Sopraelevazione o innalzamento di un muro a comune.

L’articolo 885 del codice civile consente a ognuno dei comproprietari di in muro di sopraelevarlo, purchè lo faccia a suo totale carico; inoltre se il muro a comune sottostante non è atto a sostenere la sopraelevazione, chi la esegue è tenuto a ricostruirlo o nel caso a rafforzarlo completamente a sue spese.

Il comproprietario del muro comune che non ha partecipato alla sopraelevazione può, in qualunque momento, rendere comune anche la parte sopraelevata, indennizzando però chi l’ha costruita, oltre che della metà del valore di essa, anche della metà delle spese eventualmente occorse per il rafforzamento o la ricostruzione del preesistente muro a comune.

Vediamo meglio la situazione nelle due figure sottostanti:

       CLICCARE SULL’IMMAGINE

Nella sopradetta immagine  "abcdef" è il muro comune tra "A" e "B". "A" ha diritto  (appunto per l’art 885 del c.c.) di sopraelevarlo (a sue spese) del tratto "mn" senza dovere chiedere il consenso a "B". Restano a carico di "A" tutte le eventuali spese di riparazione o di rafforzamento del muro comune preesistente.

Se il muro non è atto a sostenere la sopraelevazione, colui che la esegue è tenuto appunto a ricostruirlo o rinforzarlo a sue spese. Per un eventuale maggiore spessore di detto muro, che sia necessario ai fini statici, il muro deve essere però costruito sul suolo (di "A"), salvo che esigenze tecniche non impongano di costruirlo in quello del vicino, ed in questo caso occorre la sua autorizzazione.

Il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, ed il vicino "B" deve essere indennizzato per ogni danno  prodotto dall’esecuzione delle opere occorrenti.

In questo secondo caso il vicino "B" ha diritto di ottenere anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore

Qualora poi  "B" voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro "gdhi", dovrà pagare ad "A" la metà del valore di detto muro e la metà delle spese sostenute da "A" per i lavori di rafforzamento ed ingrossamento.

Se nel muro comune esistono delle canne fumarie usate da "B" , queste dovranno essere prolungate sino alla sommità del nuovo muro e sempre a spese di "A" (Che potrà averne il parziale rimborso quando "B", eventualmente, chiederà la comunione di detto nuovo muro.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

98 commenti

  1. Sul muro di recinzione per confine di 2 abitazioni, per una lunghezza di circa 12 metri e un’altezza di circa 1,6 metri necessario per contenere il terreno, il proprietario dell’immobile confinante l’ha fatto a sue spese e pertanto lo ritiene suo. Per ragioni familiari il confinante mi aveva comunicato che avrebbe installato una rete metallica sul muro e di fatto aumentando l’altezza della recinzione. Quello che non mi aveva informato è come sarebbero stati fissati i paletti in ferro per sostenere la rete. Pensavo che come logica sarebbero stati fissati al centro del muretto. Invece mi sono trovato a lavoro compiuto con i paletti di ferro per sostegno rete metallica fissati sulla facciata del muro opposto al suo cioè nella parete che si trova nella mia proprietà. Adducendo che il muro essendo di sua proprietà può fissarlo anche sulla parete del muro che dà sul mio terreno. Vorrei sapere:
    1 – Se è vero che avendo pagato il muretto considerandolo suo può fare quello che ha fatto
    3 – Eventualmente quale articolo del C.C. avvalora questa sua pretesa.
    2 – Posso fare rimuovere i paletti e la rete metallica che si trova dalla mia parte e se si quanto tempo ho per fare questo
    Ringrazio anticipatamente Danilo

  2. Per Danilo.
    Leggi questo nostro articolo, dovrebbe aiutarti
    http://www.coffeenews.it/fondi-contigui-posti-a-dislivello
    Eventualmente tu non trovassi i dati che cerca, clicca nella categoria “Diritto”, in alto nella pagina, poi scorrendo puoi trovare gli articoli che fanno al caso tuo.
    Questo in quanto nella tua descrizione non hai specificato con chiarezza la situazione esistente (pendenza, muro a retta, posizionamento delle due proprietà ecc).
    Amedeu e c,

  3. Non ho trovato quello che cerco, pertanto riformulo la domanda con piu’ semplicità. Se il muro comune di recinzione tra 2 unità abitative viene pagata da un solo confinante, naturalmente con metà spessore del muro sulle proprietà di entrambi i confinanti, colui che lo ha pagato essendo proprietario e convinto di poter disporre del muro a suo interesse può pretendere di fissare sulla parete del muro che si trova sulla mia proprietà dei pali di ferro per alzare la recinzione con rete metallica? Grazie Danilo

  4. Come poni la domanda, è evidente che non può installare alcuna recinzione “nella tua proprietà”.
    Ti avevamo rimandato al nostro articolo, perchè ci era sembrato di comprendere che il muro fatto “per contenere il terreno” di fatto è un muro a retta, per cui va ben considerato il contenuto del citato articolo;.”……… Se due proprietà o fondi sono posti uno in posizione superiore dell’altro e qualora i medesimi siano separati da un muro posto sul confine, che serve in parte come muro a retta del fondo superiore ed in parte come recinzione fra i due fondi, l’articolo 887 del codice civile stabilisce che il fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

    Naturalmente affinché ciò valga, il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.”
    Fra l’altro non hai specificato se sei a monte o a valle di detto muro. Comunque questo vale se avete da chiarire problemi di proprietà, che potrebbero sorgerti dopo.
    Amedeu e c.

  5. Il mio vicino vuole sopraelevare il muro di cinta (costruito a suo tempo dall’impresa che ci vendette casa e confinante con la mia e la sua proprietà), con una struttura in vetro-mattone (che gli consenta di mantenere un certo passaggio di luce ma riparandosi dal vento e dalla pioggia).
    Tale muro di cinta, che separa i nostri rispettivi giardini, è lungo 5 metri, alto 2 metri e posto perpendicolarmente agli adiacenti prospetti delle reciproche nostre abitazioni (villette a schiera con facciate esterne complanari).
    Nella sua proprietà il mio vicino ha realizzato una pergola, alta 3 metri nel suo punto maggiore (sulla facciata) e 2 metri nel suo punto minore (all’estremo opposto) e aggettante 5 metri (cioè quanto la lunghezza del suddetto muro di cinta) con tetto in legno inclinato, da 3 a 2 metri appunto (e abusivo perché il regolamento edilizio del nostro comune consente la realizzazione di sole pergole con tetto aria-luce passante).
    La pergola, inoltre, l’ha realizzata a filo del muro di cinta (cioè il tetto della pergola aderirebbe al muro di cinta se questo fosse alto quanto la pergola).

    Posto che:
    – odio il vetro-mattone
    – è chiara l’intenzione del vicino di annettersi un nuovo vano anche abusivamente (raccordare il tetto in legno al muro in vetro-mattone diverrebbe una banalità)
    – potrei accettare al più l’innalzamento dell’attuale muro di cinta con prosecuzione dello stesso attuale materiale (blocchetti, cemento, intonaco e pitture)

    Chiedo:
    – può il vicino realizzare l’innalzamento del muro di cinta con una soluzione diversa dall’unica che posso accettare (blocchetti e cemento?
    – se accordassi l’innalzamento del muro di cinta mediante vetro-mattone, oppure solo vetro, oppure vasistas (cioè soluzioni con sola luce passante), concederei al vicino di acquisire una qualche servitù di veduta o luce? Mi priverei dunque di qualcosa per il futuro?
    – che differenza esiste tra proprietà e comunione? Cioè, sebbene da art. 885 risulti che le spese dell’innalzamento del muro di cinta sono a carico di chi lo richiede e la proprietà rimane comunque di entrambi, cosa si intende per “comunione della parte sopraelevata”? Trattasi di comunione di proprietà o comunione dell’utilizzo di tale sopraelevazione?

