Misure di salvaguardia comunali (art. 12, commi 3 e 4 del D.P.R. n° 380/01)

 

 

Le misure di salvaguardia comunali, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4 del DPR 380/2001, consistono
nella sospensione di ogni determinazione relativa alle domande urbanistiche pervenute al comune
durante una fase intermedia e chiamiamola “delicata” fra due Piani Attuativi, uno vigente che sta per
essere sostituito ed uno redatto ex nuovo che si spera venga approvato
Il nuovo piano di attuazione urbanistico, sia esso Nuovo Piano Regolatore Generale, Piano
Particolareggiato o Regolamento Urbanistico, una volta redatto dai tecnici incaricati viene poi
adottato dal Comune interessato, per proseguire quindi con quella fase lunga e talvolta infinita che
ai legislatori può sembrare normale, visto l’andamento dell’iter burocratico delle nostre Pubbliche
Amministrazione, ma che in verità diventa insostenibile per i cittadini interessati a costruire, per i
costruttori e per gli investitori.
La legislazione prevede che il periodo massimo di applicazione sia di 5 anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, qualora detto strumento sia stato trasmesso all’amministrazione competente per l’approvazione entro un anno dall’adozione, mentre in ogni alto caso siano 3 anni
Parlare di tre anni e cinque anni in una realtà che corre sulla Banda Larga ADSL è come parlare di
andare in bicicletta a persone che tendono a lanciare le auto a 110 Km l’ora.
Ma vediamo più da vicino cosa accade in questo periodo intermedio che va dall’adozione
all’approvazione:
Poiché la motivazione della legislazione in materia è quella di evitare che durante questo periodo
intermedio non possa essere assolutamente compromesso l’assetto territoriale previsto con il nuovo strumento urbanistico, scattano le cosiddette Misure di Salvaguardia.
L’eventuale progetto presentato per qualsiasi opera che non sia l’ordinaria o in casi particolari la
straordinaria manutenzione,

se non è conforme al vecchio strumento Urbanistico, ma lo è a quello nuovo adottato, deve essere
sospeso, in quanto non è detto che l’adozione porti alla totale approvazione di tutto.

Se il progetto è conforme al vecchio piano o strumento come si voglia chiamare, ma non è
conforme a quello nuovo deve essere ugualmente sospeso, in quanto quest’ultimo potrebbe non venire
approvato.

Se non è conforme né al vecchio né al nuovo, va respinto

Infine, se è conforme al vecchio ed al nuovo strumento il progetto può essere approvato.

Facile capire che questa ultima possibilità si manifesta in pochissimi casi.

Tutto ciò avviene “….ai sensi della legge di salvaguardia”

C’è da chiarire che ciò che è stato detto sopra non vale per i progetti in itinere   i cui lavori siano stati iniziati al momento dell’adozione del nuovo strumento urbanistico, che proseguono regolarmente la loro strada.
Le misure di salvaguardia comunali sono atti obbligatori e vincolanti che non possono essere aggirati in alcuna maniera.

Ma veniamo alla sostanza dell’articolo.

Cosa comporta tutto ciò per un territorio comunale dove il cittadino è in attesa di nuove costruzioni,
ma anche di ristrutturazioni, restauri conservativi ed altro, siano essi assoggettati a DIA o a Concessioni Edilizie?
Ebbene comporta la paralisi quasi totale dell’edilizia e la corsa come risultato all’abusivismo
La legge e le normative varie, siano esse nazionali o regionali, hanno tutte le ragioni di esistere, ma i legislatori, ed in particolare i politici dovrebbero modificare sostanzialmente tutto questo.

Trovandoci in una nazione che ha radici burocratiche antiche, senza volere offendere nessuno, non
riteniamo si possano affrettare i tempi fra l’adozione e l’approvazione, poiché tante sono le cause, a
partire dalle osservazioni al nuovo strumento urbanistico che il cittadino può presentare in fase di
adozione e che devono essere tutte vagliate e discusse dagli enti preposti.

Ancora, non può essere rilasciata autorizzazione a costruire là dove poi non sia consentito.

