Una sentenza innovatrice, che consente, al condomino dell’ultimo piano, di ricavare terrazze in parte di un sottotetto.

Il condomino dell’ultimo piano può trasformare parte del suo sottotetto in una terrazza.

Trattasi di una notizia, in un certo modo innovatrice, ma da  valutarsi caso per caso.
 
E’ quanto sembra emergere dalla Sentenza 14107 del 3 agosto 2012, della Corte di Cassazione
 
La parte finale della Sentenza, cita testualmente:
 
Il condomino del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio, in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture (I restanti condomini contestavano il fatto che detto intervento avrebbe apportato danni alle strutture portanti dell’edificio)  svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.”
 
Il diritto, sempre secondo tale Sentenza , non può impedire al proprietario di un sottotetto di installare un abbaino o una finestra da tetto perché il proprietario di un piano intermedio non potrebbe fare altrettanto, per cui è inevitabile interrogarsi sulla nuova frontiera fra uso consentito della cosa comune ed alterazione di essa, alla luce, da un lato del principio solidaristico, e dall’altro delle moderne possibilità edificatorie.
 
Fermo restando l’obbligo di non pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, la sentenza ricorda, che è stato sancito più volte che il condomino può aprire nel muro comune dell’edificio nuove porte o finestre o ingrandire quelle esistenti, trattandosi di opere, di per se non incidenti sulla destinazione della cosa”
 
“La pacifica facoltà di frantumare l’unitarietà strutturale del bene perimetrale (Muro o tetto che sia) fa quindi dubitare circa la perentoria affermazione di divieto di modesti tagli del tetto
 
La terrazza della quale parla la sentenza è stata ricavata dal taglio della falda della copertura, senza però compromettere la funzione di tetto e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente.
 
 
Deve, perciò, rimanere integra e non modificabile la funzione e la destinazione della copertura originaria, sia pur se “aperta a taglio” per la realizzazione di dette terrazze a nicchia o a tasca; terrazze eseguite per dare una maggiore aereazione ed illuminazione all’appartamento sottostante.
 
Altro fattore sul quale si sofferma la sentenza, riguarda le opere di isolamento e coibentazione del pavimento di queste terrazze, onde impedire infiltrazioni ed eventuali danni ad altri condomini.
 
     Sentenza 14107 del 3 agosto 2012
 
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

7 commenti

  1. é una sentenza vergognosa: lede i diritti di tutti i condomini esercitano su una parte comune. non permette eventuali installazioni di impianti fotovoltaici o pannelli solari; trasforma la destinazione d’uso del tetto; altera il prospetto dello stabile.

    • Per Benito.
      E’ solo una sentenza; superata, ultimamente, dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220. “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” (G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012 ), che fra l’altro, per il risparmio energetico, ammette che i condomini possono deliberare la realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici dell’edificio e la produzione di energia attraverso impianti di cogenerazione e fonti rinnovabili. Le decisioni sono valide se rappresentano la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.
      Amedeu e c.

  2. Per Benito.
    la legge 11 dicembre 2012, n. 220 approvata “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012. Le nuove norme entrano in vigore il 18 giugno 2013, cioè 6 mesi dopo la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale.
    Ti suggeriamo di leggere attentamente i 32 articoli di detta legge, e troverai le risposte che stai cercando.
    http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;220
    Amedeu e c.

  3. Buongiorno, il condomino sopra il mio appartamente ha deciso di aprire una terrazza a vasca sul tetto senza nulla chiedere al condominio in virtù di questa sentenza. Chiedo: è lecito fare questo anche se nel regolamento condominiale è specificato che non si possono apportare modifiche alle parti comuni senza l’assenso dell’assemblea?
    In secondo luogo, come posso far garantire per il futuro lo stesso grado di coibentazione termica ed acustica di cui godo ora in virtù del tetto presente quando la terrazza sarà aperta alle intemperie, alla bassa temperatura, alle precipitazioni rumorose ed alla persistenza di neve? Il vano sottostante è, appunto, camera da letto e abito in montagna.
    Vi ringrazio per ogni informazione o consiglio che vorrete fornire.
    Cordiali saluti

    Flavio

    • Per Flavio
      Non ci è chiaro il fatto che una tua camera si trovi sotto alla terrazza.
      Comunque:
      la sentenza stabilisce:
      “Il condomino del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio, in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture……”
      Se ritieni che il condomino soprastante al tuo appartamento non abbia rispettato tali condizioni, puoi agire tramite un legale.
      A nostro parere, pur trattandosi di una sentenza e talvolta ne vengono emesse altre contradittorie, ti rimarrà difficile sostenete quanto affermi dal punto di vista termico, in quanto fra la terrazza ed il tuo appartamento si trova altra unità immobiliare riscaldata.
      Amedeu e c.

  4. Dopo aver impermiabilizato adeguatamente in futuro come andrà ripartita la manutenzione del terrazzo a tasca.
    1/3 a chi ne ha l’uso esclusivo e 2/3 alla verticale o spetta sempre a chi ha effettuato la modifica regolarmente dichiarata al Comune di appartenenza?
    Grazie

    • Per un terrazzo (Non comprendiamo cosa tu intenda per: “a tasca”), la ripartizione delle spese di manutenzione va effettuata come segue.
      Al piano di sopra: il pavimento, l’impermeabilizzazione ed il massetto sottostante; al piano sottostante: l’intonaco del soffitto; al condominio: la parte strutturale del terrazzo.
      Amedeu e c.

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