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Decreto Legislativo n° 152/1999. Autorizzazione agli scarichi fognari, controllo e sanzioni.

Molti nostri lettori ci richiedono attraverso i "commenti", notizie riguardanti gli scarichi fognari, siano essi da recapitare in fognatura pubblica, oppure in aperta campagna con sistemi prescritti dalle vigenti normative, quali le fosse Imhoff, le subinrigazioni, la fitodepurazione, i depuratori a ossidazione e clorazione.
 
Abbiamo fatto una cernita dei paragrafi più inerenti tali domande e che di seguito riportiamo.
 
Si tratta di articoli contenuti nel decreto legislativo 152/99 aggiornato e corretto..
 
Per quanto riguarda invece i sistemi da adoperare per gli scarichi di cui al 2° punto di cui sopra, si rimanda alla lettura dell’ultima parte della delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4/2/1977. 

Ma vediamo attentamente gli argomenti più richiesti dai nostri lettori, i quali, scorrendo l’articolo, si renderanno conto quanto sia pericoloso non attenersi strettamente alla normativa sull’inquinamento fognario:
 
 
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152
"Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e ……….. a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000 – Supplemento Ordinario n. 172
 
Capo II
Autorizzazione agli scarichi
Art. 45
Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
 
2. L’autorizzazione e’ rilasciata al titolare dell’attivita’ da cui origina lo scarico. …………in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica l’articolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
 
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e’ definito dalle ………………..
 
4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
 
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
 
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e’ presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico e’ in pubblica fognatura. L’autorita’ competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.
 
7. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (a), l’autorizzazione e’ valida per i quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo’ essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e’ stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovra’ cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo’ prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima………………………..
……………………………..
 
Capo III
Controllo degli scarichi
Art. 49
Soggetti tenuti ai controllo
1. L’autorita’ competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l’ente gestore, ai sensi dell’art. 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita’ previste nella convenzione di gestione.
Art. 50
Accessi ed ispezioni
1. Il soggetto incaricato del controllo e’ autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico e’ tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Art. 51
Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico
1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorita’ competente al controllo procede, secondo la gravita’ dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita’;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
 
TITOLO V
SANZIONI
Capo I
Art 54

Sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall’autorita’ competente a norma dell’articolo 33, comma 1, o dell’articolo 34, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (a), si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.
 
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e’ punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e’ da uno a cinque milioni.
 
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell’articolo 33, comma 1, e’ punito con la sanzione

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