Ponteggio metallico di cantiere. PIMUS: piano di montaggio, uso e smontaggio.

A seguito di richieste di alcuni nostri lettori, ritorniamo sull’argomento dei ponteggi fissi nei cantieri.

Avevamo già pubblicato un articolo a proposito della Circolare Ministeriale 22 novembre 1985 , n° 149 nella quale sono contenuti i principali riferimenti alla buona esecuzione di un ponteggio metallico fisso in un cantiere edile, nonché alle Autorizzazioni Ministeriali occorrenti.

Effettuare il montaggio di un ponteggio in un cantiere edile, non è cosa da sottovalutare, in quanto va ad interessare il campo della sicurezza personale di chi lavora o frequenta il cantiere stesso.

Oggi la normativa è molto severa.

Prima di arrivare al montaggio di un ponteggio fisso è necessario redigere un particolare atto: il "Pi.M.U.S"

In questo articolo parliamo appunto  della redazione del Pi.M.U.S., da chi deve essere redatto e quali sono i suoi riferimenti di legge.

Ma che cosa è il PIMUS ?

Pi.M.U.S. = Piano di montaggio, uso e smontaggio – (dei ponteggi metallici  fissi)

Il datore di lavoro è responsabile per legge della redaziome di questo fondamentale documento, per la cui compilazione si servirà di persona competente  ( un ingegnere o di  un architetto)

Il datore di lavoro dell’impresa diventa una figura responsabile che dovrà poi curare il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio.

Nel caso di più imprese in un cantiere, il PIMUS dovrà essere unico.

La normativa di riferimento per quanto sopra è data dal  Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

In particolare l’allegato 22 (XXII)  di tale Decreto Legislativo pone le direttive essenziali per la compilazione del PIMUS e  che di seguito noi vi riportiamo:

ALLEGATO XXII

 
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
 
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni
di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1
dell’articolo 136.
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre:
delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, ecc.)
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità,
livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e
loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di
ancoraggio,
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in
tensione, di cui all’articolo 117,
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento,
ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze
“passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di
elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e
foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso

Il PIMUS, dopo la sua redazione viene messo a disposizione dell’addetto al controllo degli operai nel cantiere.

La legge non specifica se la documentazione debba poi rimanere in cantiere, comunque è consigliabile che una copia, sempre aggiornata, venga conservata dal responsabile di cantiere.

Le modaliità relative alle verifiche e misure adottate per i ponteggi sono state anche ben  fissate dalla Circolare Governativa n° 46 dell’11 luglio 2000

Con queste nuove normative e direttive il ponteggio assume un ruolo fondamentale nel cantiere e la sua progettazione,  montaggio, uso e smontaggio, sono entrati a far parte della normalità per una migliore sicurezza delle persone.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

4 commenti

  1. io da privato posso acquistare un ponteggio con libretto ministeriale e poi fallo montare da una ditta qualificata per montaggio/smontaggio.

    che informazioni ci sono nel libretto ministeriale?
    tutti gli elementi relativi al ponteggio?

    • Per Giuseppe.
      Ti suggeriamo di prendere a noleggio un ponteggio, da ditta specializzata nel montarlo e nello smontarlo.
      Ti costerà molto meno e non avrai il disturbo (Non indifferente) di svolgere molte pratiche per lo stesso, dimostrando fra l’altro che ogni pezzo del ponteggio risulta collaudato.
      Amedeu e .

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