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Cosa è la Commissione Edilizia. Come funziona.

Nel corso dei nostri numerosi articoli, abbiamo parlato molte volte della Commissione Edilizia Comunale e dell’importanza che la stessa riveste ai fini del rilascio di una Concessione Edilizia; però, non abbiamo mai spiegato al lettore che cosa sia la Commissione Edilizia, quali siano i suoi compiti e quali i suoi limiti, ed inoltre  da chi deve eesere formata e quale potere può avere nel corso di una pratica edilizia.

Adesso affrontiamo questo argomento, seguendolo punto per punto, in relazione alla Commissione Edilizia di un medio Comune Italiano

Seguiamo insieme l’articolo:

La Commissione Edilizia è l’organo consultivo ( quindi non ha alcun potere decisionale definitivo) tecnico di un Comune per la disciplina dell’attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale sulla base dello strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Generale , Piano Strutturale) nonchè del Regolamento Edilizio.

Piano Regolatore

I pareri della Commissione Edilizia sono obbligatori, ma non vincolanti per le Amministrazioni Comunali, e non costituiscono presunzione di rilascio della concessione edilizia.

La Commissione Edilizia esprime il proprio parere oltre che sulle modifiche al Regolamento Edilizio, anche sulle richieste avanzate dai cittadini al Sindaco o al Responsabile de Settore Edilizia Privata (o Urbanistica, nel caso di settori unificati), al fine di ottenere la concessione edilizia.

La Commissione Edilizia, sentite le osservazioni di carattere tecnico e regolamentare espresse dagli uffici comunali ed in particolare dal responsabile del procedimento (Dal tecnico cui è affidata la tutela della pratica edilizia in osservazione), esprimerà il proprio parere, valutando l’impatto e  la qualità estetica dell’intervento, il rapporto con il contesto, la qualità  progettuale, la compatibilità con i valori paesistici ambientali esistenti.

Vediamo come deve essere composta la Commissione Edilizia:

A secondo della grandezza dei Comuni interessati , la Commissione edilizia si compone di più o meno membri.

Comunque fa capo ad un Presidente, nominato dal Sindaco, tra gli iscritti degli Ordini Professionali nel campo urbanistico/edilizio e di provata esperienza.

– Architetto, Ingegnere, Geometra, Geologo, Perito Edile, Agronomo,Avvocati, salvo se altri

Il Responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione Edilizia in forma di relatore.

Gli esperti sono designati dalla Giunta Comunale e scelti in elenchi di nominativi, proposti dagli Ordini e Collegi Professionali; i professionisti, sono tenuti alla presentazione del curriculum professionale.

In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro, esso dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla data della comunicazione di rinuncia o di dimissioni, seguendo la stessa procedura adottata
per la nomina.
Saranno considerati dimissionari gli esperti che, senza giustificato motivo, siano assenti (di regola) per 3 sedute consecutive o 5 sedute entro gli ultimi 365 giorni.

Gli esperti dureranno in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e potranno essere riconfermati.

Non possono far parte, contemporaneamente, della stessa Commissione Edilizia componenti che abbiano tra loro un grado di parentela (fratelli, ascendenti, discendenti, affini di primo grado, adottante o adottato) o rapporti di lavoro in modo continuativo.

Procedure per le riunioni della Commissione Edilizia

Le sedute della Commissione Edilizia sono convocate dal Presidente nella sede abituale, ogni volta che lo ritenga opportuno, e (di solito) sono pubbliche.

La convocazione scritta deve pervenire ai commissari in tempo utile rispetto alla data delle riunioni e può riportare l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente e di almeno la metà dei membri con diritto di voto.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Responsabile del procedimento sarà relatore della Commissione Edilizia, mentre le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente a ciò designato dal Responsabile dell’ufficio competente.

I commissari che eventualmente fossero direttamente interessati alla realizzazione di un’opera non possono presenziare all’esame e alla votazione su di essa.

La Commissione può, di sua iniziativa o a richiesta degli interessati, fare intervenire alle sedute i tecnici o i proprietari interessati, per ottenere chiarimenti sui singoli progetti. Di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.

Per problemi di speciale importanza, o tutte le volte che lo ritiene utile, il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altre persone esperte nei problemi trattati.

La Commissione Edilizia, qualora lo ritenga necessario, potrà convocare il richiedente e/o i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro dal segretario della commissione e devono contenere la motivazione sintetica del parere espresso e il nominativo degli esperti eventualmente invitati. In caso di non unanimità devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.

I verbali delle riunioni, redatti dal dipendente che svolge funzione di segretario verbalizzante,  sono firmati dal presidente, dal segretario stesso della commissione e da tutti i membri presenti.

La Commissione Edilizia, può effettuare sopralluoghi quando lo ritenga opportuno per la valutazione dell’intervento.

Il Presidente della C.E. provvede a trasmettere trimestralmente una relazione di sintesi dell’attività svolta e delle relative problematiche affrontate nella Commissione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale,

Attribuzioni e compiti della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere pareri consultivi obbligatori
relativamente a:

– domande di concessione edilizia,
– annullamento in sede di autotutela del comune di concessioni edilizie già rilasciate;

Il parere della Commissione Edilizia è inoltre necessario: (qualora rientri nei casi precedenti)

– Nel caso di domanda di nuova concessione edilizia a seguito di decadenza di una precedente concessione per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal suo rilascio.
Sui piani Attuativi e loro varianti, sul P.R.G. e sue varianti.

Planivolumetrico

-L’Amministrazione potrà inoltre sottoporre all’esame della suddetta Commissione questione di natura urbanistica ivi comprese le eventuali domande di parere preventivo sulle previsioni di piano regolatore che abbiano rilievo nel campo della pianificazione vigente avanzate da privati cittadini, associazioni o enti. Tale eventuale proposta dovrà comprendere la documentazione occorrente per la valutazione dell’intervento, con l’indicazione della ripartizione fondiaria e delle relative destinazioni. Su tale proposta verrà espresso un parere di fattibilità.

Il voto della C.E. è consultivo e non costituisce presunzione della emissione di concessione, la quale è riservata esclusivamente al Responsabile dell’ufficio competente.

Qualora però il Responsabile dell’ufficio competente intenda dissentire dal parere della C.E., il relativo provvedimento dovrà essere dettagliatamente motivato, con la indicazione delle ragioni che lo hanno indotto a dissentire dal parere medesimo.

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