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Come si misura la distanza tra due edifici ai fini urbanistici.

Come si misura la distanza tra due edifici ai fini urbanistici.

Le distanze fra i fabbricati sono stabilite dall’’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 che cita testualmente:

Art. 9.
 
LIMITI DI DISTANZA TRA I FABBRICATI
 
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue.
 
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
 
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
 
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
 
Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 
ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;
 
ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
 
ml 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.
 
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.
 
Chiarito quanto sopra cerchiamo di risolvere  i dubbi di molti nostri lettori, circa il sistema di misurazione delle distanze.
 
Una ultima sentenza del Consiglio di Stato, la n° 424 del 27/01/2010 ha stabilito che :

"……….per la determinazione delle distanze non sono computabili le sporgenze esterne di entità limitata, aventi funzione ornamentale, di rifinitura o accessoria. Rientrano in questa tipologia mensole, cornicioni e grondaie.

Al contrario, sono ricomprese nel concetto civilistico di costruzione le parti di edificio che, come scale, terrazzi e corpi avanzati, estendono e ampliano la consistenza del fabbricato pur non essendo idonei alla destinazione abitativa."

Tale sentenza in definitiva ribadisce quanto stabilito dal codice civile per la misurazione delle distanze, sia  per le vedute dirette che  laterali.

Quindi, tirando le conclusioni e tenendo fermi i principi sanciti dal suddetto D.M. n. 1444/1968 , qualsiasi distanza urbanistica (compresa quella dei 10mt di cui sopra) viene misurata dal limite di una terrazza o del parapetto di una scala, quando detti manufatti esterni sussistono.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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