Molto difficile dipanare la matassa!

C’è una sola cosa da domandarsi e poi da fare:
Ma negli altri paesi della UE, come si comportano?

Dai! Andiamo verso questa Europa Unita!

Vediamo, paragoniamo e miglioriamoci, non credo che ci sia alternativa

di
Lampa

42 commenti

  1. ohh… finalmente grazie a voi sono riuscito a capire queste benedette misure di salvaguardia…!!! siete stati chiarissimi !!! Grazie

  2. grazie molto chiari!! continuate così!

  3. Buon giorno vorrei gentilmente sapere quali sono i metri quadri minimi ,previsti per legge,per la realizzazione di un appartamento.Eventualmente potreste indicarmi un sito cui fare riferimento in termini di assistenza normativa 2010?grazie anticipatamente per la disponibilità.

  4. Per Michele.
    Sono notizie che puoi recepire dal nostro sito, mettendo le parole ricercate nel riquadro “Ricerca”, in alto a destra della Home e poi premendo GO.
    Comunque:
    “…….Fermo restando il limite dell’altezza di mt 2,70, in caso di alloggi monostanza (monolocali) , la superficie minima comprensiva dei servizi, non può essere inferiore a mq. 28 se per una persona o mq. 38 se per due persone.
    Per la seconda domanda , puoi ricercare nel Web e troverai molti siti.
    Noi seguiamo il testo “Codice dell’edilizia e dell’urbanistica 2010 di Luigi Tramontano – Edizione Hoepli.
    Amedeu e c.

  5. un condòmino può tenere la porta di casa propria aperta con accesso diretto sul pianerottolo del vano scala condominiale?
    se è no per quale articolo di legge lo vieta?
    grazie.

  6. Per Marino.
    Domanda alquanto strana.
    Se un condomino vuol lasciare la porta della sua casa aperta (in un condominio), sono affari suoi e nessuno glielo può impedire.
    A meno che, all’interno della abitazione non vi siano schiamazzi od urla che disturbano gli altri condomini, oppure provenga dall’interno un cattivo odore che arreca ugualmente fastidio ai vicini.
    Amedeu e c.

  7. Salve, in merito alle misure di salvaguardia, volevo capire quando una variante al PRG viene adottata e quindi esecutiva per i tecnici:
    1) a decorrere dalla data in cui il consiglio comunale approva la variante al PRG con relativa delibera?
    oppure
    2) a decorrere dalla data successiva al decimo giorno di pubblicazione della delibera del consiglio comunale (di cui al punto 1) sul sito dell’albo pretorio.
    Grazie anticipatamente, e buona giornata.

  8. Per Norman.
    La legge di salvaguardia scatta dal momento dell’approvazione definitiva della delibera consiliare, ed esattamente dalla data impressa, con timbro, sul retro della stessa delibera.
    Amedeu e c.

  9. Salve, in merito alle misure di salvaguardia volevo sapere se queste si applicano anche ad un progetto presentato due anni prima dell’adozione del nuovo PRG, che ha ottenuto un anno prima l’approvazione della (ex) commissione edilizia ma mai notificata al committente. Io ho proceduto all’inizio dei lavori sfruttando l’art. 32 presentando la documentazione per art. 32 al comune soli 10 gg dopo l’approvazione del nuovo PRG ( da sottoporre a vaglio degli organi regionali competenti), e l’UTC mi ha bloccato l’inizio lavori citando le norme di salvaguardia. Ma secondo voi è possibile tutto questo, visto che si tratta di una domanda presentata prima dell’approvazione del PRG.
    Grazie anticipatamente, e buona giornata.

