Norme tecniche costruzioni. Chiarimenti dal Ministero

Dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 .

Il Ministero fornisce chiarimenti rispetto a due aspetti importanti delle NTC:

1°) il regime transitorio degli interventi per i quali, con riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio di procedimento raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è consentita l’applicazione della normativa tecnica precedente al citato DM 14 gennaio 2008;
2°) l’utilizzazione dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.

La Circolare del 5 agosto 2009, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2009, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene in merito all’applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

La Circolare per prima cosa interviene sui termini di applicazione della  normativa tecnica (DM del 1996; DM 14 settembre 2005) e della nuova disciplina (DM 14 gennaio 2008). Chiarisce infatti, che sono stati chiaramente indicati al comma 3 dell’art. 20 del DL 248/2007, dove si legge :

“Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.”.

Per quanto riguarda le costruzioni private, l’applicazione del DM 14 gennaio 2008 è obbligatoria per le costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Inoltre, anche per i lavori iniziati prima di tale data, qualora in corso d’opera il privato avesse la necessità di presentare una variante che modifichi in maniera sostanziale l’organismo architettonico o il comportamento statico globale della costruzione, dovranno essere integralmente applicate le nuove NTC (DM 14 gennaio 2008). Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all’art. 30 – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, della legge 64/1974 recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, immesso nell’art. 104 del DPR 380/2001, “Testo unico dell’edilizia”.

Relativamente alla qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, il Ministero ricorda che la materia è soggetta ad un proprio regime giuridico-normativo (direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita in Italia con il DPR 246/1993).

Inoltre, la stessa norma (comma 2-bis dell’art. 5 del DL 136/2004, convertito con legge 186/2004) che disciplina la fase sperimentale di applicazione delle NTC, ha fatto salvo quanto previsto dal DPR 246/1993. Pertanto, ai fini dell’impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari. Va evidenziato, infine, che il capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del DM 14 gennaio 2008 costituisce il riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

2 commenti

  1. Buon giorno e ringrazio anticipatamente per l’aiuto-
    Ho una srl immobiliare che ha costruito con un appalto una casa fino al tetto e con una grossa impresa-Autorizzazioni ecc tutto in regola –
    Ora vorrei assumere due persone edili specializzati uno e generico l’altro per completare lavoretti aggiuntivi mentre altre ditte specializzate faranno lavori di intonaco ,pavimentazioni ecc-
    come posso assumerli per i due anni che mi serviranno per completare i lavori
    Vorrei farlo con un contratto .per cantiere che si esaurisce con il fine lavori
    come fare per esser in regola senza troppa burocrazia e costi eccessivi –
    Grazie ancora
    Diego

    • Per Diego.
      Sono notizie molto particolari che devi chiedere all’Ente preposto .
      Senti l’INPS della tua zona se esiste una possibilità a quanto chiedi.
      Amedeu e c.

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