Materiali da costruzione; la responsabilità del progettista dell’opera e dei tecnici che concorrono alla sua realizzazione

Materiali da costruzione; la responsabilità del progettista dell’opera e dei tecnici che concorrono alla sua realizzazione.

Quanto sopra emerge dal Dlg 106/2017 che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni emanate dalla UE con il Regolamento 305/2011 e del quale avevamo parlato in un nostro precedente articolo.

Dal giorno 09/08/2017 sono entrate in vigore tali nuove regole per cui per i progettisti diventa obbligatorio prestare una attenzione massima ai materiali da costruzione che entrano in cantiere per essere utilizzati nella realizzazione della costruzione.

Da chiarire che tale responsabilità viene esercitata anche sui direttori dei lavori, sui  direttori di esecuzione e sui collaudatori.

Quindi attenzione tecnici, perché le responsabilità sono aumentate e .. non di poco.

Il Dlgs stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore debbano rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al suddetto decreto legislativo.

    

 
Il Decreto legislativo 106/2017 prevede che “il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi sia punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro” e che "qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sia punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro"

Il fabbricante e sue responsabilità

Il decreto disciplina anche gli adempimenti ai quali viene sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
 
E’ fatto obbligo al fabbricante, di redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto e qualora lo stesso violi tale obbligo sarà punto con una sanzione da 4.000 euro a 24.000 euro che potrebbe arrivare all’arresto in caso di materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 

Conformità dei materiali e Comitato Nazionale

Affinchè venga pienamente garantita la qualità dei materiali conforme alle relative norme il decreto legislativo ha previsto un Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione (Che sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) il quale dovrà coordinare tutte quante le attività inerenti le amministrazioni competenti in tale settore e dovrà determinare i criteri tesi ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione. 
 
Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA) deve inoltre essere prevista la costituzione dell’ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea).

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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