Nel Decreto Rilancio sono previste interessanti misure di agevolazioni fiscali maggiorate al 110%

Nel Decreto Rilancio sono previste interessanti misure di agevolazioni fiscali maggiorate al 110% per l’efficientamento energetico (ecobonus) e la messa in sicurezza sismica degli edifici (sismabonus).

Il “Decreto Rilancio” (Legge 19 maggio 2020 n° 34) è stato pubblicato il 19 maggio 2020 nella G.U. n° 128 del 19 maggio 2020 S.O. n° 21, contenente le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, ed anche di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

In particolare ci interessa la parte relativa al Super sisma bonus  ” introdotto col decreto legge n. 63/2013, che incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio con agevolazioni relative all’adozione di misure antisismiche, e più propriamente riferite all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Dopo di che il Decreto “Rilancio” ha innalzato queste detrazioni fiscali originariamente previste al 50-85% e le ha portate al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 Il comma 4 dell’art.119 della legge 19 maggio 2020 n° 34 ha alzato le aliquote delle detrazioni fiscali fino al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e che attualmente godono di agevolazioni variabili dal 50 all’85%, per un importo massimo di 96.000 euro.

Quanto sopra è rimasto in attesa della definizione delle modalità attuative del sismabonus, che è previsto dovessero avvenire entro e non oltre 30 giorni dal presente decreto, cioè al massimo entro il 18 di Giugno a mezzo di un provvedimento ad hoc del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Riportiamo di seguito, copia del Provvedimento ed anche il contenuto dell’articolo 119 comma 4 del Decreto Rilancio che interessa le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

Articolo 119 comma del Decreto Rilancio:

“4.) Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del  2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la  detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del presidente del consiglio.”

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo.

Consultate l’elenco “Categorie” a destra, dove troverete dettagliati tutti i lavori per la costruzione e manutenzione di un edificio

di
amedeu

2 commenti

  1. Più che un commento ho una domanda sul DL 34 del 19/05 “Rilancio”. Ho diverse case tutte inagibili, vivo nella casa di mia moglie. Vorrei intervenire su una chiedendo a fine lavori in essa la residenza.
    L’intervento può rientrare nel 110%? Grazie

    • Per Domenico.
      Il DL Rilancio è appena uscito, per cui non possiamo conoscere tutto il suo contenuto.
      Probabilmente l’intervento su una seconda casa sarà previsto in una seconda fase, che deve ancora venire.
      Puoi comunque informarti presso l’Agenzia delle Entrate della tua zona.
      Amedeue c.

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