Una sentenza importante del Consiglio di Stato sugli abusi edilizi

Una sentenza importante del Consiglio di Stato sugli abusi edilizi la 1084/2014 che interessa particolarmente le opere eseguite abusivamente in zone urbanistiche A, in centro storico urbano 

Una sentenza importante del Consiglio di Stato sugli abusi edilizi la 10842014

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente sentenza relativa ai lavori abusivi eseguiti in un immobile sito in centro storico urbano

La sentenza si è espressa sul ricorso. 8210/2012, proposto dagli interessati,contro Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore,  per la riforma della sentenza del T.a.r. del Lazio, n. 2526/2012, resa tra le parti e concernente la demolizione di abusi edilizi e il ripristino dei luoghi.

Con determinazione dirigenziale comunale venne ingiunta la demolizione, con relativo ripristino dello stato dei luoghi dei seguenti abusi edilizi consistenti: nel mutamento di destinazione d’uso e nell’accorpamento di locali interrati, nell’ampliamento di tre bocche di lupo corrispondenti in una piazza di Roma, nella realizzazione di una nuova finestra su via laterale  e di una nuova scala in zona T1 di P.R.G., nella realizzazione di una canna fumaria e di una tenda e nella “mancata osservanza della disciplina transitoria per gli interventi in edifici oggetto di condono edilizio”.

Ne è seguito il ricorso degli interessati al TAR del Lazio che si esprimeva con sentenza n. 2526/2012, decidendo che la determinazione dirigenziale n. 2377/2010 veniva annullata in alcune parti,  ritenendo però valida l’ingiunzione a demolire riguardo all’ampliamento delle bocche di lupo, alla realizzazione di una nuova finestra su via laterale, come pure di una nuova scala, della canna fumaria e della tenda esterna, anche sulla base del fatto che per tali opere non era stato richiesto il parere della Soprintendenza.

Il Consiglio di Stato, anche in base al Testo Unico sull’Edilizia (Art. 33, comma 4, D.P.R. n. 380/2001) ha ritenuto che:

 “Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente”.

Nel caso specifico di immobili, anche non vincolati, situati nelle zone omogenee A, oggetto di ristrutturazioni non consentite, il legislatore ha perciò ritenuto che in ordine alla sanzione deve essere prioritariamente ponderata la scelta tra quella della restituzione in pristino e quella pecuniaria.

Ciò rilevato, ha concluso il Consiglio di Stato, se la Soprintendenza non si pronuncia non è detto che il Comune possa scegliere automaticamente la demolizione delle opere abusive, e nonostante la demolizione sia la soluzione che si dovrebbe normalmente adottare, l’Amministrazione deve sempre valutare se la sanzione pecuniaria a carico del trasgressore non risulti la scelta più idonea al caso.
 
Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha giudicato illegittimo l’ordine di demolizione adottato con determinazione del dirigente del Comune  per le  opere realizzate in difformità al titolo abilitativo necessario

Consiglio di StatoSentenza del C.d.S. n° 1084/2014

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di
amedeu

8 commenti

  1. Buogiorno,
    abito in una piccola frazione dell’appennino modenese
    assoggettato al parere della sovrintendenza paesaggistica per l’esecuzione di qualsivoglia lavoro di manutenzione della casa. La mia abitazione è composta di un piano terra in muratura e di un primo piano in legno.
    Il piano terra è esternamente solo intonacato e mai stato pitturato ed io vorrei tingerlo di bianco
    ma mi è stato detto che tale colore (però altre case sono bianche!) non viene avvallato dalla sovrintendenza.
    E’ corretto e legale tutto ciò?
    Grazie
    Massimo

    • Per Massimo.
      Dato che non conosciamo la tua zona, ti consigliamo di porre la domanda al tecnico comunale addetto all’edilizia privata.
      Saprà darti la risposta che ti serve
      Amedeu e c.

