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Abusivismo edilizio. Qualcosa che dovremmo sapere.

Entrare in merito della problematica delle  opere abusive, degli abusi sanati, sanabili e non, data la numerosa legislazione in materia, a partire dalla legge n° 47 del 28 febbraio 1985 che segnò il primo grande condono, fino ad arrivare al DL 30 settembre 2003 n° 269 convertito in legge 24 novembre 2003 n°326, è veramente quasi impossibile

Inoltre alle leggi ed ai decreti emanati dallo Stato si sono sovrapposti quelli di competenza delle Regioni , quando poi non è stato lasciato un margine di attività anche ai Comuni.

E’ veramente una giungla, dove seguendo la sola legislazione dello Stato, a partire da quel lontano 1985 con la legge 47 , fino al 2003 con il DL 269, complessivamente sono stati e emanati undici atti legislativi.

Il cittadino resta  incapace di interpretare una siffatta legislazione, non solo, ma non riesce neppure a comprendere come si faccia, in molti casi, a sapere se un’opera edilizia è abusiva o non.

Sembra un paradosso, eppure il problema sussiste. Non parliamo logicamente dei nuovi fabbricati, per i quali esistono depositati in comune tutti gli atti relativi ai permessi di costruzione, alle varianti, o alle Dia, per cui sono facilmente identificabili, ma ci riferiamo essenzialmente a quella gran parte di territorio comunale fatta di  vecchie abitazioni.

Le citta, i paesi ed i borghi di campagna sono l’esempio lampante fotografico di una realtà della nostra Italia.

"Ma allora come facciamo a sapere se nelle nostre case vi sono opere abusive?"

Andiamo al Catasto, ora Agenzia del Territorio e chiediamo la planimetria accampionata della nostra casa.

Per i vecchi fabbricati urbani, le planimetrie sono sempre quelle riferite agli anni cinquanta; ed allora il margine o limite per l’individuazione delle opere abusive dovrebbe essere il Decreto del Presidente della Repubblica n° 1142 del 01/12/1949 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 04/05/1950 "Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano" dove all’articolo 1 si cita testualmente:

art 1

Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

….

Eseguito quel rilievo delle abitazioni, e l’accampionamento delle stesse tramite planimetrie in scala 1:200 (un centimetro sulla carta uguale a 2 metri nella realtà) dovremmo avere un punto fermo di ciò che era stato rilevato a quella data.

Ma è lecito affermare che un immobile rilevato circa 70 anni fa possa rappresentare un riferimento per l’individuazione delle opere realizzate abusivamente?

I legislatori se ne sono difatti accorti e nelle 11 emanazioni di leggi e decreti sopracitati, sono giunti alla conclusione che era doveroso effettuare un rilevamento a tappeto, tramite moderne tecnologie.

Tramite planimetrie aereofotogrammetriche (foto rilevate dagli aerei)  aggiornate ogni tanti anni, è adesso possibile "trovare" gli abusi , confrontando le  versioni aereofotogrammetriche aventi date diverse fra di loro.

Naturalmente questo serve a trovare gli abusi più gravi, cioè quelli dove il volume, l’involucro della casa visibile in pianta, lo si vede modificato.

Rimane il fatto che al di sotto delle coperture dei fabbricati (stiamo sempre parlando di quelli vecchi) non è ipotizzabile arrivare ad individuare gli illeciti edilizi.

Da aggiungere inoltre che nelle campagne, tutti i fabbricati definiti "rurali" non hanno le planimetrie accampionate al catasto, ma compaiono solo come particelle catastali tratteggiate, in scala 1:2000 (raramente 1:1000) cioè 1 cm sulla carta corrisponde a 20 metri sul terreno.

Quindi chi possiede una casa rurale abitabile, se non viene colto sul fatto dai Vigili Urbani addetti all’Edilizia, potenzialmente può trasformare l’interno a piacere (lasciando inalterato l’involucro esterno visto in pianta).

Ed allora, anche in base alle poche considerazioni sopra espresse, probabilmente,  sono state portate avanti le proposte relative alle DIA ed ora alle SCIA, che non diventano atti troppo permissivi, ma diremmo indispensabili per una situazione generale che altrimenti sarebbe sempre caotica.

Il tecnico diventa la persona competente, che non solo controlla le modifiche staticamente, ma le regolarizza ricomponendo così il territorio.

Un’ultima curiosità: sapete chi ha  viglilato principalmente sull’attività edilizia in tutti questi anni? Ma il vicino della porta accanto, al quale non sfugge l’occasione per denunciare i vostri abusi.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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