    Ringrazio per l’attenzione,

    Luigi

  6. Per Luigi.
    Rispondiamo volentieri a tutte le domande, ma queste devono essere filtrate un poco e non “ammucchiate” in un unico articolo, in quanto molti altri nostri lettori aspettano le risposte che dobbiamo dargli.
    Vediamo a cosa intanto possiamo risponderti.
    Co il vetro mattone vi sarebbe solo una “luce”, per cui non perderesti alcun diritto.
    Con una finestra a vasistas il discorso potrebbe essere diverso, in quanto concederesti una possibile “veduta” (se poco alta dal suo pavimento) al vicino.
    La possibilità che gli hai dato di rialzare il muro a mattoni ci sembra ottima.
    In ogni caso l’intervento va comunicato al Comune con indicazione del Direttore dei lavori ecc.
    Per la parte relativa a proprietà e comunione, ti invitiamo ad aprire, in alto nella HOME del nostro sito, la casella “DIRITTO” e quindi scorrendo i vari articoli a ritroso potrai trovare tutte le indicazioni che ti servono, ed anzi di più.
    Amedeu e c.

  7. ciao Amedeu,
    è la seconda volta che ti scrivo, infatti la prima mi hai dati la dritta giusta, pertanto sicuro della tua esperienza ti pongo un altro quesito a proposito di muri di confine.
    ho un immobile costruito in data antecedente al 1950, nell’anno 1967 il proprietario decide di dividere l’immobile in due unità im mobiliari da donare ai due figli A e B lasciando in comune la rampa scala interclusa per l’accesso al piano terrazzo (dal piano terra al piano primo), uno dei due figli A in data 1955 decide di rialzare il piano primo nella metà che da tempo era stata promessa, avendo anche consenso del padre e del fratello B, nell’innalzare il piano primo il fratello A decide di realizzare una nuova rampa scala per poter salire sul terrazzo del piano secondo indipendente come accesso infatti la porta d’ingresso nasce all’interno della stanza da letto. successivamente alla divisione l’altro fratello B chiede di poter anche lui aprire momentaneamente una porta per poter salire al piano secondo per poter ispezionare un piccolo vano di sua proprietà per la manutenzione del pavimento solare. questa porta rimane così sino ad oggi, i nuovi proprietari che hanno acquistato l’immobile del fratello A da un indagine catastale scoprono che gli eredi del fratello B ad insaputa degli eredi del fratello A accatastano il vano scala che porta dal piano primo al piano secondo, dichiarandone la comunione anche di esso. ora il mio quesito è: gli eredi del fratello B sono anche loro proprietari ? tenendo conto che da un diritto di accesso verbale si è passato ad una appropriazione indebita . oppure sono sempre gli eredi del fratello A i proprietari ?posso fare causa per ripristinare un mio diritto? grazie

  8. Per Stefano.
    Ci sembra di comprendere che non vi è stato alcun atto notarile nel quale si lasciava la proprietà della rampa scale che porta al 2° piano, al fratello A.
    A parte ciò, se il fratello che ha venduto, non ha mai usato più la scala che porta al 2° piano per più di 20 anni, mentre l’altro fratello l’ha usata in maniera esclusiva e continuativa, per prescrizione e quindi per usucapione , detta scala è diventata del fratello B.
    Il catasto non è probatorio, per cui non costituisce prova ufficiale.
    Affinchè l’usucapione venga resa ufficiale, occorre però una sentenza giudiziaria, che prenda solamente atto dell’avvenuta usucapione.
    Dovete perciò rivolgervi da un legale per predisporre tutti gli atti di tale usucapione, che consistono essenzialmente in “prove” relative al vostro uso esclusivo e continuativo della scala; del momento di inizio di tale usucapione (Abitabilità del progetto di sopraelevazione del fratello A” e del momento finale (Atto di vendita del fratello ai nuovi proprietari)
    Inoltre, riteniamo che occorrerebbe una dichiarazione firmata del fratello B, relativa al suo non uso di quel tratto di scala, o nel caso egli non aderisca , di fatti o testimonianze di tale ” suo non uso continuativo” per venti anni e più.
    Amedeu e c.

  9. Per Amedeu.
    In merito alla 3a domanda postavi – differenza tra “proprietà e comunione” – che ripropongo ora, come da voi suggerito, su unico post dedicato, vi comunico che, sebbene invitato ad aprire, in alto nella HOME del vostro sito, la cartella DIRITTO, ho provveduto a scorrere i vari articoli a ritroso, trovando tante indicazioni e informazioni di sicuro interesse, ma nessuna che specificasse la differenza richiesta e contestualizzata nello scenario ieri descritto:

    “sebbene da art. 885 risulti che le spese dell’innalzamento del muro di cinta sono a carico di chi lo richiede e la proprietà rimane comunque di entrambi, cosa si intende per “comunione della parte sopraelevata”? Trattasi di comunione di proprietà o comunione dell’utilizzo di tale sopraelevazione?”

    Ovverosia, posso un domani appoggiare una mia costruzione sulla parte sopraelevata dal vicino, senza aver contribuito alle spese di tale sopraelevazione?

    Ringrazio per l’attenzione,

    Luigi

  10. Per Luigi.
    Per realizzare una tua sopraelevazione devi naturalmente sostenere tutte le spese riferite lla stessa (non solo quelle relative ai muri della sopraelevazione ma anche per eventuali “rinforzi” della parte sottostante).
    ” Il tuo vicino potrà chiedere la comunione forzosa del muro per tutta l’altezza o per parte di essa purchè lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà.
    Deve pagare la metà del muro……..”
    Adesso leggi attentamente questo nostro articolo:
    http://www.coffeenews.it/sopraelevazione-o-innalzamento-di-un-muro-a-comune
    Amedeu e c.

  11. in riferimento alla domanda postavi in data 04/08/2011, vorrei specificare che il fratello A l’ha usata in maniera esclusiva e continuativa e il fratello B uno o due massimo volte all’anno.

  12. Per Stefano.
    Le una o due volte all’anno interrompono la usucapione.
    Amedeu e c.

  13. Ciao Amadeu.
    Vorrei un chiarimento se possibile.
    Il mio vicino ha innalzato il muro di cinta in comune, alto 165 cm, con una pergola in legno di colore marrone, fissandola sul muro dal lato suo di appartenenza; tale pergola è alta. Il muro, di colore giallo, dalla parte mia, l’ho rifinito con della scorsa di Trani. Vorrei sapere:
    1. E’ consentito dalla legge sopraelevare il muro di cinta con una struttura diversa dal materiale di costruzione (inoltre, la pergola montata, altera l’estetica e l’architettura della costruzione)
    2. In caso di non conciliazione con il vicino, vorrei sapere se è possibile adottare delle procedure coatte
    3. Quanto tempo ho a disposizione per attivare tali procedure.
    Tante grazie. Ciao

  14. Per Giammarco.
    Di solito i pergolati non costituiscono motivo di lite fra confinanti.
    Comunque, a tutti gli effetti, se è sorretto da una struttura di legno (tipo montanti e traverse di legno), puoi scrivere alla polizia municipale e chiedere il loro intervento per farlo rimuovere.
    Senza dubbio non è autorizzato.
    Una volta fatto il sopralluogo i Vigili Urbani invitano il vicino alla rimozione, dopodichè, se non ottempera dovrebbero emettere una ordinanza di rimozione (premettiamo che si tratta di una realizzazione minima).
    Il tempo, relativamente al “diritto dei terzi” è di 20 anni.
    Amedeu e c.

