Sentenza della Corte di Cassazione n° 38360 del 18/09/2013 relativa all’autorizzazione per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche in edifici privati.

Una sentenza molto importante quella della Corte di cassazione  n° 38360 del 18 settembre 2013 per coloro che hanno dei problemi con i Comuni, relativi alla costruzione di opere relative all’abbattimento di barriere Architettoniche, e che fino ad oggi, nonostante le leggi a favore, vengono ancora trattati  alla stessa stregua e con la stessa burocrazia di un nuovo edificio.

Sintesi Premessa

Con sentenza del 18 maggio 2012, la Corte di Appello di Bari aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 14 ottobre 2009, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001, per avere realizzato, in qualità di committente e legale rappresentante della ditta esecutrice, lavori edili abusivi, in mancanza di un Permesso di Costruire, e consistenti: in una rampa per l’accesso per i disabili sul lato sinistro del fabbricato, nonché , sul lato destro di detto edificio, la recinzione dell’area della rampa carrabile di accesso al piano interrato, con l’apposizione di una fascia di larghezza di mt 2, destinata al pubblico parcheggio.

Con tale sentenza il Tribunale aveva ordinato la demolizione di quanto realizzato abusivamente.

Contro tale sentenza d’appello, l’imputato ha presentato ricorso, per cassazione, adducendo quali motivazione, che non sarebbe stata presa in esame la normativa vigente in materia di abbattimento di barriere architettoniche, che prevede che venga assicurato ai diversamente abili l’accesso agli edifici, e dunque, le opere, non potevano rientrare fra quelle per le quali è necessario il permesso di costruire. 

Il ricorrente, ha fatto inoltre presente che il Comune gli aveva respinto anche una richiesta di variante urbanistica allo strumento vigente, in data 27 giugno 2007.

Legge

Il Corpo in diritto della sentenza 

La Definizione di Barriere Architettoniche dal punto di vista tecnico riguarda quelle opere necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, e non quelle opere dirette alla migliore fruibilità dell’edificio ed alla maggiore comodità dei residenti.

Per cui, tali opere, sono da definirsi nell’ambito della Edilizia Libera, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001 in quanto, poi, non consistevano in realizzazioni di rampe o ascensori esterni.

Per tutte le altre opere inerenti le barriere architettoniche, che favoriscano i tre ordini di accesso agli edifici per i disabili, siano esse ristrutturazioni, opere esterne, o che comunque alterino la sagoma dell’edificio, trova applicazione l’articolo 22 del DPR 380/2001, che prevede la loro autorizzazione tramite Denuncia di Attività (DIA) oppure tramite SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241 /1990 , modificato dal DL 78 del 2010 e convertito con modificazioni nella legge 122/2010, la quale, appunto, consente che , in via semplificativa, gli interventi autorizzabili con DIA possono essere autorizzati con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e quindi iniziati lo stesso giorno della consegna in Comune.

Sono interessanti le motivazioni di tale sentenza, in quanto risolveranno molti casi ancora insoluti ed elimineranno una burocrazia micidiale ed inutile.

Vedi Sentenza allegata

Adobe Reader PDF     Sentenza Corte di Cassazione n° 38360 del 18/09/2013

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di
amedeu

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