Permesso di Costruire e SCIA; caratteristiche e modalità di presentazione

Permesso di Costruire e SCIA; caratteristiche e modalità di presentazione

Di seguito, per agevolare quei nostri lettori che volessero presentare un progetto edilizio all’approvazione del loro Comune, illustriamo le modalità e le principali caratteristiche che distinguono principalmente i due atti che regolano tale disciplina, e cioè il Permesso di Costruire e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Tuttavia avvisiamo i nostri lettori che l’elenco e la prassi sotto elencata vale in linea di massima per tutto il Paese, salvo che diverse normative delle 20 Regioni Italiane non dispongano diversamente.

Perciò consigliamo sempre il lettore di verificare, al momento del bisogno e per un controllo definitivo, il Regolamento Edilizio del Proprio Comune.

Permesso di Costruire e SCIA; caratteristiche e modalità di presentazione 1   

Modalità

1. La domanda di Permesso di Costruire, permesso di costruire in sanatoria, attestazione di conformità e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) devono essere compilate su appositi moduli forniti dall’Amministrazione Comunale reperibili sul sito internet del Comune stesso e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune.

2. Le richieste e/o le segnalazioni relative ad un titolo abilitativo edilizio devono contenere l’indicazione del progettista e, nel caso di più progettisti, di quello che svolge la funzione di coordinatore referente per l’intera opera;

3. Unitamente alle istanze di cui al presente articolo devono essere altresì prodotti i documenti e gli elaborati di progetto previsti.

Tutti gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4, ed essere privi di correzioni, abrasioni o riporti;

4. Gli elaborati di progetto devono contenere, in epigrafe, l’indicazione e l’ubicazione dell’intervento, la firma del titolare e la firma ed il timbro professionale, del progettista o dei progettisti in possesso di titolo abilitativo idoneo alla specifica progettazione in conformità alla normativa vigente in materia di competenze professionali, individuando, quando necessario, il coordinatore referente per l’intera opera;

5. L’istruttoria formale delle richieste di Permesso di Costruire e dei relativi progetti avviene secondo il procedimento ordinario delineato dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

6. L’ordine delle istruttorie è stabilito secondo il numero progressivo del protocollo. 

Il Responsabile del procedimento può motivatamente derogare dall’ordine cronologico nel caso di opere di interesse pubblico o generale oppure in caso di opere soggette a finanziamenti pubblici;

7. I termini previsti dalla legge per la definizione del procedimento sono sospesi sino al ricevimento dell’ultimo parere, nulla-osta o autorizzazione rilasciato da enti esterni;

8. Relativamente alle istanze per impianti produttivi e attività economiche si dovrà fare riferimento ai procedimenti indicati dal DPR.n.160/2010 e successive modificazioni ed al vigente regolamento comunale.

Ritiro del Permesso di Costruire

1. Il rilascio del Permesso di Costruire è comunicato all’interessato che deve ritirare il Permesso di Costruire e provvedere, entro i termini previsti per legge, al pagamento degli eventuali oneri dovuti, in un’unica soluzione o in forma rateizzata

2. Il ritiro del Permesso di Costruire può avvenire a mani dello stesso titolare, di un suo delegato o del direttore dei lavori ove già regolarmente nominato.

Contributi relativi al Permesso di Costruire e alla SCIA

1. Per i contributi relativi ai Permessi di Costruire e alle Segnalazioni Certificate di Inizio dell’Attività (SCIA) è ammessa la rateizzazione in non più di X (X) rate semestrali per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione.

2. La prima rata degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovrà essere versata al ritiro del Permesso di Costruire oppure, nel caso di SCIA, entro la data di presentazione della stessa.

Le rate del contributo del costo di costruzione dovranno essere saldate entro XX  giorni dalla fine dei lavori.

3. In caso di rateizzazione il titolare del permesso di costruire o della SCIA dovrà produrre apposita garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria a copertura integrale degli importi dovuti, contenente la clausola che consenta l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata.

4. Il titolare del permesso di costruire o della SCIA, al termine del pagamento di tutte le rate dovrà richiede lo svincolo della polizza fideiussoria.

5. Si considerano edifici unifamiliari, ai fini dell’esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione di cui all’articolo XXX, comma X della legge regionale XX/XXXX (Norme per il governo del territorio).

 Gli aventi diritti, la voltura

1. Il Permesso di Costruire è sempre rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è subordinato alla piena osservanza delle norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività urbanistica ed edilizia.

2. Il Permesso di Costruire è trasferibile agli aventi causa e in caso di subentro, il nuovo titolare è tenuto a richiedere tempestivamente al Comune il provvedimento di voltura, restando inalterato il contenuto del Permesso di Costruire già esistente.

La voltura, anche a più soggetti, non comporta divisione del relativo atto amministrativo.

L’atto di voltura, se non accompagnato da equivalenti garanzie sostitutive prestate dal nuovo titolare, non comporta la liberazione dell’originario titolare dagli obblighi già sorti a suo carico circa il pagamento del contributo relativo al Permesso di Costruire.

3. In caso di subentro nella titolarità della Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività il nuovo titolare è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuto subentro, provvedendo ad allegare a tale comunicazione la documentazione comprovante il proprio titolo di legittimazione.

Analogamente a quanto previsto per il permesso di costruire, la comunicazione di subentro, se non accompagnata da equivalenti garanzie sostitutive prestate dal nuovo titolare, non comporta la liberazione dell’originario titolare dagli obblighi già sorti a suo carico circa il pagamento del contributo relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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