    • Per Norman.
      Le regole di salvaguardia entrano in vigore quando si adotta un nuovo PRG essendo, però, sempre in presenza del vecchio.
      Si applicano a tutti i progetti “in itinere”, cioè a quelli che non hannno concluso l’intero tragitto fino al Permesso di Costruire o DIA che sia.
      Quindi, formalmente il tuo Comune sta rispettando la legge.
      Altra cosa, invece, riguarda la responsabilità per i ritardi che tale progetto ha avuto, paragonati a quelli normali dei 60 giorni (Salvo approvazioni Soprintendenza o altro) e che devono trovare una giustificazione, altrimenti ne risponde il Responsabile del Procedimento Comunale.
      Devi, perciò, visionare la tua pratica edilizia e chiedere una copia (E’ tuo diritto)a pagamento, degli atti che ritieni importanti.
      Da tale analisi uscirà fuori la motivazione vera che ha bloccato la tua pratica e se la stessa era dovuta a tua inadempienza oppure a quella del Comune.
      Ti conviene farti accompagnare da un tecnico professionista della tua zona.
      Amedeu e c.

  10. Scusate, in merito alla nota appena inviata voglio precisareche l’art. 32 è della L.R. Sicilia 07/2003 (ex art. 17 e 18 Legge 64/1974) ed ho provveduto mediante comunicazione inizio lavori secondo l’art. 2 L.R. Sicilia 17/1994 (silenzio/assenzio ottenuto dopo 120gg dalla presentazione della domanda di permesso di costruire). In realtà erano passati 8 mesi dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, e l’UTC non ha mai notificato l’approvazione del progetto dell’ex commissione edilizia.
    Nuovamente grazie per l’interesse.

  11. Salve,
    tutta la discussione sulle misure di salvaguardia è abbondante e chiara.
    Vi è solo un punto che non è stato trattato ma ritengo essere molto importante.
    Per la DIA, anche in seguito alla giurisprudenza che si è creta dal 2001 ad oggi, quando viene adottatto un nuovo strumento urbanistico, le misure di salvaguardia intervengono fino a 30 giorni dopo la presentazione della DIA, ovvero fino all’inizio dei lavori a seguito del silenzio assenso.
    Nel caso di permesso di costruire fino a quando intervengono le misure di salvaguardia? fino alla data del rilascio del permesso di costruire oppure, come sarebbe più corretto e, per similitudine, a quanto succede per la DIA?
    Giova precisare che dalla data di rilascio del P. di C. il titolare ha un anno di tempo per iniziare i lavori, pena decadenza del permesso, e l’inizio è subordinato alla comunicazione della data di inizio lavori con contestuale invio dei documenti rimanenti, compresi quelli relative alla legge antisismica.
    Grazie e saluti.

    • Mimmo.
      A parte la citazione della giurisprudenza, che va presa in base alle sentenze emesse, talvolta contrastanti fra di loro, il Permesso di Costruire oppure la DIA, che secondo il DL 83/2012 vengono rilasciati per lavori similari, si devono adeguare alla legge di salvaguardia.
      Questa scatta allorchè viene adottato un nuovo strumento Urbanistico, per cui, automaticamente, se i lavori non sono già stati iniziati, a seguito di autorizzazione conforme al vigente strumento urbanistico, il concessionario deve adeguarsi e seguirne le sorti ( sospensione, approvazione o nullità del procedimento stesso).
      Leggi a tale proposito il nostro articolo.
      Amedeu e c.

  12. Grazie Amedeu.
    Qual’è il vs. articolo che devo leggere? “Misure di salvaguardia comunali (art. 12, commi 3 e 4 del D.P.R. n° 380/01)”?

    Qual’è la legge, norma, regolamento statale e/0 regolamento regionale (Puglia) che prevede esplicitamente l’applicazione delle misure di salvaguardie fino alla data di inizio lavori comunicata dal titolare del P. di C.?
    L’art. 12 co. 3 del DPR 380/01 recita:
    “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda.” ….OMISSIS…..

    E’ sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda intendendosi fino alla data di comunicazione di inzio lavori da parte del titolare del permesso di costruire in quanto il titolo precedentemente rilasciato in tale data si PERFEZIONA????? E’ un’interpretazione o lo prevede chiaramente una norma????

