare le distanze dai fabbricati altrui.
      Amedeu e c.

  30. VORREI APPOGGIARE UNA TETTOIA SUL MURO CONFINANTE DI MIA PROPRIETA’.IL VICINO CHE CI ABITA MI PUO’ DENUNCIRE ,AVENDO CHIESTO AUTORIZZAZIONE AL COMUNE RIBADISCO IL MURO E’ DI MIA PROPRIETA’.GRAZIE

    • Per Enzo.
      La tettoia, come da contenuto dell’articolo dal quale ci hai scritto, dovrebbe rispettare la distanza legale (In questo caso la distanza prevista dal PRG comunale per tale tipo di struttura).
      Il tuo problema quindi, a nostro parere, è questo e non la proprietà del muro.
      Tale proprietà può diventare importante in quei rari casi per i quali il comune prevede la costruzione di verande anche sul confine.
      In tale caso, se il muro è interamente di tua proprietà, non dovrebbero sussistere problemi.
      Amedeu e c.

  31. Buonasera vorrei un informazione abito in una palazzina indipendente e con il mio tecnico abbiamo chiesto il permesso ha costruire per una tettoia in legno tutta aperta di circa 70 mq il comune mi rilascia il permesso ha costruire pagando gli oneri ecc. ma a distanza di un anno un vicino che abita difronte ma spostato più verso destra non proprio frontale al mia palazzina mi fa scrivere dal suo legale che entro 10 giorni devo rimuovere il manufatto
    ma vi chiedo ma è possibile tutto questo.

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