Sentenza del Consiglio di Stato del 2 marzo 2017 n° 985. Un soppalco interno non necessita di autorizzazione se avente le caratteristiche di un ripostiglio

Sentenza del Consiglio di Stato del 2 marzo 2017 n° 985. Un soppalco interno non necessita di autorizzazione  se avente le caratteristiche di un ripostiglio.

Il Consiglio di Stato, SEZIONE 6 con SENTENZA 2 MARZO 2017, N. 985 ha deliberato ch per realizzare un soppalco interno ad una abitazione, purchè lo stesso sia destinato a ripostiglio, non necessita di alcuna autorizzazione.

Qualora, invece, tale soppalco dovesse incrementare la superficie calpestabile dell’immobile e come tale essere usato per abitarvi, è sempre soggetto a Permesso di Costruire Comunale.

Con sentenza 2 marzo 2017 n° 985 i giudici del consiglio di Stato Sezione 6, hanno sentenziato che la superficie di un soppalco interno ad una abitazione non può essere considerato univoco, ma va invece valutato caso per caso sulla base delle varie caratteristiche del manufatto stesso.

   

Qualora tale soppalco contribuisca ad aumentare la superficie dell’appartamento e quindi il carico urbanistico, avendo tra l’altro rilevanti dimensioni, va in ogni caso richiesto il Permesso di Costruire comunale: classici esempi possono essere rappresentati dall’uso di tale soppalco per camera, soggiorno o altro vano abitabile di cui al D.M. 05/07/1975 (https://www.coffeenews.it/edifici-di-civile-abitazione-parametri-e-standards-edilizio-urbanistici-da-rispettare)

 Se invece la realizzazione del soppalco può essere definita come un intervento minore edilizio, tipo un ripostigli, il Permesso di Costruire comunale non va richiesto.

Perché tale condizione venga accettata si deve considerare l’altezza interna del soppalco che deve avere caratteristiche tali per cui lo stesso non possa essere autorizzato come locale abitabile e quindi sfruttabile, come vivibilità, dalle persone.

La sentenza in esame si riferiva ad un soppalco realizzato dal proprietario in putrelle di acciaio con una disposizione ad L di circa 25 mq posta all’interno di una vano più ampio. 
Le caratteristiche tecniche di tali soppalco erano le seguenti: altezza interna di mt 1,45, realizzato in maniera che poggiava per circa 20 mq su una pedana in muratura alta cm 40 e con un distacco medio di mt 1,88.

Una parte del soppalco (Circa mq 5) poggiava invece su un piano di calpestio e aveva un distacco di mt 2,10

Viste le caratteristiche, i giudici, considerato che tale soppalco poteva essere sfruttato solo come ripostiglio, non lo hanno ritenuto abusivo e ne hanno permesso il mantenimento.

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di
amedeu

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