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Distanze dal confine, per le tubazioni di acqua pura o lurida, di gas, e simili

La distanza dal confine per le varie tubazioni, è sancita dal 2° comma dell’art. 889 c.c. e si riferisce alle tubazioni sia interrate nel sottosuolo, che applicate ai muri in elevazione, sia situate orizzontalmente od obliquamente (per le necessarie pendenze di scolo), che verticalmente.

Questa distanza va sempre misurata dal punto più vicino del perimetro esterno del tubo alla linea di confine.

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Nella immagine soprastante si osserva che mentre il canale di gronda orizzontale, (che raccoglie le acque del tetto) può essere messo anche in vicinanza del confine “RS” (tra lo spazio aereo di “A” e il 1° piano dell’edificio di “B” il tubo di scarico verticale delle acque pluviali “abcd”, pure di “B”, deve osservare la distanza legale (non meno di 1 m.) dai due tratti di confini ”“RS" e “TU”.

La stessa distanza legale deve osservare la tubazione “d” orizzontale, collocata nel sottosuolo, per raccogliere gli scarichi delle tubazioni verticali “abc”.

Lo stesso vale se le tubazioni verticali (come quella “abc”) servono per scarichi di acque luride (come quelle dei bagni, wc., cucine, lavatoi, ecc.), o per il passaggio di acqua potabile, o del gas.

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I tubi “a” e “b” di scarico dei pluviali, o di acque luride, o di acqua potabile o di gas, devono essere collocati alla distanza legale (a non meno di 1 m.) dal confine “RS” (asse del muro divisorio comune) tra le proprietà di “A” e di “B”, siano essi esterni (verso cortili, atri, chiostre) o interni (negli ambienti), come nella immagine di cui sopra

L’obbligo della distanza non viene meno se le stesse tubazioni vengono incassate nei muri: come sono quelle di cui all’immagine sottostante (rimanendo facile la possibilità di danneggiare il muro e la proprietà del vicino).

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L’obbligo cessa, invece, nei casi in cui, trattandosi di scarichi di pluviali, le relative cassette di raccolta e tubazioni verticali (come quelle della figura sottostante) siano collocate sui fronti o testate dei muri comuni divisori degli edifici che prospettano sulla via pubblica, (fatte salve, in ogni caso, le eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali).

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Anche per la distanza delle tubazioni dal confine, della misura voluta dalla legge (non inferiore a 1 m.), va constatato che la stessa distanza può essere eccessiva, specie quando si tratta di tubazioni lasciate esterne alle pareti e negli ambienti che confinano con la proprietà del vicino.

Infatti, mentre è evidente che una perdita da tali tubi, prima di arrecare danno al vicino, ne dovrebbe arrecare uno assai più grave al proprietario dei tubi stessi, (per cui è assai difficile che questi non provveda tempestivamente a ripararli), è ugualmente evidente che il dover collocare le tubazioni anzidette ad una distanza non inferiore a m. 1 dal confine molto spesso genera serie difficoltà per la ubicazione degli apparecchi sanitari o igienici o di lavaggio da collocare in una cucina o in un bagno, situati in uno degli ambienti presso il muro divisorio sul confine.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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