  15. Abito in una villetta a schiera.
    Il mio vicino ha costruito di sua totale iniziativa una cancellata in ferro sul muro di confine (di altezza inferiore al metro) tra il mio cortile e il suo (entrambi sono i cortili davanti al garage).
    Può farlo? La cancellata non è un muro di cinta ai sensi dell’art. 886 Cod. Civ. e quindi, è giusto che chi vuol recintare il proprio fondo dovrà farlo a sue spese e non sulla linea di confine, ma interamente nel proprio fondo?
    Posso avere diritto a un indennizzo o posso chiedere di eliminare la cancellata?
    Può lui chiedermi la metà delle spese da lui sostenute per la cancellata?
    Grazie per la risposta.

  16. Per Liukmax.
    L’art 886 del c..c stabilisce che i muri di cinta sono quelli che separano le case, i giardini ed i cortili, per cui dovresti trovare il tuo caso nell’articolo dal quale ci hai scritto.
    La recinzione in ferro va regolarizzata con il comune tramite una comunicazione; quindi puoi vedere se è stato fatto.
    Amedeu e c.

  17. Circa trent’anni fa ho costruito un muro lungo 44 metri e alto 1 m sul confine tra la mia proprietà e quella attigua totalmente a mie spese, mi pare di capire che essendo stato costruito proprio sul confine é divenuto di proprietà comune, oggi nel terreno attiguo sono state realizzate alcune case, e poiché nel corso degli anni il muro nel lato del vicino é stato da lui ripetutamente danneggiato, vorrebbe risistemarlo. Siccome non è mia intenzione partecipare alle relative spese, il vicino ha deciso di sua volontà di alzare il muro e sostituire la recinzione esistente. Io non sono concorde, perché tali modifiche danneggerebbero la mia proprietà, può fare ciò anche senza il mio consenso? Posso oppormi in qualche maniera?

  18. Per Gianluca.
    Il vicino, non avendo partecipato alle spese del muro, è tenuto a pagarne la metà da te sostenuta a suo tempo.
    Una volta che il muro è reso comune, il vicino (vedi l’art. 885 del c.c. di cui sopra) può rialzarlo a sue spese e tu potrai rinunciare a tale operazione, riservandoti però la possibilità di diventare, in seguito, proprietario comune anche della parte sopraelevata pagandone la metà.
    A termine di tale discorso di diritto, il vicino, volendo poi rialzare detto muro, avrà bisogno della tua autorizzazione per avere il permesso dal Comune, sia esso DIA o SCIA.
    A questo punto puoi contrattare con lui la forma, e le caratteristiche del muro stesso.
    Amedeu e c.

  19. Abito in una villetta a schiera da circa 25 anni, nel tempo c’è stato un naturale deterioramento della recinzione che delimita il mio giardino da quello del vicino.
    Di conseguenza ho provveduto ad avvisare il confinante e gli ho proposto di sostituire la recinzione con una nuova rassicurandolo sul fatto che l’opera avrebbe rispettato il decoro, le norme vigenti nel comune in tema di altezze delle recinzioni e soprattutto specificando la mia disponibilità ad accollarmi tutte le spese qualora lui non avesse voluto intervenire.
    Cogliendo questa occasione ho anche sollevato il problema dell’altezza della recinzione che secondo me è troppo bassa per garantire la privacy, infatti essa misura solo 1 m da terra ed espone chi usufruisce del giardino agli sguardi dei vicini e dei passanti sulla strada pubblica.
    Purtroppo ad oggi lui non ha ancora dato un suo parere e, detto sinceramente, non mi sembra molto convinto.
    Facendo delle ricerche ho scovato l’art 885 c.c. e l’art. 878 c.c. che credo siano applicabili a questo caso.
    Infatti l’art. 885 c.c. parla dell’innalzamento del muro comune :” Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata…”
    E l’art. 878 c.c. invece specifica cosa si intende per muro di cinta e dice che anche una recinzione rappresenta un muro di cinta.
    Fatte queste premesse posso procedere alla sostituzione e all’innalzamento anche senza il suo favore?
    E come devo muovermi per fare tutto in regola?
    Tengo a precisare che queste villette a schiera non hanno alcun regolamento e che qualcuno ha già provveduto a sostituire la recinzione con una più alta mantenendo lo stile precedente.
    In attesa di un consulto ringrazio e porgo cordiali saluti.

    • PerGiacomo.
      Al di là di quanto dicono gli articoli del codice civile, le costruzioni a schiera, (ma questo vale anche per i condomini) devono rispettare le forme estetiche originarie, per cui ogni e qualsiasi modifica ai prospetti (di questo in effetti si tratta anche se recinzione) devono essere approvati dal Comune, che chiederà sicuramente l’autorizzazione degli altri proprietari delle villette a schiera.
      Il fatto che uno di essi abbia rialzato il proprio muro, potrebbe averlo fatto abusivamente.
      Potresti seguire quella via, ma rischi che il tuo confinante faccia intervenire i Vigili Urbani per lavori abusivi.
      Quindi, il miglior sistema è quello di cercare un accordo bonario con questo tuo confinante.
      Amedeu e c.

  20. Sono il proprietario din un lotto edificabile sottostante al lotto confinante. Quando ho costruito la mia casa il proprietario del lotto soprastante non ha voluto fara ne il muro di contenimento ne il muro di cinta. Ho fatto il muro di contenimento a mie spese e interamente nella mia proprietà. Nel lotto soprastante ora hanno costruito delle villette posso obbligarli a pagare il muro di contenimento che ho fatto tutto a mie spese?

  21. Salve,
    il mio caso riguarda due edifici a diverse altezze con muro divisorio in comune. Ora secondo art.880 del c.c.”Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”. Secondo questo art. non c’è dubbio che essendo il mio edificio a due elevazioni fuori terra rispetto al confinante che è ad una elevazione f.t., il muro in comune è fino alla prima elevazione f.t., invece il muro soprastante, anche se non costruito esattamente sulla mezzeria del muro di confine, risulta di mia proprietà. La mia domanda è la seguente: oggi mi ritrovo a demolire e ricostruire un nuovo fabbricato che rispetta le norme sismiche, nella fase di demolizione non tocco assolutamente il muro in comune fino alla prima elevazione f.t., invece dovrei demolire parte del muro soprastante, esattamente per un’altezza di un metro rispetto ai 3,2m dell’esistente lasciando il resto sul posto, ma l’area al di sopra del muro della seconda elevazione f.t. risulta mia oppure no? ed io posso con il nuovo intervento edificare spingendomi fino al limite del muro di seconda elevazione f.t. parzialmente demolito, e per un’altezza ancora superiore dell’esistente muro, ovviamente con parete cieca?
    Grazie anticipatamente.

