Per quali ristrutturazioni interne non serve il Permesso di Costruire.

Una novità è stata introdotta da una Sentenza della Corte di Cassazione relativamente a molte ristrutturazioni interne che effettuate secondo certi criteri, non necessitano del Permesso di Costruire.

La Sentenza è la 37713/2012 del 1 ottobre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso di un cittadino, il quale era stato condannato dalla Corte di Appello per avere commesso un illecito edilizio, quindi delle opere abusive.
 
La Corte di Appello di Lecce aveva confermato la sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede – Sezione distaccata di Gallipoli, del 25 marzo 2011, di condanna, nel concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi di arresto e di  Euro 23.000 di ammenda a carico di un cittadino,  imputato del reato di cui agli articoli 44, comma 1, lettere b) e c) del Testo Unico sull’Edilizia: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per aver eseguito, senza Permesso di costruire, lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
 
Più propriamente le opere effettuate, si trovano all’interno di preesistenti manufatti, e consistono nella creazione di un bagno e di una cucina, in un primo corpo di fabbrica, e di sette stanze (ciascuna da trenta metri quadrati) in un secondo corpo di fabbrica.
 
La Corte di Cassazione ha stabilito che i suddetti lavori sono stati eseguiti all’interno di volumetrie esistenti, per cui vi è stato solamente una ridistribuzione interna degli ambienti.
 
  A
 
Tali opere, rientrando nella volumetria esistente non hanno perciò determinato alcun aumento di volume, di superficie o di altezza, per i quali sarebbe stato necessario un Permesso di Costruire.
 
Fra l’altro non sono emerse neppure modifiche di prospetto o di cambio di destinazione d’uso iniziale.
 
Per tale motivo la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino convalidando il fatto che per i suddetti lavori è sufficiente una DIA, in quanto rientranti nell’ambito di una “Ristrutturazione leggera”.
 
Diverso sarebbe stato il caso, se le opere eseguite avessero comportato un aumento di volume esterno all’esistente oppure  di superficie coperta e di altezza con relativo aumento del volume dell’edificio.

Sentenza n° 37713/2012 del 1 ottobre 2012

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

8 commenti

  1. Gent. Amedeu, vorrei avere informazioni sulle figure professionali obbligatorie per un cantiere edile per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di una casa privata a piano terra in campagna, e quando è consigliabile il permesso di costruzione anzicchè la DIA.
    Distinti saluti,
    Anna

  2. Salve. Sono proprietario di appartamento in un villino di tre tre unità immobiliari. Tutti e tre gli appartamenti sono privi di abitabilità in quanto mancano pavimenti e sanitari… L’impresa li ha lasciati così. Sono intenzionato a fare i lavori nel mio appartamento, ossia installare sanitari e parquet. Premesso che gli impianti sono realizzati e conformi, per effettuare detti lavori sono tenuto alla presentazione della DIA? Io immagino di no, ma nel caso debba solo comunicare l’inizio dei lavori, non ho progetti da allegare, visto che gli impianti sono già presenti.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
    Grazie dell’eventuale risposta.

    • Per Michele.
      Ogni Comune segue una prassi diversa dall’altro
      Di regola, se il Permesso di Costruzione o la DIA iniziale sono scaduti, devi informare il Comune, per scritto, che riprendi per finire i lavori mai eseguiti (Devi farne l’elenco), e limitati ai pavimenti ecc.
      Una volta ultimati gli stessi, sarai tenuto a chiedere l’agibilità, con la presentazione di tutta la documentazione a corredo, compreso le certificazioni di regolare esecuzione dei diversi impianti.
      Comunque fai una verifica presso l’ufficio Edilizia Privata del tuo Comune.
      Amedeu e c.

  3. Salve Amedeu,
    ho una perplessità enorme. Sono proprietario di un appartamento (in condominio) con annesso garage. Sto effettuandoo dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione con regolare presentazione di SCIA, nomina Responsabile dei Lavori/Sicurezza, Direttore dei Lavori ecc. Le opere in questione hanno riguardato entrambe le unità (anno di costruzione 1970) e sono stati molto radicali, nel senso che ho provveduto all’abbattimento dei tramezzi (con fedele ricostruzione), rimozione massetto e realizzazione di impianti tecnologici a norma. il problema riguarderebbe il garage nel senso che, poiché versava in condizioni pietose (umidità di risalita) ho provveduto, dopo rimozione pavimento e massetto, a realizzare un vespaio per l’aerazione. Inoltre l’ho rivestito con una pavimentazione in cotto nonché ho piastrellato le pareti (oltre ad avere utilizzato uno stucco antimuffa altamente traspirante). Ho altresì, come detto, messo a norma l’impianto elettrico ed idrico preesistente e previsto la predisposizione di un deumidificatore al fine di rendere l’ambiente impermeabile ad attacchi di umidità. In effetti pur continuando ad avere destinazione d’uso quale ricovero per la mia automobile presenta caratteristiche di ambiente più confortevole ed idoneo. Ho infine realizzato, in un angolo tramezzato, un bagnetto con sistema di aerazione forzata. Il problema che mi pongo é:
    la tipologia di lavori eseguiti in questo garage (regolarmente segnalati con la SCIA), FATTI COME DETTO PER PRESERVARE L’AMBIENTE, possono ingenerare equivoci circa un possibile cambiamento della destinazione d’uso? Mi possono contestare cioé che il garage (che sarà usato appunto come garage) ha assunto la fisionomia di un locale abitabile e perciò abusivo? Inoltre esiste una norma che vieta di realizzare nel proprio garage un bagno? Le misura del garage sono di h: mt. 2.20, lunghezza mt 8.40 e larghezza mt. 4.60.
    Ti ringrazio fin d’ora per l’attenzione concessami

    • Per Angelo.
      Data l’altezza minima di mt 2,20, non dovrebbero nascere equivoci.
      Piuttosto, hai eseguito opere che vanno comunque autorizzate dal Comune.
      Devi affidarti al tuo Direttore dei Lavori, anche per quanto riguarda l’eventuale attestazione di regolare esecuzione per l’impianto elettrico.
      Il tecnico saprà consigliarti per il meglio.
      Amedeu e c.

  4. Salve, vorrei chiederle se su un pergolato in cemento è possibile posare un grigliato calpestabile (orsogril) e se sono necessari dei permessi per poterlo realizzare?

    • Per Vito.
      Sono necessari i permessi, specie se intendi usare il grigliato come pavimentazione, per cui ti occorre oltre che l’autorizzazione comunale, anche quella del Genio Civile per l’antisismica.
      Amedeu e c

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.