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Adesso abbiamo l’APE o Attestato di Prestazione Energetica. Attenzione alle multe salate

Una importante novità portata dal DL 63 del 4 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale) riguarda l’APE o Attestato di Prestazione Energetica, il quale dopo circa un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, va a sostituire l’ACE o Attestato di certificazione Energetica.

Con l’APE viene regolamentata una materia molto importante, e l’Italia recependo la direttiva europea 2010/31/UE  a sanare una situazione frammentaria che si era venuta a creare precedentemente con l’ACE stesso, interpretato in maniera diversa dalle Regioni italiane, con relativo caos normativo.

Il DL 63/2013 dovrà essere approvato dalle Camere entro 60 giorni, comunque l’APE è immediatamente obbligatorio per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni essenziali. (Si ricorda, comunque, che i D.L. entrano immediatamente in vigore ed entro 60 giorni devono essere approvati dal Parlamento)

Dopo l’approvazione del DL 63/2013, lo diventerà anche per gli altri interventi e per le locazioni, andando ad interessare il campo delle compravendite immobiliari.

Da chiarire, a questo punto, che il suddetto DL aveva escluso dal bonus del 65% le pompe di calore, che successivamente, però, sono state rintrodotte nel contenuto del DL.

Ma ritorniamo all’APE.

Viene resa obbligatoria per tutti gli immobili, messi in vendita o in affitto, la classe energetica di appartenenza e l’indice di prestazione energetico.

L’APE dovrà essere mostrato in fase di contrattazione e quindi allegato ai contratti di compravendita o di affitto.

La durata dell’APE sarà di 10 anni, mentre la redazione dello stesso dovrà essere eseguita da un tecnico professionista abilitato, il quale, nel caso non si attenga alle regole stabilite dalla legge, potrà essere multato di una cifra che va dai 700 ai 4200 euro.

Per il costruttore che venda una unità immobiliare senza allegarci l’Attestato di Prestazione Energetica, scatterà una sanzione che potrà andare dai 3.000 ai 18.000 euro.

La mancata presentazione dell’APE nel caso di offerte di compravendita o affitto, sarà punita con l’ammenda da 500 a 3000 euro

Nel caso di locazione la multa varierà dai 300 ai 1800 euro

Quindi sono cifre che imporranno la massima attenzione, in una materia diventata così importante in un mondo teso alla continua ricerca di nuove fonti energetiche.

La scadenza dei 60 giorni per il DL 63/2013 è fissata nel giorno 4 agosto 2013

Di seguito vi riportiamo il testo, in formato PDF, del DL 63/2013 e della direttiva europea 2010/31/UE

   DL n°63 del  4 giugno 2013

   direttiva Europea 2010/31/UE

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