    • Per Norman.
      Abbiamo cercato di seguire la tua spiegazione, e speriamo di avere ben compreso.
      Se demolisci la parte di muro sopra la prima elevazione (h = mt 3,20) di 1 metro o più, vai ad interessare la casa del vicino, per cui tutta la parte che vai a toccare, compreso quella sopra la seconda elevazione, diventa anche di sua spettanza.
      Potrebbe richiederti di acquistane la comunione in qualsiasi momento e pretendere i rinfori e gli eventuali danni (Che possono essere ipotetici, ma che poi diventano sempre reali e sostanziosi).
      Perciò, ti conviene, prima di effettuare il lavoro, accordarti con il vicino, trovando un accordo, preferibilmente scritto,
      Amedeu e c.

  22. Grazie per la tempestiva risposta, forse sono stato io troppo lungo nella spiegazione.
    Cerco di essere più conciso, io sono proprietario del muro soprastante, come dice art.880 c.c. poichè l’abitazione del vicino è ad una elevazione fuori terra invece la mia è a due elevazioni fuori terra, ma il muro a piano terra è in comune. Ad oggi, il muro in soprelevazione che io dovrei in parte demolire si trova nelle condizioni della prima immagine dell’articolo sopra ed io sarei “A”.
    La mia domanda:
    1) dovendo io costruire un nuovo edificio, lasciando sul posto il muro in comune al piano terra, sono oltre che proprietario del muro soprastante anche proprietario dell’area su cui sorge il muro al 2° piano?
    2) Se SI posso edificare a filo con il muro in soprelevazione, ed innalzarmi in altezza al di sopra del muro in soprelevazione? preciso che il vicino ha un edificio ad una elevazione fuori terra e poi un terrazzo, identica situazione dell’immagine sopra.
    Grazie per l’interesse.

    • Per Norman.
      Anche per il 2° piano dovrebbe valere tale disposizione, che valeva per il 1° piano e che sarà ripetitiva per il 2°:
      “Il comproprietario del muro comune che non ha partecipato alla sopraelevazione può, in qualunque momento, rendere comune anche la parte sopraelevata, indennizzando però chi l’ha costruita, oltre che della metà del valore di essa, anche della metà delle spese eventualmente occorse per il rafforzamento o la ricostruzione del preesistente muro a comune”.
      Amedeu e c.

  23. Ho ottenuto i permessi dalla Regione e dal Comune per innalzare muretti divisori tra la mia casa (centrale) e quelle dei vicini ai lati (innalzamento a mie spese). Ora pretendono che sul loro lato dei muretti divisori che oltre all’intonaco ci sia anche il rasante.

  24. Per Laura.
    Forse intendi un intonaco rasante dato sull’arriccio?
    In questo caso potrebbero avere ragione, in quanto il muro verrebbe rifinito.
    Amedeu e c.

  25. Scusate il pasticcio di prima ma il bambino mi schiacciava i tasti.
    Allora il quesito è il seguente:
    Muro di confine (80 cm) con rete e paletti sopra (cm 100) in comunione.
    Adesso con il confinante sono scesi i rapporti per altri motivi e vorrei innalzare il muro con mattoni uguali a quelli già esistenti per un’altezza uguale a dove arriva adesso la rete. Tutto verrà effettuato a mie spese.
    1- debbo chiedere il permesso al vicino?
    2- debbo rimettere la rete sopra l’innalzamento del muro?
    3- debbo chiedere permessi al Comune?
    4- può il vicino apporsi a tale innalzamento?
    grazie per l’interessamento.

    • Per Alessandro.
      I Regolamenti Edilizi locali prevalgono rispetto alle norme del codice civile.
      Per cui , ti consigliamo di recarti presso l’ufficio Edilizia Privata (o Sportello Unico) del Comune e chiedere, se modificando il muro come desideri, puoi farlo, fino a che altezza puoi arrivare e se occore l’autorizzazione del vicino.
      Qualora il R.E.comunale non contenga alcuna prescrizione in merito, devi ugualmente presentare una DIA in Comune e devi richiedere l’autorizzazione del confinante, se detto muro è a comune.
      Amedeu e c.

  26. vivo in una casa a schiera, con tanto di giardino interno. Col vicino che sta difronte a me sono separato da doppio muro di cinta uno suo e uno mio,ha una altezza di circa 2metri e cinquanta abbiamo vissuto tranquillamente per 10 anni, ora lui sta inalzando il suo muro con una rete metallica di 3 metri .A distanza inferiore a 2 metri dal suo confine ha piantato degli alberi ad alto fusto che hanno gia superato i 5 metri di altezza in quanto gli ha piantati già 2 anni fa. Posso far rimuovere rete e alberi? o altrimenti posso chiedere oltre che a rimuovere gli alberi il suo muro di confine non superi con la rete i 3 metri di altezza?

  27. 22 anni fa ho costruito un muro di cinta di circa 2,70 di altezza a confino con il vicino da premettere che è stato costruito nelle mia proprietà tutto a mie spese, circa 12 anni fa il mio confinante agricoltore si è recintato con un muro di circa un metro con calcetruzzo con sopra una ringhiera in ferro di circa 2 metri lasciando solo un pezzo di confino recindato con filo spinato, mentre dove sta il mio muro di confino non ha a fatto niente .Domanda:posso obbligare il mio confinante a farsi il muro a confino con il mio o chiedere la comunione con il mio muro?

  28. Buongiorno,
    il mio giardino confina con quello del mio vicino di casa che avendo paura dei miei cani ha deciso di sua spontanea volontà di acquistare dei pannelli chiusi (come quelli stradali allo stato grezzo).
    praticamente ha eliminato la rete confinante e ha alzato il muro confinate (già alto 30cm) di 30 cm (tot.60cm) e ha fissato questi pannelli di 1 m e 60 cm totale =2.20 di muro !
    premetto che sono in affitto e quindi il NOSTRO propietario di casa ha accettato i pannelli ma l’altezza stabilita era 1.90 totali e non 2.20.(non ho nulla di scritto ma solo verbalmente )
    1. cosa posso fare?mi amnca l’aria e la luce in casa !!
    2.posso denunciarli e farmi rimborsare ?

    grazie per la disponibilà ..
    Elena 9

    • Per Elena.
      Per prima cosa informa il tuo proprietario di casa circa l’aumentata altezza dei pannelli.
      Per quanto riguarda il fatto che ti ha chiuso la veduta e tolto luce ed aria, essendo inquilina, ti trovi in una situazione di svantaggio.
      Ti suggeriamo di rivolgerti da un patronato degli inquilini, tipo il “SUNIA”, dove un legale, molto probabilmente, provvederà a scrivere una lettera al proprietario e al vicino.
      Amedeu e c. sei

  29. abito all’ultimo piano e il sottotetto e’ di mia proprieta’ il soffitto e’ a cannicii. Il mio vicino ha sopraelevato innalzando due muri comuni con me occupando tutta la superficie superiore dei muri enon solo la parte mediana di sua spettanza.Quella parte di muro era inoltre necessaria per camminarci sopra e fare manutenzione o ispezioni al mio canniccio.cosa che non posso piu’ fare.
    Vi e’ violazione dell’art.885 del c.c. ?
    Cosa potrei fare ora? Grazie.