  2. Salve,ho bisogno di qualche informazione,devo sostituire delle lamiere di ferro che somo a copertura di un box categoria c/2 con delle nuove del tipo termiche, cosadevo fare? Mi e’stato detto di chiedere il permesso al comune(scia) poi eseguire i lavori, le mie domande sono le seguenti: un mio vicino ha scattato delle foto alle vecchie lamiere e mi minaccia di chiamre la polizia municipale se sostituisco le lamiere (vuole denunciarmi x abusivismo) poiche’credevo di sostituire senza alcun permesso le lamiere in quanto perdono acqua ,o in caso di presentazione della scia volevo eseguire i lavori in economia in quanto mio marito se la cava in questo campo , ma invece mi e’stato detto di nominareuna ditta e addirittura di montare un ponteggio x la messa in sicurezzadel cantiere che mi costerebbe un occhio della testa ,,, posso fare solo la scia e fare da me i lavori? Cosa rischio se non presento alcunarichiesta?in effetti io non modifico il tetto,,,,, inoltre se lascio le vecchie lamiere al di sopra sovrappongo le nuove che vanno ad incastro commetto reato? In effettei le vecchie non le rimuovo,,,,,, c’e’ in questo caso l’obbligo di chiedere il permesso scia?o se vengono le autorita’al momento dei lavori rischio denuncia x abusuvismo?1qualcu o mi haconsigliato di effettuare i lavori esolo dopo presentare domanda scia in sanatoria? Cosa significa? Cosa rischio e soprattutto quanto mi costa sanare? Attendo una vs risposta in merito. Grazie

    • Per Angela.
      Prima di tutto, ti consigliamo, di controllare se il locale coperto da lamiere di ferro è stato autorizzato oppure risulta abusivo.
      Lo puoi verificare presso il Comune, ufficio Edilizia Privata.
      Una volta accertato che è autorizzato, ti conviene, a nostro parere, fare presentare una SCIA ed eseguire i lavori per conto proprio o ad economia diretta ma con il beneplacito deltecnico direttore dei lavori.
      http://www.coffeenews.it/edilizia-lavori-in-economia-direttao-per-conto-proprio
      Le sanatorie, a nostro avviso, costituiscono sempre dei grossi punti interrogativi.
      Se il locale non è autorizzato, chiedi al tecnico professionista come devi comportarti per regolarizzarlo (Eventualmente).
      Purtroppo sono lavori costosi, ma se una persona fa da se risparmia moltissimo e la spesa maggiore è quella del tecnico.
      Amedeu e c.

  3. Abbiamo sopraelevato il secondo piano della nostra villette con regolare licenza edilizia per recupero sottotetto .ora i,comune pe rilasciarsci l’abilitaaa pretende che denunciamo catastamente due unità separate perché nel,sottotetto c’è un piccolo angolo cottura.premesso che la licenza é stata rilasciata amico figlio unico,proprietario per recupero sottotetto
    Non capiamo più niente perché anche nei disegni approvati dalla commissionie era presente il piccolo angolo cottura hrazie

    • Per Flavia.
      Un nuovo angolo cottura sta ad indicare che esiste una nuova unità abitativa, per cui il Comune pretende, a ragione, di regolarizzare le due unità abitative.
      Il fatto che la Commissione Edilizia (Organo consultivo e non decisionale) abbia veduto i disegni così presentati, non ha alcun significato, in quanto ciò che conta è la sostanza realizzata.
      Riteniamo, che siate stati anche fortunati, in quanto, normalmente, per un aumento di unità abitative, c’è una maggiorazione di oneri di urbanizzazione da pagare.
      Amedeu e c.

  4. Ho scoperto, dopo più di dieci anni che ci abito, che la mia abitazione è stata costruita in maniera abusiva ad una distanza inferiore i 10 mt dal confinante che ora reclama il suo diritto.
    Ora il comune “salvo diritti di terzi” se ne sta lavando le mani, Il progettista invece è graziato dalla famosa prescrizione.
    Sto sostenendo un ingente sobbarco di spese per rendere ” a norma ” la mia abitazione.
    La giustizia sembra mai non esserci in questo paese.
    Può essere il comune responsabile, avendo bocciato prima il progetto,a causa della non distanza regolamentare, poi ripresentando il medesimo lo ha avvallato ?
    Può essere il progettista responsabile anche se la prescrizione è dalla sua parte?

    • Per Simon.
      Se il Comune aveva respinto il progetto a causa della distanza e in seguito lo ha approvato, cosa ha inciso in questo cambiamento della sua decisione?
      Una planimetria modificata e falsata dal progettista?
      Una misurazione effettuata in maniera diversa, cioè non considerando, magari, dei corpi di edificio sporgenti?
      Oppure altro?
      Ti occorre un legale della tua zona, al quale devi portare tutti gli atti che hai del progetto; eventualmente recati in Comune e fatti fare una copia completa a pagamento dello stesso (Sono obbligati a fartelo).
      Il Legale saprà consigliarti per il meglio come agire, e eventualmente contro chi agire.
      Amedeu e c.

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