Una sentenza importante sul pagamento ICI-IMU su aree edificabili

Una sentenza importante sul pagamento ICI-IMU su aree edificabili.

Una sentenza che può avere un valore importante circa il pagamento di IMU, già ICI, per talune aree edificabili inserite nei Piani regolatori urbani.

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Parliamo della sentenza del 16 novembre 2004 n° 21644 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – emessa in occasione  di un ricorso avanzato da alcuni cittadini circa il pagamento dell’ICI (Oggi IMU) relativo a un terreno già inserito nel piano regolatore edificabile, poi come agricolo e infine, dopo alterne vicende passato ad edificabile a seguito dell’approvazione regionale, anno 1995 e del Consiglio comunale anno1997, ma soggetto, comunque, all’approvazione di un piano di lottizzazione.

Il lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti era stato inizialmente compreso nel PRG comunale come zona territoriale omogenea C2/3 – residenziale di nuova espansione – la cui edificabilità, ai sensi dell’art. 23 NTA, era subordinata all’emissione di uno strumento attuativo.

In data 21.4.1992 il PRG venne interessato da una variante per cui l’area in questione veniva inclusa fra le sottozone agricole, variante approvata dalla Giunta regionale il 23.5.1995, con apposita delibera esecutiva dal 7.6.1995.

I proprietari avevano fin dal 1990 inoltrato istanza per l’approvazione di un piano di lottizzazione onde poter costruire su questo terreno: approvazione sempre negata dal Comune e, da ultimo, dichiarata sospesa ai sensi della legge di salvaguardia per la presenza delle modifiche apportate con la variante suddetta.

A seguito dell’approvazione regionale del 1995 il Consiglio comunale approvava il piano di lottizzazione in data 29.9.1997.

Da tenere presente che i suddetti proprietari avevano pagato l’ICI nella misura prevista per terreni non edificabili, versando le relative rate per gli anni 93, 94, e 95.

Nel dicembre 2000 sono stati loro notificati degli avvisi di accertamento ICI per avvenuta infedele dichiarazione e con la richiesta di cifre molto superiori relative ai suddetti tre anni.

Tali cifre si basavano sul fatto che il terreno era stato immesso come edificabile nel PRG comunale fin dall’inizio, non considerando la necessità di un piano attuativo (Lottizzazione) né della avvenuta legge di salvaguardia scattata a causa della variante presentata dal Comune.

Una sentenza importante sul pagamento ICI-IMU su aree edificabili 1   

A questo punto i proprietari a seguito di ricorsi e controricorsi da parte del comune, sono arrivati fino alla Corte di Cassazione.

Tra i 5 motivi addotti dai ricorrenti la Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere il primo motivo, nel quale i contribuenti hanno sostenuto che il presupposto dell’imposta, e il possesso di aree fabbricabili con il semplice inserimento di un’area negli strumenti urbanistici  quali il Piano Regolatore Generale, non è sufficiente qualora l’area stessa non è effettivamente soggetta a edificazione per mancanza di piani particolareggiati o, come in questo caso, per l’esistenza di misure di salvaguardia che ne impediscano I’utilizzazione effettiva, per cui all’area edificabile colpita dalle misure di salvaguardia non può essere rilasciata alcuna concessione edilizia, malgrado l’inclusione nello strumento urbanistico principale

D’altra parte, se l’edificazione è vietata fino all’approvazione dei piani attuativi (piani particolareggiati o di lottizzazione) o fino a quando la norma di salvaguardia non è stata revocata o dichiarata decaduta, con la impossibilità di ottenere valida concessione edilizia, non è seriamente sostenibile che quell’area è utilizzabile a scopo edificatorio.

La utilizzabilità presuppone la possibilità attuale e non potenziale di edificare; e se non si può costruire, e quindi il proprietario non può avere alcun vantaggio aggiuntivo rispetto a prima, non vi è motivo di prevedere per quel terreno  una base imponibile diversa rispetto al terreno agricolo.

logo word   Sentenza del 16 novembre 2004 n° 21644 della Corte di Cassazione

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di
amedeu

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