    • Per Mimmo.
      Se la domanda di costruzione è sempre “in itinere”, ed il permesso di costruzione non è stato ancora rilasciato, od ancora: rilasciato, ma non sono iniziati i lavori, lo stesso viene sospeso, respinto, oppure “approvato” (Solo quando gli strumenti urbanistici lo consentano entrambi), così come meglio spiegato nel nostro articolo,
      http://www.coffeenews.it/misure-di-salvaguardia-comunali-art-12-commi-3-e-4-del-dpr-n%C2%B0-38001ù
      che ti invitiamo a leggere attentamente.
      La seconda parte della domanda non riguardava tale argomento, ed era molto lunga e frazionata, per cui ti invitiamo a rifarla sintetizzando.
      Amedeu e c.

  13. Grazie, è tutto chiaro.
    Nell’articolo indicato, che avevo già attentamente letto prima di scrivere il primo messaggio, non è indicata alcuna norma certa che le misure di salvaguardia si applicano anche ai P. di C. rilasciati ma senza comunicazione di inizio lavori.
    Il problema però è che l’articolo 12 co. 3 del DPR 380 viene interpretato in modo molto più restrittivo, ovvero, le misure di salvaguardia interventono se la domanda non è stata ancora completamente trattata e il permesso di costruire non ancora rilasciato.
    Nell’articolo 12 co. 3 DPR 380/01 è scritto:
    “è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda.”
    Viene interpretata nel senso che la sospensione avviene se il permesso di costruire non è stato ancora rilasciato.
    Quello che serve è avere il riferimento normativo e/o la giurispudenza che chiarisce il fatto che fino all’inizio dei lavori il permesso di costruire rilasciato non è ancora perfezionato e non ancora opretativo al 100 % e quindi soggetto alle misure di salvaguardia.
    Spero di essere stato chiaro e breve nell’esposizione del nocciolo della questione.
    L’altro quesito, ristretto, succinto e compendioso, lo posterò in altro momento.
    Grazie
    Mimmo

    • Per Mimmo.
      Per avere notizie di sentenze in merito, vanno ricercate, e purtroppo non possiamo aiutarti, dato il tempo che occorre per trovarle.
      Amedeu e c.

  14. Per Mimmo.
    Ti abbiamo ampiamente risposto, e non possiamo, causa anche il tempo a disposizione intrattenere una Chat.
    Devi leggere attentamente le nostre risposte e vedere se riesci a trovarci i chiarimenti ai tuoi interrogativi.
    Amedeu e c.

  15. Salve, quali potrebbero essere i tempi di “limbo” stimati tra la fase di adozione del nuovo PRG – in cui prevalgono le norme più restrittive previste dal precedente – e la sua attuazione? Grazie per l’attenzione.

    • Per Lorena.
      Dipende dai tempi burocratii delle diverse Regioni, ma anche dai cComuni i quali, in fase di osservazioni, devono sveltirsi.
      Inutile fare una previsione; non ci indovineresti mai.
      Amedeu e c.

  16. Salve , una volta presentato un progetto su un terreno edificabile e una volta approvato….si dovrà pagare ancora l’imu sul terreno edificabile in questione??
    Grazie.

  17. Ok mail inserita…Come ben sapete attualmente su dei terreni edificabili si paga l’ IMU. Partendo da questo presupposto : presentando un progetto su un terreno edificabile e una volta approvato si fa la domanda di inizio lavori e da li si hanno 3 anni di tempo per terminare i lavori…in questi anni che si lavora per realizzare la costruzione.. si dovrà continuare a pagare l’IMU sul terreno edificabile. ?
    Spero di essere stato chiaro..
    Grazie.

    • Per Massimo.
      I Comuni fanno pagare l’IMU relativa ai terreni edificabili, fin dal momento della loro inserzione, come tali, nel Piano Regolatore Generale del Comune.
      Amedeu e c.

  18. Ok…..ma dopo aver “sfruttato” i metri quadrati del terreno, calcolato in base all’indice di fabbricabilità imposto dal comune (PRG), per la costruzione di una casa, in quel caso il terreno anche se rimane edificabile non si deve pagare l’IMU perchè la sua edificabilità è stata “struttata” per la costruzione dela casa….e di conseguenza si paga l’ IMU sulla casa costruita…la mia domanda verte se si deve pagare l’ IMU sul terreno edificabile durante la costruzione della casa…

    • Per Massimo.
      A nostro parere, finchè la casa non è ultimata e quindi soggetta ad IMU come abitazione, dovete, nel frattempo pagarla sul suolo edificabile.
      Non ci devono essere periodi “vuoti” in tali pagamenti.
      Amedeu e c.

