TAR Toscana – le distanze legali non sono derogabili dai privati

TAR Toscana – le distanze legali non sono derogabili dai privati.

Una conferma a quello che noi abbiamo sempre sostenuto in tutti questi anni e perciò, conseguentemente, abbiamo dato risposte coerenti ai nostri lettori.

Una conferma che ci viene dal TAR della Regione Toscana, il quale con sentenza  n° 834 del 2015 relativamente alle distanze legali previste dalle vigenti leggi (Vedi per esempio il DM 1444/68) e dai Regolamenti e normative urbanistiche locali, ha sentenziato che le stesse vanno assolutamente rispettate e sono nulli gli eventuali accordi tra confinanti privati che con duplice dichiarazione scritta ammettono deroghe a tali distanze.

TAR Toscana - le distanze legali non sono derogabili dai privati 1   

La sentenza è emersa a seguito di una domanda di condono relativa ad un annesso pertinenziale per il quale il Comune aveva rilasciato una autorizzazione di trasformazione della copertura.

Nell’iter seguente, emergeva che nel corso di tali lavori di consolidamento statico erano state realizzate alcune difformità che avevano comportato l’avvicinamento del manufatto al confine del vicino e alla strada.

Seguiva, in data successiva, una comunicazione del Comune, nella quale, tra le altre cose, si rendevano noti  ai ricorrenti i motivi ostativi all’accoglimento della loro originaria domanda di condono, consistenti  nella violazione delle distanze inderogabilmente previste sia rispetto al confine che alla strada.

Il Comune aveva quindi negato la sanatoria e ordinato la demolizione non curandosi del fatto che tra i due proprietari confinanti fosse stata stipulata una convenzione.

Ne seguiva un ricorso al TAR della Regione Toscana.

A questo punto l’interessato affermava tra le altre sue ragioni, che la violazione delle distanze dal terreno confinante non comportavano la incondonabilità dell’opera abusiva sia perché esisteva una sanatoria all’origine, e infine in quanto il condono sarebbe stato rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi.

Difatti, l’avvicinamento al confine del manufatto avrebbe ricevuto l’assenso del proprietario confinante

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III con sentenza n° 834 del 5 maggio 2015, respingeva questo ricorso del cittadino contro il Comune, chiarendo che non può condividersi la tesi secondo cui dalla sanatoria rilasciata originariamente, con riguardo ai lavori di consolidamento sismico, sarebbe derivato il condono dell’intero manufatto.

Tale provvedimento, infatti, non poteva avere un oggetto più ampio di quello prefigurato nella relativa istanza che, appunto, riguardava opere di consolidamento e non la trasformazione dell’intero fabbricato.

Punto importante della sentenza è il richiamo del TAR della Regione Toscana, nel quale si fa presente di aver già chiarito, che le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi in tema di distanze legali nelle costruzioni, essendo dettate – contrariamente a quelle del codice civile – a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati per cui ne consegue l’invalidità – anche nei rapporti interni – delle convenzioni stipulate fra i proprietari confinanti.

Adobe Reader PDF Sentenza TAR Toscana n° 834/2015

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di
amedeu

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