Superfici non pertinenziali e casa che usufruisce dei bonus fiscali

Superfici non pertinenziali e casa che usufruisce dei bonus fiscali.

Un quesito risolto dalla Corte di Cassazione, e anche dalla pronuncia della Commissione Tributaria Regionale Toscana, che hanno sentenziato che spetta il beneficio prima casa qualora i 200 mq sono sforati da verande coperte con plastica.

Superfici non pertinenziali e casa che usufruisce dei bonus fiscali 1  

Tale è la decisione finale della Sentenza n° 18 maggio 2016 n. 10190 della Corte di cassazione / Sezione tributaria.

Il beneficio della prima casa spetta a quei contribuenti  che acquistano una abitazione anche se questa ha due verande e un posto auto coperti da materiale plastico e, quindi, superano i 200 mq.

Il limite dei duecento metri quadri  è uno dei requisiti oggettivi per potere accedere allo sconto di agevolazione fiscale sia per le imposte dell’Ufficio del registro che delle  ipotecarie e catastali, ai sensi del DPR 131/1986.

Il decreto Ministeriale del 2 agosto 1969 stabilisce che un immobile, anche se adibito ad abitazione principale, è da considerarsi di lusso se la sua superficie utile complessiva supera i 200 metri quadri e, inoltre, se ha come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte quella coperta.

Fatto

L’acquirente di un’abitazione monofamiliare con giardino, aveva usufruito dei benefici previsti con la  prima casa, a seguito, anche, della sentenza della CTR (Commissione Tributaria Regionale).

Ha eccepito l’Agenzia delle Entrate, secondo la quale, le verande e i posti auto ricadenti sotto a una una pensilina, non dovevano essere considerati come superfici coperte perché sprovviste di un tetto permanente e fisso, ma come vere e proprie pertinenze.

Sommando le aree pertinenziali a quella della casa, la superficie utile complessiva sarebbe stata oltre sei volte quella prevista dal suddetto DM  2 agosto 1969.

 Con tali caratteristiche, la casa sarebbe rientrata tra gli immobili di lusso e l’acquirente avrebbe dovuto pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, maggiorate.

La Corte di Cassazione con Sentenza 10190/2016  ha chiarito come nel calcolo della grandezza dell’edificio sia corretta l’interpretazione data dalla CTR, per cui, quindi,  le verande e il posto auto che ricadevano sotto una “copertura” di plastica non dovevano essere fatte rientrare nella cubatura dell’immobile.

Il termine copertura va interpretato in senso letterale.

Alla veranda, dotata di un’intelaiatura di ferro infissa al pavimento e ai muri perimetrali, era stato, difatti, rilasciato il permesso di costruzione in sanatoria e anche la copertura del posto auto era stata realizzata con strutture permanenti e non amovibili.

Per tali motivi la veranda e il posto auto sono stati conteggiati nelle superfici coperte e non in quelle pertinenziali.

In questo modo la superficie delle pertinenze non ha superato i limiti previsti dal DM 2 agosto 1969.

L’edificio non è risultato infine come un immobile di lusso e l’acquirente non ha dovuto pagare la maggiorazione delle imposte.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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