Più facile ottenere la modifica dei millesimi nei condomini.

Più facile ottenere la modifica dei millesimi nei condomini.

Con l’approvazione della legge n° 220 dell’11 dicembre 2012 “Riforma del condominio”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 293 del 17/12/2012, ed entrata in vigore il 18 giugno 2013, si interviene sull’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, applicando alcuni indirizzi già espressi dalla recente giurisprudenza di Cassazione. Viene introdotto un principio importante, secondo il quale uno o più condomini possono avviare richieste di rettifica o modifica delle tabelle millesimali.

Modifica tabelle millesimali 1 1

In pratica, viene confermato che i millesimi contenuti nella relative tabelle possono essere rettificati o modificati in qualsiasi momento con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

La 220/2012 muta, però, i rapporti di maggioranza in assemblea condominiale, per ottenere la modifica delle tabelle millesimali in due casi specifici,

È richiesta la sola metà del valore dell’edifico e la maggioranza degli intervenuti in assemblea quando: 1) I millesimi risultano essere frutto di un semplice errore oppure quando: 2) A seguito di modifiche apportate alle singole unità immobiliari, vuoi per eseguite sopraelevazioni e vuoi per incrementi delle superfici ovvero per incrementi o diminuzioni delle singole unità immobiliari, viene ad alterarsi per più di un quinto il valore proporzionare delle unità immobiliari, anche se limitatamente a quella di un solo condomino.

Questa percentuale del 20 per cento, espressa più volte dalla Cassazione, ora è diventata legge.

Viene così eliminato ogni dubbio interpretativo del principio dettato dalla Suprema Corte, che con ben due note sentenze (la n°18477/10 e la n°18478/10) aveva inteso interpretare che per la revisione delle tabelle millesimali sarebbe stato sufficiente la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2° del codice civile.

Così che, anche secondo la nuova normativa, non serve l’unanimità, ma solo quando la rettifica o la modifica sono conseguenza di un errore oppure quando, a seguito di interventi eseguiti dal condomino, si è alterato per più del venti per cento il valore proporzionale anche di una sola unità immobiliare.

Solamente in questi casi l’assemblea può decidere con la maggioranza favorevole degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore millesimali.

E’ una importante novità, in quanto la precedente legislazione risalente addirittura al 1942, era punitiva nei confronti di quei condomini, che avendo delle valide ragioni per richiedere la modifica dei millesimi, non riuscivano a portare a buon termine le loro richieste di variazione dei millesimi, a causa delle avverse limitazioni imposte dalle vecchie normative alle assemblee condominiali.

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di
amedeu

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