  30. Vorrei essere un po’ piu’ esaustivo:il vicino ha realizzato una mansarda e i muri sono stati innalzati su due muri comuni ai nostri appartamenti sottostanti.Ha occupato tutto lo spessore del muro e alle mie rimostranze sostiene di avermi fatto un favore.se volessi sopraelevare anch’io avrei gia’ i muri,secondo lui.Ma io non intendo sopraelevare e comunque ha usato materiali leggeri e scadenti-poco coibentanti (blocchetti di cemento vuoti) e non li vorrei certo come muro in casa.sarei costretto a costruirvi un vero muro di mattoni in appoggio ma sul mio suolo.perdendo cubatura.Comunque il vero problema e’ l’impossibilita’ di accedere alla manutenzione del mio canniccio poiche’ i muri sono ora a filo e non ci posso camminare se non con grave pericolo per il canniccio.Cosa mi consigli?. Grazie per lìaiuto.

    • Per Valerio
      Devi scusarci per la risposta che non possiamo darti.
      Questo 1° maggio, dopo anni, abbiamo voluto prenderci tre giorni di riposo e le domande nel frattempo accumulate sono state talmente tante che non ce la facciamo a rimetterci in pari con l’arretrato.
      Risponderemo alle nuove domande a partire dal giorno 03 maggio 2013
      Grazie.
      Amedeu e la Redazione

  31. buongiorno,
    la mia casa è stata costruita, circa 35 anni fà al confine con un altra proprietà e presenta sul davanti, un cortile adiacente ugualmente all’altra proprietà. Il muro, che è perpendicolare alla ns abitazione e che separa il ns cortile dall’altro terreno, è stato costruito interamente a nostre spese e sulla nostra proprietà ed ha un’altezza di circa 1metro50. Ora, il nuovo proprietario del terreno confinante pretende che a nostre spese venga innalzato tale muro fino all’altezza di tre metri citando l’articolo 886 del c.c.
    E’ lecita tale richiesta?
    In caso contrario, potrebbe costruire un muro nella sua proprietà di quell’altezza considerato che le nostre finestre al piano terra distano nel lato esterno meno di tre metri dal confine?
    Spero di essere stata chiara….!
    Grazie

    • Per Giovanna.
      L’articolo 886 del codice civile va letto prima dell’articolo 888 sempre del cc.
      Ti chiarirà il tutto.
      Devi comunque leggere il Regolamento edilizio del tuo Comune, anche via Internet, nel quale troverai sicuramente un articolo inerente le recinzioni,
      In tal caso il contenuto del Regolamento Locale prevale su quanto quanto stabilito dal CC.
      Relativamente alla possibilità di eseguire un muro nella sua proprietà, di un’altezza di mt 3,00, oscurandoti la vista e le finestre, puoi opporti in base all’articolo 833 del cc, perchè trattasi di un atto di emulazione a tuo danno.
      Leggi questo nostro articolo
      http://www.coffeenews.it/cosa-sono-gli-atti-di-emulazione
      Amedeu e c.

  32. abito all’ultimo piano e il sottotetto e’ di mia proprieta’ il soffitto e’ a cannicii. Il mio vicino ha sopraelevato innalzando due muri comuni con me occupando tutta la superficie superiore dei muri e non solo la parte mediana verso la sua proprieta’ .Il colmo del muro era necessario,sia a me che a lui per camminarci sopra e fare manutenzione o ispezioni al canniccio.cosa che non posso piu’ fare.fermo restando che l’art.885 c.c. consente di sopraelevare non dice pero’ anche che cio’ non deve comportare il venir meno di un diritto del confinante? nel caso quello di poter accedere al proprio canniccio?.Non dovrebbe,a tuo avviso,su mia specifica richiesta ,mettere in atto lui le opere necessarie per farmi fare la mia manutenzione (tipo una passerella dove prima potevo camminare?) .Ti ringrazio.

  33. abito in una villetta unifamiliare con annesso un giardino di 191 mq.
    tale giardino ha un muro in comune con altre 3 villette ed è alto 2,25.
    Per la privacy, visto che ho realizzato una piccola piscina seminterrata, posso mettere sul muro, sempre sulla parte a me spettante, una rete metallica sostenuta da paletti alti mt. 1.50, e ombreggiante? mi hanno detto che una sentenza della Cassazione dice che una rete metallica posizionata su un muro di cinta in comune, non rientra nel computo dell’altezza del muro, è vero?
    Si deve presentare la SCIA?
    I confinanti devono dare la loro adesione?
    Grazie

    • Per Tina.
      Non conosciamo la sentenza che tu citi; puoi ricercarla via internet.
      Comunque, mettere un ombreggiante alto mt 1,50 su di un muro alto mt 2,25 porterà l’altezza totale a mt 3,75.
      Corri il rischio che il vicino ti faccia scrivere da un legale per evidenti atti di emulazione.
      Leggi questo nostro articolo
      http://www.coffeenews.it/cosa-sono-gli-atti-di-emulazione
      Questo, in quanto, in definitiva, toglieresti aria e luce al tuo confinante.
      L’autorizzazione comunale (Può essere una SCIA) viene sempre rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, per cui non supereresti i contrasti con il tuo vicino.
      Amedeu e c.

  34. ma la mia domanda e’ tanto antipatica? vabbe’ che non siete certo obbligati,pero’ almeno un cenno…….

    • Per Valerio.
      Scusaci, ma ci siamo accorti di non avere risposto neppure alla tua precedente domanda; cose che capitano, in quanto le domande sono veramente tante.
      Se il vicino ha sopraelevato il muro di confine, deve aver provveduto (se necessario) anche al consolidamento, a sue spese) del muro sottostante.
      Se leggi l’articolo dal quale ci hai scritto, tu hai diritto a diventare comproprietario del soprastante muro, in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 885 del codice civile, e pagando metà del valore del muro soprastante.
      Puoi chieder, con lettera raccomandata RR di metterti in condizioni di controllare e riparare, all’occorrenza, il canniccio del tuo soffitto; ritenendolo altrimenti responsabile di eventuali cedimenti che tale canniccio potrebbe avere nel tempo.
      Se il vicino non adempie, sei costretto, tramite il diritto privato, a rivolgerti da un legale della tua zona.
      Amedeu e c.

  35. Vi ringrazio della risposta e mi scuso per l’insistenza.Quello che mi dite mi conforta perche’ e’ esattamente cio’ che ho fatto:ho inviato una racc AR con la quale chiedo di essere messo in condizione di accedere al canniccio qualora necessario e a cura e spese del vicino.Intanto ho interrotto un possibile tacito assenso.Non ero certo che fosse la strada giusta ma ora lo sono.Grazie.

  36. ho acquistato un terreno nel 1999, dopo tanti anni il proprietario della villetta confinante con il mio giardino, mi chiede il pagamento della metà del muro di cinta, per autorizzarmi ad alzare tale muro con rete metallica ed ombreggiante. Faccio presente che i muri di cinta delle villette confinanti sono stati innalzati dal costruttore e a suo dire, ha venduto nel 1992 solo il 50% dei muri, l’altra metà doveva essere pagata al vecchio proprietario del terreno che non ha mai reclamato il mancato pagamento. E’ vero che il diritto del pagamento del muro si prescrive dopo 10 anni?, Puo’ il proprietario della villetta vantare ancora questo diritto?
    grazie

    • Per Alfredo.
      Una proprietà, specie di un muro posto sul confine non si prescrive facilmente.
      Se, appunto, tale muro è del confinante, per utilizzarlo come appoggio di una soprastante rete, devi acquistarne la metà del suo valore.
      Amedeu e c.

