Sentenza contro la demolizioni di parti abusive se si mette a rischio l’intero edificio

Una sentenza contro la demolizioni di parti abusive qualora si metta a rischio l’intero edificio: tale è da considerarsi la 5368 /2013 emessa dal Consiglio di Stato (Sezione VI), in sede giurisdizionale.

Logo del Consiglio di Stato
 
Il risultato di tale Sentenza è, che qualora un Comune emetta una ordinanza di demolizione di opere realizzate abusivamente, e tale demolizione può compromettere la stabilità di un intero edificio, il Comune dovrà ripiegare verso una sanzione pecuniaria.

Ma vediamo sinteticamente come si è sviluppata questa importante sentenza, che creando un precedente non indifferente, sicuramente farà molto parlare di se, per quei numerosi imputati di abusivismo edilizio, che quasi sicuramente vi si appelleranno.

Con ordinanza n. 11 del 2 luglio 2009 un Comune calabro ordinava la demolizione del piano seminterrato e del secondo piano di un fabbricato  composto da un piano seminterrato e tre piani fuori terra,.

Nell’ordinanza, veniva evidenziato la circostanza che in relazione al fabbricato, realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia a suo tempo rilasciata e del quale era stata ordinata la demolizione con regolare ordinanza, era, poi, stata ottenuta concessione in sanatoria relativamente alle unità immobiliari poste al piano terra ed al piano primo.

Mentre “per la rimanente unità immobiliare, posta al secondo piano di detto fabbricato, nonché per il piano seminterrato, non è stata presentata alcuna pratica di condono edilizio né sono state rilasciate concessioni di varianti in sanatoria, per cui queste devono ritenersi abusive”, oltre che “contrastanti con le norme urbanistiche previste per l’area in argomento”.

Il provvedimento veniva impugnato dai destinatari al TAR regionale della Calabria.

I proprietari esponevano di avere ottenuto, prima, una concessione edilizia e successivamente una concessione in variante e, che dopo l’ingiunzione di demolizione comunale, i medesimi, avevano chiesto ed ottenuto dei provvedimenti di condono

Il TAR regionale della Calabria, però,  respingeva con propria sentenza, il ricorso

Con appello al Consiglio di Stato, gli interessati  riproponevano le contestazioni sollevate in primo grado e contestavano la  sentenza sfavorevole del Tar della Calabria, avanzando, in particolare, la “ mancata ponderazione degli effetti dell’eventuale demolizione delle porzioni in questione sul resto dell’edificio e circa l’applicabilità della sanzione pecuniaria alternativa.”

Sentenza contro la demolizioni di parti abusive 1    

La Sezione del Consiglio di Stato, visto anche quanto espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto, invece, fondato un solo motivo (Il VII)  di appello; cioè quello propositivo della contestazione circa la mancata valutazione sull’applicazione dell’alternativa sanzione pecuniaria.

Ha ritenuto che si tratta, infatti, di un fabbricato realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia, in seguito parzialmente condonato, con il risultato che l’edificio è divenuto illegittimo solo in parte ed il doveroso provvedimento repressivo dell’abuso rimanente avrebbe dovuto tener conto dell’eventuale pregiudizio che l’applicazione della sanzione demolitoria potrebbe arrecare alla parte ormai legittimata del fabbricato.

Il Consiglio di Stato ha perciò accolto l’appello dei proprietari contro la sentenza del TAR, limitatamente al punto VII° dello stesso, non accettando la demolizione delle parti abusive, che comprometterebbero la statica del resto dell’edificio, ed ordinando, altresì, in alternativa, il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

SENTENZA 5368/2013  del Consiglio di Stato

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.