Quali sono gli obblighi dei comproprietari per la riparazione di un muro a comune.

Quante discussioni fra proprietari di due fondi limitrofi, per la riparazione di un muro a comune.

Eppure potevano essere evitate.

Il Codice Civile all’articolo 882 stabilisce esattamente quali obblighi hanno i comproprietari di un muro divisorio comune, di eseguire le riparazioni e le ricostruzioni ad esso necessarie. Tali opere devono essere eseguite per mantenerlo in efficienza affinchè esso continui ad avere la funzione per la quale era stato edificato.

Lo stesso articolo fissa la ripartizione tra i proprietari delle spese, in proporzione ai diritti che ciascuno di essi ha su detto muro.

La necessità delle opere da eseguire non deve essere riconosciuta da uno solo dei comproprietari, ma occorre la maggioranza di essi come stabilito dalla legge. Inoltre la necessità dell’esecuzione deve essere vista al di fuori i ogni interesse privato particolare, ma riconosciuta sulla base di uno stato obbiettivo di detto muro.

Esiste però anche  il caso che le riparazioni o i lavori occorrenti al muro siano dovuti al "fatto" di uno dei comproprietari, per cui sarà solo questi a sopportarne l’intera spesa.

Ma vediamo le figure esplicative di tali stati di fatto:

Figura n° 1

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Il muro comune tra A e B, separa due edifici che si appaggiano entrambi ad esso.

Qualora necessiti ripararlo nella zona indicata dalle lettere minuscole a-b-c-d , (anche se questa riguarda solo la zona che ricade dalla parte di B), la relativa spesa andrà sostenuta e ripartita in parti uguali fra A e B, non essendo i lavori occorrenti addebitabili a colpa di alcuno di essi.

Qualora il muro comune regga solo l’edificio di B, il proprietario A può astenersi dal pagare la sua quota dei lavori, rinunciando però alla comunione dell’intero tratto di muro. Da chiarire che tale rinunzia non comprende la rinuncia al suolo sottostante che rimane di B.

Figura n° 2

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Il muro a comune separa l’edificio di A da un lato e tre distinti edifici di B, C e D  dall’altro.

Qualora la parte da riparare sia nella zona comune tra A e C e per un successivo tratto fra A e D, la spessa occorrente per tale riparazione andrà ripartita metà a carico di A e l’altra metà fra C e D ripartendo tra essi la spesa in rapporto alle lunghezze di muro da ripararsi.

Qualora il muro in comune faccia parte di un condominio, la spesa dovrà essere ripartita fra i condomini dell’edificio, in base a quanto detto sopra ed inoltre alle rispettive quote millesimali di proprietà che essi hanno nel condominio.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

21 commenti

  1. devoristrutturare un solaio ed abito in un edificio di 3 piani in cui il primo ed il 3 è di proprietà di un altra persona….Devo dividere le spese??? Che diritto posso far valere. grazie

  2. Per Giuseppe.
    La ricostruzione o anche ristrutturazione di un solaio è regolata dall’articolo 1125del codice civile.
    Le spese sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno sovrastante all’altro, restando a carico del proprietario del piano superiore il rifacimento del pavimento, ed a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la pitturazione ed eventuali decorazioni del soffitto.
    Amedeu e c.

  3. Buonasera, parte del mio tetto equivale alla terrazza dei proprietari di sopra. Purtroppo questa terrazza è da rifare a nuovo perchè mi piove in casa. Avrei bisogno di sapere come devono essere ripartite le spese di ristrutturazione che equivalgono a spaccare il preesistente, rifare la guaina e successivamente il massetto e quindi ripavimentare.
    Grazie infinite Alessia M.

  4. Per Alessia.
    Se la terrazza soprastante il tuo appartamento è di proprietà di un condomino, allo stesso tocca rifare completamente il pavimento e l’impermeabilizzazione, ad eccezione delle eventuali cimase o aggetti perimetrali , che vanno divisi fra te ed il proprietario soprastante.
    Amedeu e c.