  37. Domanda: la mia vicina ha sopraelevato di un piano la sua abitazione, aderendo al muro della mia proprietà, la signora doveva chiedermi l’autorizzazione per detta costruzione e deve corrispondermi un indennità?
    grazie per la vostra disponibilità

    • Per Antonio.
      Ci sembra strano che un tecnico professionista abbia redatto un progetto senza tenere conto delle distanze.
      Comunque, devi recarti in Comune presso l’ufficio Urbanistica, oppure presso lo Sportello Unico per l’edilizia.
      Devi chiedere la zona di Piano Regolatore Generale (A,B,C, ecc.) nella quale ricade il fabbricato e la relativa dizione riportata sulle Norme di Attuazione del PRG relativa a detta zona.
      Troverai scritte le distanze dai confini e dalla strada da rispettare, oppure la possibilità di sopraelevare in aderenza.
      Se non trovi tale dizione, probabilmente il vicino non avrebbe potuto sopraelevare.
      Amedeu e c.

  38. il mio vicino ha chiesto di aprire una veduta che si affaccia sul tessazzo della mia abitazione e abbiamo sottoscritto una dichiarazione con la quale io concedo l’apertura a condizione che quando dovrò sopraelevare lo stesso si abbiga a chiuderla a sua cura. può da questa veduta acquisire un diritto di affaccio e quindi precludere la mia attività di sopraelevare?

  39. le scritture private sono valide ad ogni effetto di legge?
    mi spiego: ” con una serie di scritture private si sono fatte concessioni ad un confinante di aprire vedute e accessi in deroga al rispetto delle distanze legali che hanno consentito di affacciarsi sul mio fondo con l’obbligo di questi a non chiedere il rispetto delle stesse distanze in caso si costruzione sull’anzidetta area. dopo 25 anni e verificatasi la condizione i confinanti si oppongono e chiedono il rispetto delle distanze legali dagli affacci autorizzati con le scritture private. hanno ragione? possono opporsi alla mia costruzione?

    • Per La Pomarda.
      Come ti stavamo dicendo nella risposta precedente, la scrittura privata, accolta in molti uffici Tecnici comunali, in effetti diventa un foglio di carta qualsiasi, se non registrato e trascritto nei registri immobiliari.
      Questo, senza considerare il fatto che molte scritture private vengono prese per buone dai Comuni, in deroga alle distanze previste dalle Norme di Attuazione dei vari Piani Regolatori Generali.
      La legge non è mai stata così tollerante in materia.
      E’ logico che chi ha potuto sfruttare simili agevolazioni, si faccia ancora più furbo pretendendo, in futuro, il rispetto delle distanze regolamentari.
      Dovrebbe aprirsi un contenzioso, con relativa causa civile, dispendio di tempo e soldi, e dall’esito sempre e molto incerto.
      Per cui, è nostro parere tutelarsi sempre al momento di rilasciarle.
      Amedeu e c.

  40. Vorrei sapere se posso chiudere con del legno la mia parta di recinsione dore c’e la rete sul muro. Ho problemi con il vicino

  41. Buongiorno,vi disturbo ancora per la richiesta di un parere in tema di ripartizione spese :In sette condomini si e’ deciso di installare l’ascensore ex novo e dopo ampia discussione si e’ pervenuti alla conclusione che la norma -in tema di ripartizione della spese-prevede l’applicazione della tabella millesimale di proprieta’ (art 1123 c.c.).Sei condomini su sette pero’ non sono d’accordo sul criterio e vorrebbero dividere per porte pagando tutti lo stesso importo e vorrebero obbligare il settimo (lo scrivente che ha meno millesimi di tutti) ad accettare tale criterio con la scusa che l’assemblea e’ “sovrana”.Ho opposto che e’ sovrana si ma nei limiti della legge e pertanto ritengo che sia possibile una delibera che preveda il criterio millesimale per me e la divisione per porte per gli altri 6. L’amministratore fara’ un quesito in tal senso al suo avvocato ma io credo che la risposta al quesito debba per forza essere positiva per me in quanto se la norma prevede la divisione in millesimi e altresi’ che io non possa essere estromesso e’ logico pensare che si possono adottare due differenti criteri,purche’ l’assemblea approvi la delibera. Lei,cortesemente,cosa ne pensa?
    Vi ringrazio. Valerio vaccaro

    • Per Valerio.
      A nostro parere la ripartizione delle spese di qualsiasi genere specie quelle di manutenzione deve essere eseguita secondo il sistema equo delle carature millesimali.
      Non esistono sistemi alternativi da applicarsi in fatto di equità.
      Amedeu e c.

  42. ringrazio per la risposta.

  43. buonasera, volevo chiedere un informazione, abbiamo acquistato casa e dovendo fare dei lavori di ristrutturazione vogliamo, per motivi di privacy,innalzare il muro di nostra proprietà che divide il nostro terrazzo da quello del vicino. Per fare questo serve l’autorizzazione del confinante o siamo liberi?Ho messo a conoscenza il vicino tramite una lettera consegnata a mano dell’innalzamento e che tutte le spese come giusto che sia saranno a nostro carico, ma dopo una settimana ancora nessuna notizia e io dovrei avviare i lavori.come posso fare?procedo o devo aspettare la sua autorizzazione?La ringrazio anticipatamente

    • Per Franco.
      Se tale muro divisorio costituisce una variante, anche se piccola all’aspetto estetico delle facciate, occorre l’autorizazione di tutti i condomini della casa, in quanto le stesse sono parti comuni dell’edificio
      Amedeu e c.

  44. Vorrei se una semplice scrittura privata con cui si costituisce una comunione sul muro divisorio abbia o meno validità. Non occorre un atto pubblico o una scrittura privata autenticata?
    Grazie in anticipo

  45. Sale.
    Sono proprietario di due immobili, con area a parcheggio indipendente, fra questi due immobili vi un muro di confine di altra abitazione privata non accessibile alla mia proprietà.
    Quest’ultima ha ricevuto una DIA per la realizzazione del tetto.
    Sono tenuto a far poggiare il ponteggio nella mia proprietà per la realizzazione?
    Spero di essermi espresso in modo comprensibile.
    In attesa ,di una vostra cordiale risposta, vi porgo i miei saluti
    Armando

  46. Buongiorno,
    sono proprietaria di una di tre villette a schiera( per la precisione quella centrale) il mio vicino di casa sta iniziando i lavori di soprelevazione del sottotetto per renderlo abitabile. quest’ultimo ha inviato raccomandata a me e all’altro vicino di casa per informarci dei lavori ma la nostra risposta è stata negativa. A questa nostra risposta negativa segue raccomandata la quale precisava che noi non potevamo impedire a lui questo diritto come riportato nell’art 832cc e in qualsiasi modo avrebbe addebitato a noi le spese per i ritardi dei lavori. Il comune ha rilasciato D.I.A. ma da come ho visionato nel piano casa del comune alla mia zona non viene applicato l’art. 3 L.R. sulla soprelevazione. ora vorrei sapere se noi come unità immobiliare (tre villette a schiera) rientriamo nell’ 1117bis e se possiamo bloccare i lavori.
    La ringrazia anticipatamente

