Se il Comune rilascia un permesso di costruire ma poi si accorge di aver sbagliato e lo annulla in autotutela i lavori sono assimilabili ad abusi edilizi

Se il Comune rilascia un permesso di costruire ma poi si accorge di aver sbagliato e lo annulla in autotutela i lavori sono assimilabili ad abusi edilizi.

Il Comune citato era intervenuto successivamente al rilascio del P.d.C. avvenuto il 17 marzo 2018 riguardante altresì un aumento di volume di un preesistente edificio, annullandolo in autotutela con provvedimento redatto all’inizio dell’anno 2019, in particolare ai sensi dell’art.44 comma 1, lettera C) del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e in quanto il medesimo risultava essere in contrasto con vari dettati delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico del Parco Nazionale nel quale era ubicato.

Il Comune, una volta resosi conto che il permesso era in contrasto con il Piano Territoriale Paesistico, aveva fermato i lavori e annullato il titolo abilitativo in autotutela.


Ne era conseguito che il giudice delle indagini preliminari aveva quindi emesso una ordinanza di sequestro preventivo.

Seguiva a tale provvedimento il ricorso da parte degli interessati, al TAR e infine al C.d.S

Nel ricorso presentato gli interessati hanno fatto presente che al momento del rilascio del Permesso di Costruire, l’intervento era ammissibile e inoltre era stato rilasciato con il parere favorevole della Soprintendenza e dell’Ente Parco.

Per tale motivo l’interessato aveva presentato ricorso contro l’istanza di sequestro.

Il Consiglio di Stato rilevava che, oltre ad altri fattori collaterali, in base al Piano territoriale Paesistico, erano consentite solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza però prevedere incrementi di volume come nel caso in esame.

Pertanto i giudici hanno ritenuto che mancando la conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, il caso si configura come pura esecuzione di lavori effettuati in modo abusivo.

Ciò è’ quanto è emerso dalla sentenza 37475/2019, della Corte di Cassazione, la quale ha deliberato infine che l’esecuzione di un intervento edilizio basato su un titolo abilitativo illegittimo corrisponde ad averlo effettuarlo in mancanza di qualunque autorizzazione, per cui i lavori eseguiti sono da considerarsi abusivi.

Segue copia della Sentenza 37475/2019

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo.

Consultate l’elenco “Categorie” a destra, dove troverete dettagliati tutti i lavori per la costruzione e manutenzione di un edificio.

di
amedeu

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.