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Distanze dal confine per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Distanze dal confine per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi L’articolo 890 del codice civile cita testualmente: “Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo’ sorgere ... Continua a leggere »