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DIA e abusi edilizi. Le responsabilità penali del progettista e del direttore dei lavori.

La DIA, che tanto ci ha fatto discutere, ha senza dubbio il merito di avere snellito la procedura faragginosa delle pratiche edilizie.

La Scia, che ancora sembra non volere approdare definitivamente in molte Regioni italiane, porterebbe ad un significativo miglioramento di tali procedure, purtroppo deve ancora maturare e non resta altro che rimanere in attesa di un lieto fine.

Ma parliamo un attimo di un aspetto alquanto insidioso per molti tecnici professionisti abilitati, e specie per coloro che alle prime armi possono cadere in tranelli, sia pur involontari che una DIA presenta.

IL progettista deve rappresentare, negli elaborati progettuali, esattamente la situazione reale e di rispondenza agli strumenti attuativi vigenti, avanzando la Dichiarazione di Inizio Attività solo se l’opera che intende eseguire corrisponde esattamente a tutti i requisiti di legge, previsti dal Piano Regolatore Generale , Regolamento Urbanistico o altro, del Comune interessato: inoltre gli elaborati devono rispondere anche a que vincolii che i numerosi Enti preposti pongono sul Territorio.

Facciamo un esempio: un committente incarica il proprio tecnico di progettare una piscina ad uso privato lungo una strada provinciale, ove è prevista una zona di rispetto di 20 metri.

Sarebbe assurdo pensare che in una DIA di tale genere il tecnico non tenesse conto di tale misura, prevedendo la piscina o parte di essa all’interno della zona di rispetto.

Se ciò accade:

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (DPR 6 giugno 2001, n° 380 -supplemento Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001n° 245) all’articolo 23 cita testualmente:.

"1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita’, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita’ delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche’ il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attivita’ e’ corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed e’ sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento e’ subordinata a nuova denuncia. L’interessato e’ comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e’ priva di effetti.

4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e’ priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo e’ provata con la copia della denuncia di inizio attivita’ da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonche’ gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o piu’ delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorita’ giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facolta’ di ripresentare la denuncia di inizio di attivita’, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita’ dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita’."

Importante risulta essere il suddetto comma 6 dell’articolo 23, in quanto , in caso di riscontrata falsità di una delle condizioni stabilite, il dirigente o responsabile dell’ufficio comunale preposto, deve forzosamente informare l’autorità giudiziaria e  il consiglio dell’ordine di apparteneza del progettista.

Lo stesso comma lascia salva la facoltà di ripresentare la DIA una volta che è resa conforme alle normative vigenti.

Una falsa attestazione del progettista può riguardare tanto gli atti grafici, la relazione di asseveramento o il collaudo finale con il quale lo stesso progettista attesta che l’opera è conforme al progetto presentato ed approvato.

per quanto riguarda il  direttore  dei lavori, che cura la mera esecuzione dell’opera, qualora questi si accorga che a sua insaputa  sono stati commessi degli abusi circa la violazione delle prescrizioni del permesso di costruzione, è obbligato a comunicare al responsabile dell’ufficio comunale preposto, dettagliatamernte, l’abuso commesso.

Se le violazioni sono state gravi, il Direttore Lavori dovrebbe rinunciare al proprio incarico al fine di dimostrare la propria estraneità.

Quanto sopra è regolato dall’articolo 29 del Testo unico sopracitato.

Comunque, in entrambi i casi (Progettista e Direttore del Lavori)  qualora si manifesti inadempienza e dolo, scatta la denuncia penale ai sensi dell’articolo 481 del Codice Penale.

E’ necessario puntualizzare che per il direttore lavori, può diventare difficile difendere la sua posizione affermando che le "opere sono avvenute a sua insaputa durante il corso dei lavori", in quanto egli ne è responsabile e deve vigilare ogni giorno.

Altro fatto invece, se il direttore dei lavori dimostra la sua estraneità, quando i lavori sono stati ultimati, potendosi immaginare che le difformità (se non sono sostanziali o totali) siano avvenute dopo la fine dei lavori stessi.

Prossimamente parleremo della responsabiilità del Dirigente o Responsabile dell’ufficio comunale preposto al controllo.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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