  19. Anche a mio avviso dovrebbe essere cosi, però pensavo che una volta pagata la bucalossi per ritirare il progetto, poteva interrompere il pagamento dell’IMU sul terreno oggetto dela costruzione; poi una volta terminati i lavori si sarebbe pagata l’ IMU sull’abitazione.
    Grazie.

    • Per Massimo.
      saresti fortunato a trovare un Comune fra gli oltre 8.000 italiani che adottasse tale criterio.
      Comunque domandarlo all’ufficio comunale addetto non ti costa nulla.
      Amedeu e c.

  20. salve,volevo sapere se durante il periodo di salvaguardia per quanto concerne le aree edificabili bisogna continuare a pagare l’imu?spiego,i metri quadri edificabili nell’adeguamento al puc sono stati diminuiti e in’attesa dell’approvazione(forse tra qualche anno)in comune dicono che nell’area rimane tutto bloccato.

    • Per Carlo.
      In effetti la situazione che si determina con la legge di salvaguardia è particolare, per cui, specialmente se un terreno risulta non edificabile secondo il nuovo strumento urbanistico, in attesa della sua approvazione l’IMU dovrebbe essere sospesa.
      Devi, però, confrontarti con l’ufficio Tecnico Comunale, prima che con l’ufficio Tributi del Comune.
      Amedeu e c.

  21. Scusate gradirei sapere se è corretto sospendere una concessione edilizia rilasciata tre settimane prima dell’adozione del P.R.G. con la seguente motivazione: la comunicazione di inizio lavori è avventa dopo una settimana dall’adozione del PRG e quindi ai sensi dell’art. 19 ultimo comma L.R. 71/78 sono obbligatorie le misure di salvaguardia.
    Grazie per la Vs disponibilità.
    Cordiali saluti.
    Nino

    • Per Nino.
      Non dici di quale Regione si tratta.
      Comunque devi cercare la legge regionale 71/78 e leggere l’articolo 19 ultimo comma.
      Se tale comma è restrittivo rispetto alla legge nazionale (Come appunto sembra), è corretto applicarlo.
      Quindi avrebbe ragione il Comune.
      Amedeu e c.

  22. Avete perfettamente ragione ho dimenticato di dirvi che abito in Sicilia.
    Come mi avete consigliato ho letto l’art. 19 L.R. 71/78, da una mia interpretazione tale art. non parla assolutamente di adozione del p.r.g. ma di APPROVAZIONE del p.r.g.
    Da ciò deduco che le norme di salvaguardia sono attuabili per le nuove domande di concessioni edilizie, e non per quelle già rilasciate come nel mio caso.
    La sospensione adottata nei miei confronti sarebbe stata valida, a mio avviso, qualora avessero APPROVATO il nuovo p.r.g. e qualora io non avessi eseguito il getto delle fondazioni, previa comunicazione di inizio lavori.
    So che devo fare, sicuramente, ricorso al TAR ma la cosa che non capisco è perché, dato che l’art. 19 non dovrebbe riguardare la mia posizione.
    Correggetemi se ho sbagliato la mia analisi.
    Vi sarei veramente grato se mi rispondeste anche su questa mia precisazione.
    Cordiali saluti.
    Nino

    • Per NinoFI
      Se l’art. 19 della LR della tua Regione, come tu dici, parla di “Approvazione del PRG”, e tu hai ritirato il Permesso di Costruire prima o dopo l’adozione (E’ indifferente), e se lo stesso si trovava nella condizione ottimale specificata dal nostro articolo (Conforme al vecchio ed al nuovo PRG) non potevano contestartelo.
      Questo avrebbero potuto farlo, con la sospensione o con il rifiuto, in tutti gli altri casi da noi citati
      Comunque, leggi attentamente il nostro articolo e cerca di far chiarimento circa la situazione nella quale ti trovavi al momento del ritiro di tale permesso.
      Amedeue e c.