    • Per Shana.
      Il Comune rilascia le autorizzazioni “Fatti salvi i diritti dei terzi” e non entra in merito di questioni fra privati.
      Premesso questo, poichè le case sono a schiera e ne verrebbe rialzata solo una, verrebbe alterata la simmetria dei prospetti di un complesso costruito, probabilmente, (Puoi controllarlo) con un solo permesso di costruire (O concessione edilizia, se vecchio).
      Per cui, al di là del contenuto dell’articolo 1117 bis cambiato a seguito del nuovo regolamento dei condomini, le facciate sono comuni a tutti, e la loro modifica (In questo caso non indifferente, in quanto trattasi di una sopraelevazione) stravolgerebbe l’aspetto architettonico dell’intero complesso.
      Quindi, la logica ci direbbe che occorre l’autorizzazione di tutti i proprietari delle palazzine a schiera.
      Premesso quanto sopra, poichè le Regioni sono molte e le leggi urbanistiche, ed in particolare i Piani Casa Regionali sono diversi l’uno dall’altro, occorrerebbe che tu visionassi quello della tua Regione, ed in particolare la parte che concerne gli ampliamenti del 20%: come e quando sono consentiti.
      Come se ciò non bastasse, in questo nostro grande piccolo Paese, le sentenze delle Corti possono creare dei precedenti, per cui occorrerebbe fare una ricerca anche in questo senso.
      http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp
      Insomma, avrai capito che, anche andando di fronte ad un Giudice con i rispettivi avvocati e con le carte che sembrano in regola, non c’è mai la certezza di avere ragione.
      Ciao.
      Amedeu e c.

  47. Buonasera
    Possiedo una bitazione con un giardino circondato da un muro di cinta alto 50 cm sovrastato da rete metallica. Un nuovo vicino ha costruito in aderenza al muro di cinta comune un nuovo muro alto 160 cm senza presentare la DIA. Il regolamento edilizio comunale stabilisce una altezza massima di 80 cm per i muri di recinzione. Ho fatto la denuncia ai vigili urbani e all’ufficio edilizia urbana ma non ho ricevuto nessuna risposta. Posso intentare una causa legale contro il vicino. Il codice civile stabilisce per i muri di recinzione una altezza massima di 3 metri. Prevale il codice civile od il regolamento edilizio comunale?

    Grazie

    • Per Francesco.
      Là dove c’è un Regolamento Edilizio, lo stesso va rispettato.
      Il Comune non è tenuto ad informarti di come procede la pratica per abusivo, però se vai all’ufficio Contenziosi dell’ufficio tecnico comunale, ti devono informare se la pratica prosegue nel suo iter burocratico, ed inoltre cosa è stato fatto ed a che punto si trova.
      Non sarebbe male che ti recassi in Comune con un tuo tecnico.
      Amedeu e c.

  48. Salve,
 il mio caso riguarda due edifici a diverse altezze con muro divisorio in comune. Le mie domande sono le seguenti:
    1. Può il mio vicino di casa aggiungere dei pannelli lamierati o pannelli di lamiera metallica coibendati alla parte di muro che risulta più alto rispetto al mio tetto ed invadere (occupare) parte dell’area sovrastante il mio tetto, senza che io sia consenziente?
    2. Può lo stesso salire sul tetto della casa di mia proprietà senza la mia autorizzazione?
    Grazie anticipatamente

    • Per Teresa.
      Non può farlo.
      Cerca di farglielo comprendere amichevolmente da buona vicina, altrimenti puoi rivolgerti dai Vigili Urbani per la tettoia metallica (Se abusiva – controlla in Comune).
      Se ti sale sul tetto chiedigli di scendere, dopo di che fotografalo sul tetto e poi mandagli una diffida scritta tramite un legale.
      Amedeu e c.

  49. Grazie per la risposta immediata.
    Tuttavia forse non mi sono spiegata bene sul primo quesito.
    Il mio vicino vorrebbe aggiungere i pannelli lamierati sulla parte laterale del muro più alto rispetto al mio tetto in verticale, per proteggere la stessa facciata dalle infiltrazioni piovane. Le lamiere tuttavia andrebbero a ricadere sull’area sovrastante il mio tetto (anche se di soli 10cm di spessore). Siccome i rapporti sono venuti meno, volevo sapere se per via di legge può farlo anche contro la mia volontà.
    Grazie in anticipo.

  50. Gentile Sig Amedeu, un muretto di confine con ringhiera soprastante divide la mia proprietà da quella del mio vicino, che vorrebbe sopraelevare il muro per motivi di privacy. Può farlo senza la mia autorizzazione e cambiando drasticamente la struttura originale? Premetto che ho da poco rivestito a mie spese il muretto con dei copri muro e con l’autorizzazione del vicino. Cordiali saluti.

  51. Gentile sig. Amedeu, noi abbiamo un fabbricato “A” costruito in aderenza ad un muro di confine alto 3.20 m al quale, nella proprietà adiacente, si addossano altri 2 edifici “B” e “C” in due punti differenti. Noi dovremmo procedere alla demolizione e ricostruzione con ampliamento “orizzontale” del fabbricato A che vorremmo mantenere in aderenza come è sempre stato (il fronte di contatto del nuovo fabbricato col muro di confine verrebbe peraltro ridotto). A suo parere lo possiamo fare? Se si, in virtù di cosa? Come potremmo eventualmente dimostrare la correttezza del nostro operato?
    Grazie, distinti saluti.

    • Per Aurora.
      Ciò che conta nel tuo caso oltre a quanto stabilisce il codice civile, è la previsione del Piano Regolatore Generale comunale per la tua zona.
      Con esso è importante la previsione della Normativa di attuazione del PRG con i suoi diversi parametri: Altezza, distanza dai confini, superficie coperta, ecc.
      Per cui devi contattare un tecnico della tua zona, il quale dopo un sopralluogo dovuto ti saprà dire se è possibile che tu demolisca e ricostruisca nello stesso punto.
      Amedeu e c.

  52. Per amedeu,
    Salve, proprio oggi ho avuto una diatriba con un mio vicino che dapprima ha accettato verbalmente ciò che sottosciverò poi a lavori ultimati (ieri) ha cambiato idea!
    Ho una casa dove i giardini sono adiacenti con quelli dei miei vicini ma solo uno mi sta dando rogne, praticamente ho fatto edificare una sopraelevazione e la scala (che a suo tempo era già li ma è stata rifatta) poggia sul muro che abbiamo in comune in giardino che originariamente era alto 4.50 m circa io ho elevato il muro nella parte piu alta di 2.25 m a sfinire seguendo la pendenza della scala, ora vuole che io butti giù il muro perché troppo alto, cosa posso fare?

    Grazie mille

  53. Dimenticavo di scrivere che la scala sopraggiunge su un un pianerottolo

    • Per Paolo.
      La giurisprudenza tende a considerare un pianerottolo, specie se di arrivo della scala, come possibile affaccio verso il confine.
      Comunque, eventualmente, cerca delle sentenze contrarie a ciò.
      Amedeu e c.

  54. per Amedeu
    da più di 20 anni gli edifici A e B hanno il muro in comune fino a 1 piano f.t., penso che B sia stato costruito dopo. A decide di abbattere e ricostruire, puo’ demolire la sua metà di muro per utilizzare tale spazio come giunto tecnico, e superando l’altezza del 1 piano f.t. può riprendersi tale area aumentando la sua cubatura .

    • Per Giovanni.
      Se tale muro è comune a entrambi i confinanti, non puoi demolirne la tua metà, in quanto detta operazione comporterebbe dei danni statici all’edificio vicino.
      Altra cosa, invece è, se esistono due muri adiacenti, dei quali uno di tua proprietà, che potresti allora demolire con la massima cautela.
      Amedeu e c.