  5. Mi perdoni Sign Amadeu, la casa è una bifamiliare, io abito al piano terra mentre i proprietari della terrazza abitano al piano primo. Non esiste un condominio perciò dovremo suddividere la spesa per due ma in che modo?
    Grazie Alessia M.

  6. Per Alessia.
    La questione non cambia aspetto, in quanto a tutti gli effetti , anche se siete due proprietari, lo siete in condominio, ed avete le parti comuni del fabbricato (tetto, muri portanti, fondazioni ecc) e le parti di proprietà individuale.
    Per cui al proprietario di sopra, stando al c.c. spetterebbe il rifacimento del pavimento.
    Amedeu e c.

  7. Sono proprietario della casa dove abito in coproprietà al 50% con mia sorella, che ha una sua casa.
    Avendo ora fatto lavori di ristrutturazione in casa, cucina nuova e nuovi impianti idraulici, posso chiedere una partecièpazione alle spese a mia sorella e se sì in che misura?
    Molte grazie.

  8. due fratelli comprano separatamenti due appartamenti con un unico atto di vendita ma dichiarando che al di fuori degli appartamrnti tutto cio che e’ i.ntorno e’ di propieta di tutti e due .UNO dei due a venduto il suo appartamento senza la parte di terra in comune ora se l’altro fratello vende anche lui il suo appartamento per vendere anche la terra in comune deve avere il parere favorevole del l’altro propretario cie’ la sorella

  9. Ho un quarto (con i miei tre fratelli) di una casa in sardegna. Anni fa’ mio fratello compra il terreno adiacente, ma’, essendo troppo esiguo ci chiede di poter appoggiarsi e costruire un piano su tre delle quattro stanze esistenti, promettendo di rinunciare al diritto ereditario e, di lasciare agli altri fratelli il diritto a costruire un piano a testa. Ora scopro che non si può costruire perché non ha messo dei pilastri di sostegno e le altre case intorno non permetterebbero la ulteriore sopraelevazione. Inoltre a accatastato il piano terra subalterno 1 = 4.5 vani e sopra sub.2= 7.5 vani come un’ unica proprietà. Siccome non abbiamo ancora fatto le divisioni, può essere obbligato a fare i pilastri di rinforzo? Ora in 3 fratelli c’è rimasta l’ originale pianta di quattro camere + bagno e giardino. Può essere citato per aver leso i diritti altrui? Grazie per l’ attenzione.

    • Per Peppino.
      Diamo queste risposte malvolentieri, in quanto non vorremmo agitare le acque fra fratelli; inoltre non ci è molto chiara la tua spiegazione.
      Comunque, nel dare questo permesso (lo avrete fatto per scritto?) se non viene citato il sistema di realizzazione della struttura portante, colui che edifica, non ha particolari obblighi da osservare.
      Di fatto, voi potreste costruire, ammesso che ci sia il rispettoo delle distanze e degli indici di zona di P.R.G., trovando una delle tante soluzioni strutturali che esistono in edilizia.
      Per le divisioni dovrete sentire un legale della vostra zona.
      Amedeu e c.

  10. la mia abitazione,a piano terra è attigua con un altra proprieta,le due proprietà sono divise da una muraglia naturale in pietre( la proprieta del mio vicino e ubicata sopra questa muraglia ed è terreno agricolo).Ultimamente sto avendo delle discussioni con l’altro propritario sulla pulizia di questo muro,perchè vi crescono erbaccie ed ho il timore che possa avere sgraditi ospiti in casa mia,a suo modo di vedere io non dovrei tagliare le erbaccie per non so quale diritto.mi potete dare dei chiarimenti.ringrazio per l’attenzione che mi volete prestare.distinti saluti.

