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Certificato di agibilità di un immobile. Sue caratteristiche.

Che cosa è ed a cosa serve il certificato di agibilità di un immobile; ed inoltre in cosa differisce dal certificato di abitabilità.

Prima del DPR 6 giugno 2001 n° 380 (Testo Unico sull’Edilizia), al termine delle costruzioni veniva richiesto il certificato di abitabilità per gli immobili residenziali ed il certificato di agibilità per tutti gli altri (commerciali, artigianali, industriali).
 
Con tale DPR è scomparsa la differenza fra i due tipi di certificati, e l’articolo 24 di detto DPR 380/2001 accomuna i due  certificati in una unica certificazione per tutti gli edifici, chiamandola solamente  "Certificato di Agibilità".
 
L’Art. 24 cita testualmente:
 
Certificato di agibilità
 
1. Il certificato di agibilita’ attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita’, risparmio energetico, degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa vigente.
 
Quindi il certificato di agibilità , adesso, viene inteso come unico e riguarda tanto l’aspetto tecnico strutturale dei fabbricati  che quello igienico sanitario, nel rispetto della superficie ed altezza dei vani, delle finestrature che devono essere minimo 1/8 della superficie calpestabile e di tutti gli altri parametri edilizi urbanistici ed igienici che servono a rendere un appartamento o altri locali a diversa destinazione, atti ad essere abitati o diventare luogo salubre di lavoro
 
Il comma 2  riporta:
 
2. Il certificato di agibilita’ viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
 
Preventivamente al rilascio dello stesso, il titolare il Permesso di Costruire o suo avente diritto, incarica   un tecnico professionista abilitato che non sia  progettista e direttore dei lavori dell’opera; questi esegue il collaudo dell’edificio e certifica l’esistenza , in esso, di tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi in fatto di sicurezza, igienicità, salubrità e rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
 
 
 
Il costruttore,  il  proprietario, o comunque il titolare del permesso di costruire o chi ne abbia titolo, avanza quindi richiesta al Sindaco entro 15 giorni dal termine dei lavori e lo fa tramite lo sportello unico
 
Documentazione da presentare
 
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita’ deve essere allegata la seguente documentazione:
1) copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto
2) la certificazione di corretta esecuzione degli impianti in base alla legge vigente
3) il certificato di collaudo delle strutture, che attesta che il tutto è stato realizzato secondo il progetto depositato;
 
Se la pratica è in ordine, il Comune non può opporsi al  rilascio del certificato di agibilità.
In definitiva il vero ed unico responsabile di tale certificato è, e rimane, il tecnico collaudatore che completa la pratica con gli altri 2 allegati di cui sopra.
 
Comunque, lo sportello unico comunica all’avente causa il nominativo del responsabile del procedimento comunale, il quale potrebbe anche disporre un’ispezione.
 
Il Comune entro 30 giorni deve rilasciare il certificato di agibilità; trascorsi 45 giorni, l’agibilità risulta convalidata.
 
Infine nei successivi 180 giorni il Comune può disporre un sopralluogo per l’eventuale accertamento di quanto dichiarato nella domanda di rilascio di cui sopra.

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