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Donazioni. Concetti generali e caratteristiche.

Iniziamo a parlere in questo articolo delle "Donazioni" e diremo le cose più importanti; definiremo il resto in articoli successivi.

La "donazione" è un contratto con il quale , per il solo spirito di liberalità, una parte (donante) procura all’altra (donatario) a proprie spese, un arricchimento , che può consistere nel dare qualche cosa  o nell’obbligarsi a darla (art. 769 e seguenti del c.c.).

Il diritto ha un trattamento speciale per questo contratto, in quanto come le successioni, la donazione realizza un passaggio gratuito di beni e la costituzione di diritti, con la differenza che nella donazione il trapasso avviene fra vivi, mentre nella successione si verifica a seguito della morte di una delle parti.

La donazione deve avere per oggetto solo beni esistenti del donante . E’ nulla la donazione che riguardi beni futuri.

La donazione ha le seguenti caratteristiche:

E’ a titolo gratuito (senza corrispettivo); è personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dell’oggetto della donazione deve essere frutto esclusivamente della volontà del donanteè consensuale perchè a renderla perfetta basta il consenso delle parti; è un atto formale perchè per la sua validità occorre un atto pubblico, tranne che per oggetti di scarso valore  e per i doni manuali fatti in vista di un futuro  matrimonio.

Con l’atto di donazione il donante assume l’obbligo di consegnare le cose donate. In caso di ritardo nell’adempimento , o addirittura di inadempimento, egli risponde solo per dolo o colpa grave. Egli è tenuto alla garanzia per "evizione" solo se questa si verifichi per dolo, o fatto attribuibile ad esso donante. Non risponde dei "vizi occulti" della cosa donata se detti vizi non erano a sua conoscenza.

La donazione è valida :

1) se il donante ha piena capacità di intendere e di volere e se fatta dal donante "personalmente"

2) se il destinatario è una persona o un Ente.

E’ ammessa la sostituzione (ordinaria e fidecommissaria) entro gli stessi limiti in cui essa è ammessa nelle successioni testamentarie.

Sono nulle le donazioni fatte:

1) a chi è stato tutore o protutore del donante prima che sia stato dato il rendiconto della propria amministrazione tutelare:

2) al coniuge durante il matrimonio

Oggetto della donazione

Può essere una cosa , mobile o immobile, o un qualsiasi diritto reale, o un diritto di credito; può anche consistere nella rinunzia ad un diritto o nell’assunzione di una obbligazione verso il donatario. Si ripete che deve trattarsi di beni esistenti.

Donazioni Speciali sono:

a) la "rimuneratoria" fatta per riconoscenza o per l’ammirazione di particolari meriti del donatario

b) la "indiretta", che si ha per esempio quando il donante anzichè dare un bene in natura , lo acquista con il suo denaro intestandolo al donatario

c) quella fatta in vista di un futuro matrimonio dal futuro sposo alla futura sposa, o da un terzo a favore dell’uno  o dell’altra o di entrambi.

d) la donazione con riserva di usufrutto ; che conferisce al donatario solatanto la nuda proprietà della cosa.

e) La donazione "modale" con la quale il donante pone a carico del donatario un determinato onere, che il destinatario è tenuto a soddisfare ma solo nei limiti del valore della cosa donata. Inoltre , l’onere deve essere lecito  (non contrastante, cioè, con norme di legge o con l’ordine pubblico o il buon costume), altrimenti l’onere , cioè il "modo" si ha per non apposto, mentre la donazione resta valida  e senza onere alcuno.

segue.

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