  11. Per Marco
    Se desideri una risposta, riformula la domanda e, per correttezza, inserisci la tua e mail.
    Grazie.
    Amedeu e c.

  12. Salve,
    Vorrei porle all’attenzione un quesito.
    Siamo in 11 comproprietari di una particella divisi in due schiere di case poste in parallelo.
    In questa particella è compresa una zona (strada di accesso carrabile e sosta) ad uso esclusivo di una schiera soltanto.
    Questa zona è stata creata con terreno di riporto e relativo muro di contenimento/cinta con il fondo sottostante di un terzo proprietario (e posto ad un livello inferiore).
    Questo muro è crollato rovinando strada e tutti i servizi in essa contenuti (fognature e utilità della schiera).
    Come posso io, proprietario nell ‘altra schiera liberarmi dall ‘obbligo di riparazione del muro (come invece la schiera “avversa” pretende che vi partecipino tutti i 9 proprietari in parti uguali) ?
    È possibile “utilizzare” l’art. 882 coma 2 per rinunciare alla comproprietà, dato che ne il muro ne la zona interessata al crollo sono al servizio del “resistente al pagamento in parti uguali” ?
    Se si, quali formalità devono essere espletate?

    • Per Luca.
      Poichè tale strada è stata realizzata , ci sembra di comprendere, ad uso esclusivo di una schiera e contiene fra l’altro tutti e solamente i servizi tecnologici di tale schiera, facendo tu parte della seconda fila di palazzine la cui stabilità non è minacciata dal crollo di detto muro (E’così. Vero?), puoi rientrare nel disposto del comma 2 di detto articolo, che cita:
      “Il comproprietario di un muro comune puo’ esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purche’ il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza”.
      Amedeu e c.

      • La mia casa non è minacciata dal crollo. Non ho nessun vantaggio dalla ricostruzione del muro. L’unico dubbio è quello che riguarda la natura giuridica del muro, ossia se l’articolo riguarda anche i muri che non sorgono a delimitare un confine tra proprietà diverse ( come quello in oggetto, che è interamente realizzato nella proprietà di tutti gli 11 proprietari della particella). Ossia se l’articolo 882 e nella fattispecie il comma 2 può estendersi anche in questo caso. La lettura dell’articolo sembra darmi ragione, ma non sono sicuro. Attendo una risposta. Grazie infinite!

        • Per Luca.
          Nella precedente tua domanda ci era sfuggita la dizione ” muro di contenimento/cinta” e ce ne scusiamo.
          Trattandosi non solo di un muro a retta della strada, ma di cinta dell’intero lotto, è un bene comune a tutti i proprietari e quindi le relative spese vanno suddivise fra gli stessi, a meno che non esista la colpa o il dolo di un singolo individuo.
          Amedeu e c.

  13. -abito a piano terra in un bifamiliare , cè da riguardare il tetto perche’ il proprietario sopra di me dice che gli piove in alcuni punti della casa , ora avendo lui anche una mansarda , in che misura spetta la ripartizione ?
    -abbiamo inoltre le facciate fronte e retro della casa che sono dipinte ciascuna proprieta’ in modo diverso , ognuno puo’ fare da se oppure al rifacimento delle facciate bisogna partecipare entrambi anche se una delle due parti è molto piu’ costosa dell’altra ?

    grazie

    • Per ;Luciano.
      Sono gli attaccamenti alle piccole cose che i proprietari tendono a marcare per individuare le loro presunte proprietà.
      In effetti, sia il tetto (Copertura della mansarda compresa salvo patti contrari) sia le facciate, i muri perimetrali, le fondamenta, il suolo su cui sorge l’edificio, la recinzione perimetrale, ecc, sono cose comuni a tutti i condomini e le spese relative vanno divise secondo le tabelle delle carature millesimali.
      Se non le avete, si consiglia di farle redigere da un tecnico professionista della tua zona, a scanso di futuri litigi.
      Amedeu e c.

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