  23. salve sono il sig mancini vorrei esporre il mio problema . Sono teoricamente propietario di un terreno dove e stato adottato il piano asi . il problema nasce nel 2007 quando muore mio padre di conseguenza faccio la successione dopo quattro anni arriva l’accertamento dell’agenzia delle entrate dicendo di pagare una somma assurda io ho fatto ricorso ho vinto, l’asi si e appellata e nel secondo giudizio e stato stabilito la somma di 15 euri al metro quadro che per me e sempre assurdo dato la posizione geografica del terreno io vorrei fare il contrappello tenendo conto che nel periodo 2007 c’erano le norme di salvaguardia e per come ho letto le norme non sono ben definite alla fine dll’approvazione di un progetto cioe a secondo del progetto presentato che esso e conforme al vecchio o al nuovo piano urbanistico comunque in entrambi i casi va sospeso quindi e come se non fosse in vigore . consideranto che l’asi in questi 3 anni di salvaguardia non ha presentato all’organo competente il nuovo piano per l’approvazione . posso usare questo motivo per il controappello : grazie

  24. sono titolare di un permesso di costruire che scade a breve l periodo dei tre anni, nel frattempo è stato adottato un PUG. Sono in vigore le norme di salvaguardia. Ho diritto ad una proroga del P di C anche se praticamente non ho mosso una pietra su cantiere?

    • Per Titto.
      Se non hai eseguito alcuna opera nel cantiere, il progetto segue la nuova destinazione dello strumento urbanistico e quindi la rispettiva legge di salvaguardia.
      Se conforme ai 2 piani è fattibile, se non conforme a uno dei due piani può essere sospeso o respinto ai sensi della legge di salvaguardia.
      Amedeu e c.

  25. Buongiorno,
    vorrei avere delle informazioni riguardanti le norme di salvaguardia. Nel mio paese in data 20 novembre è stato adottato con delibera comunale il piano urbanistico. Dopo una settimana è stata pubblicata sull’albo pretorio la delibera con scritto “che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, cioè 27 novembre, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo Consiliari” e “ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)”.
    Alla fine della delibera c’è scritto questo:”a decorrere dal giorno di esecutività della delibera di adozione del Piano Urbanistico, si applicano le norme di salvaguardia di cui all’ art. 12, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”
    Io in data 04 dicembre, che risulta entro i 10 giorni di esecutività della delibera, ho presentato un progetto che in base al vecchio PRG si poteva costruire, mentre in base al nuovo Piano Urbanistico non sono permesse le nuove costruzioni.
    Vorrei sapere se il protocollo fa fede e quindi c’è una possibilità di approvazione del progetto oppure doveva essere approvato prima dell’entrata delle norme di salvaguardia.

    Grazie

  26. Salve, una domanda inerente all’inizio lavori.
    Se prima dell’adozione di un nuovo PGT, ho ritirato il PDC e ho dato comunicazione lavori, posso ritenermi escluso dalle norme di salvaguardia oppure bisogna aver fisicamente creato le fondazioni, opere portanti, muri, etc.
    Vi chiedo questo perché la fase di comunicazione inizio lavori e successivo sbancamento del terreno sarò in grado di portarla avanti prima dell’adozione del nuovo strumento urbanistico, invece un inizio lavori così concreto purtroppo non riuscirò ad arrivarci
    Grazie

    • Per Claudio.
      A rigor di logica l’inizio lavori dovrebbe comprendere lo scavo e il getto delle fondazioni come minimo.
      Però in alcuni casi, tipo le lottizzazione per le quali sta scadendo la convenzione, i Comuni accettano come inizio lavori un tratto di fondazione gettato con soprastante un pilastro in muratura o C.A.
      Parla con il tecnico comunale e chiarisci tale situazione prima di ritrovarti denunciato per lavori abusivi dovuti a scadenza del Permesso di Costruire.
      Amedeu e c.

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