  55. Gentile Amedeu, sono proprietario di un appartamento sito al primo piano di una casa privata a tre piani. La proprietaria del piano sopra, che è anche proprietaria della soffitta al terzo piano, mi ha informato che si deve rifare il tetto ed anche tutto il perimetro di contorno della sua soffitta ad uso esclusivo. Il tetto ora è fatto a capriate, mentre lei vorrebbe farlo appoggiare su dei pilatri per recuperare spazio, e per poter utilizzarlo la soffitta un indomani per un nuovo appartamento.Io so che l’art. 1126 precisa che quando la soffitta e il tetto è ad uso esclusivo, il proprietario deve pagare un terzo delle spese, mentre gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini. Questo vale per il tetto e anche per i muri della sua soffitta? O il perimetro se lo deve pagare a sue spese. Il tetto deve appoggiare su pilastri e non sui muri perimetrali, ma lei vorrebbe chiudere tutta la parte in alto con una spesa per me non indifferente. Come mi devo comportare! La ringrazio anticipatamente.
    Marcello

    • Per Marcello.
      Avrete le carature millesimali, e le spese del tetto dovrebbero essere divise secondo le stesse.
      http://www.coffeenews.it/i-millesimi-in-un-condominio-cosa-sono-e-come-si-applicano
      Relativamente alla modifica che il vicino vuole apportare al tetto, in quanto interessato al miglioramento della sua soffitta, puoi semplicemente opporti dichiarandoti disposto ad accettare una soluzione tecnica (Dovrai contattare un tuo tecnico professionista) che preveda l’eliminazione dell’eventuale pericolo e il restauro della copertura a regola d’arte sia strutturalmente che nel manto superiore.
      Il tuo tecnico dovrà prendere visione dei preventivi presentati dalle ditte e fare il tuo interesse nella scelta del più congruo.
      Amedeu e c.

  56. Ho una villetta a schiera (solo pianoterra) con piccolo giardino antistante. Attualmente la privacy col mio vicino e assicurata con una siepe posta nella mia proprietà. Poiché detta siete è ormai disseccata vorrei eliminarla ed sopraelevare a mie spese il muro divisorio comune alto 1,20mt. Fatte salve eventuali disposizioni comunali circa l’altezza finale del muro e considerato che per ragioni varie mi è impossibile parlare col vicino, Le chiedo se:
    – è necessario il consenso dell’altro comproprietario anche se non previsto dall’art 885 del c.c.
    – posso liberamente sopraelevarlo fino a 3mt come chiaramente riportato dall’art 886 del c.c.
    – il comproprietario può opporsi, anche in futuro, lamentando una minore luce naturale e minore circolazione di aria, costringendomi ad elimiare la sopraelevazione effettuata.
    Faccio presente che non c’è regolamento condominiale , diritti di vedute o altri impedimenti.
    Ringrazio anticipatamente.
    Salvo

    • Per Salvo.
      Al di là di eventuali articoli di codice civile, che poi restano subordinati alle indicazioni restrittive dei regolamenti locali, rialzare un muro di confine (Si intende a cavallo del confine, e specie di quella altezza, necessita dell’autorizzazione del confinante.
      Questo a evitare lunghe e onerose cause civili, la cui sentenza rimane sempre non prevedibile.
      Amedeu e c.

  57. Ciao, sono comproprietario di un muro costruito in tufo alto circa mt. 1 con base cm. 32, il vicino vorrebbe per motivi di privacy innalzarlo con dei pannelli in alluminio. La mia domanda è la seguente: deve rispettare la regola del non superamento della linea mediana? Se potete mandarmi ultimissime leggi di riferimento. Grazie

  58. Salve, abito in Sicilia, la casa accanto alla mia è stata acquisita e ristrutturata, hanno demolito il tetto originale ed hanno creato un primo piano in legno. dopo qualche annetto ho notato rumori di uno scarico sul muro confinante, e chiedendo ai proprietari di questa costruzione mi trovo che hanno costruito il bagno con i tubi di scarico e d’acqua sul muro confinante. ad ad aggravare la situazione, ci sono le seguenti situazioni. Non hanno ingrossato il muro per la sopra elevazione, le travi del primo piano e del tetto poggiano sul muro confinante che non credo superi i 28- 30 cm di spessore. quando hanno costruito la soprelevazione per poggiare le travi, hanno pure costruito un muretto sul muro in comune lasciando solo 3 cm liberi in confronto ai 5 cm di legge, in più non sono mai stato interpellato, non esiste nessun tipo di richiesta scritta di poter usufruire del muro in questo modo.
    Come dovrei agire?
    grazie.

    • Per Nicolas.
      Di fronte a tale situazione possiamo darti un solo consiglio.
      Procurati un tecnico professionista della tua zona, per fare verificare la struttura, i permessi ottenuti dal vicino e le conformità di legge (Sismica, ASL, ecc).
      Il tecnico, dopo i sopralluoghi e gli accertamenti necessari saprà indirizzarti in merito.
      Amedeu ec.

  59. Salve. Più di 20 anni fa ho acquistato una casa di campagna circondata e chiusa da 4 muri di recinzione perimetrali.
    Uno di questi muri perimetrali è di esclusiva proprietà del mio confinante.
    Quando, piu’ di 20 anni fa, ho acquistato questa abitazione, esistevano già dei coprimuri in cemento realizzati a copertura e protezione contro le infiltrazioni di pioggia su questo muro di proprietà del mio confinante.
    Ora, è accaduto che qualche giorno fa, il mio confinante mi invia una raccomandata dove mi intima di togliere il coprimuro esistente e ripristinare i luoghi.
    Premesso che sono trascorsi più di 20 anni da quando ho acquistato questa proprietà e questo signore non si è mai palesato al mio indirizzo per chiedermi qualcosa, e non essendo stato io a posizionare questo coprimuro, ma, presumibilmente il vecchio proprietario da cui ho acquistato, come devo comportarmi? Posso chiedere l’usucapione del coprimuro per diritto acquisito da oltre 20 anni?
    Grazie per la vostra risposta

    • Per Antonio.
      Sembra alquanto assurdo che un confinante che sa di essere proprietario di un muro si rivolga al vicino, chiedendogli, dopo più di 20 anni di togliere una copertina che tra l’altro il vicino non ha messo in opera.
      Se non hai alcun diritto su detto muro, a nostro parere non dovresti sentirti obbligata a togliere i coprimuro e nel contempo non vediamo come tu passa chiedere l’usucapione su di una cosa la cui parte sottostante non ti appartiene.
      Un caso particolare, per il quale, sempre a nostro avviso, meno scrivi e meglio è.
      Qualora ti sentissi costretta a prendere posizione, devi obbligatoriamente rivolgerti da un legale della tua zona, portandogli la documentazione di proprietà che possiedi.
      Amedeu e c.

  60. Il mio vicino vuole alzare un muro per fare un tetto.
    Il problema è che questo muro e’ in comune perciò io come faccio a sapere se il muro stesso può reggere il peso di questa elevazione?

    • Per Luca.
      Come comproprietario del muro, seguendo tutte le indicazioni scritte nell’articolo, puoi chiedere al vicino di dimostrare, tramite la relazione scritta e firmata di un suo tecnico, che detto muro può sostenere la sopraelevazione.
      Amedeu e c.

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