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Distanze dai confini. Di pozzi, cisterne, fossi, tubi, canali ed altro

Il codice civile tratta esplicitamente gli argomenti relativi alle distanze dai confini che devono tenere determinati manufatti.

Chiariamo, però, prima di iniziare,che queste sono distanze che vanno rispettate là dove non esistano regolamenti comunali che prevedano distanze maggiori. In quel caso vanno rispettate le distanze dei regolamenti.

Comunque , secondo il codice civile agli art.li 873 e successivi, chi intende costruire uno dei seguenti manufatti, deve rispettare le relative distanze:

– mt. 2 per pozzi, cisterne, fosse di latrine o di concime.

mt. 1 per tubi d’accqua pura o lurida, per quelli del gas e simili, compreso le loro diramazioni.

La distanza va osservata anche nel caso che sul confine si trovi un muro divisorio e deve essere misurata tra il confine ed il punto più vicino del perimetro interno del manufatto.

Chi intende scavare in prossimità di un confine, un canale o un fosso, la distanza dal confine deve essere pari alla profondità del canale o del fosso.

-mt. 3 per gli alberi di alto fusto (cioè quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come per esempio i castagni, i noci, i pini, le querce, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili).

-mt. 1,50 per gli alberi di non alto fusto (cioè quelli il cui fusto è inferiore a 3 mt. Si diffonde in rami).

mt. 0,50 per le viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non superiore ai 2 mt e mezzo.

Le distanze sopra descritte, non vanno rispettate se sul confine sorge un muro divisorio di proprietà del piantatore o a comune, purchè le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro (art 892 c.c.).

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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