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Accesso e passaggio coattivo in un fondo.

Il proprietario di un fondo, non può impedire che si entri in esso per l’esercizio della caccia, (art 842 del codice civile) a meno che detto fondo risulti chiuso nei modi stabiliti dalla legge (per esempio muro di cinta o altra recinzione, con cancello chiuso), oppure siano state piantate in detto fondo particolari colture in atto, suscettibili di essere danneggiate.

Per l’esercizio della pesca, occorre invece il consenso del proprietario del suolo.

Altro fattore importante che il la legge definisce è "l’accesso e passaggio coattivo" per esecuzione di lavori relativi al fondo del vicino, oppure per riprendere cose o animali appartenenti ad altri (art 843 del c.c.).

Secondo questo ultimo articolo il proprietario deve permettere l’accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino, oppure comune.

Se tale accesso causa danno è  dovuta una adeguata indennità.

Il proprietario deve ugualmente permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua , che vi si trovi accidentalmente (per esempio un tipo di vestiario  caduto) oppure l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia; il proprietario però, può anche impedire, in questo caso, l’accesso, consegnando personalmente la cosa o l’animale.

L’accesso o il passaggio a carattere temporaneo nel fondo altrui, va comunque considerato come una servitù.

La "necessità" non va intesa come una assoluta impossibilità di compiere le opere, ma basta che, senza il passaggio sul fiondo vicino, l’opera si renda oltremodo malagevole e costosa.

Vediamo un esempio:

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Osservando la figura di cui sopra:  "A", dovendo eseguire  delle riparazioni (rinforzi) necessarie ed urgenti (legalmente ammissibili) ai muri "abcdef" della sua casa (muri che sono posti sul confine della proprietà contigua di "B"), può chiedere  ed ottenere da "B" il permesso di accedere e di passare nel suolo dello stesso "B", per eseguire un preventivo puntellamento, e quindi effettuare i dovuti lavori (con le autorizzazioni comunali, se necessarie).

La necessità dell’accesso risulta evidente, non potendo "A" eseguire altrimenti i lavori.

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Analogamente nella figura soprastante"B" non può negare ad "A" (proprietario di un fondo superiore) l’accesso sul suo fondo inferiore per riparare il muro a retta e di sostegno "abcdef" posto tra i due fondi a dislivello, trattandosi di lavori legalmente leciti, necessari  e non eseguibili  diversamente.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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