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Fabbricati prospettanti su strade pubbliche. Attenzione alle Ordinanze per la pubblica incolumità.

Parliamo in questo capitolo dei possibili guai che potrebbero capitare ai proprietari di quei fabbricati che prospettano sulle pubbliche vie e che non controllano periodicamente le condizioni della facciata principale e della gronda del tetto.

Le nostre città, ed in particolare i nostri centri storici, sono caratterizzati da edifici direttamente prospettanti sulle pubbliche strade: alcuni di essi, talvolta, attirano la nostra attenzione in quanto sono malmessi, con parti degli intonaci della facciata cadenti, oppure persiane rotte e che sbattono continuamente al vento, o ancora parti della doccia in lamiera o della gronda sporgente del tetto, ammalorate e fatiscenti, tanto da destare la preoccupazione dei passanti.

La gran parte di questi proprietari stipula una assicurazione sull’immobile e per questo motivo si sente tranquilla e non provvede neppure a togliere il pericolo esistente.

Questi proprietari, dovrebbero sapere che la assicurazione li copre civilmente, per pagare eventuali danni arrecati a terzi, ma non ha nessun potere dal punto di vista penale.

Le condizioni atmosferiche sono variabili e possono influire su parti cadenti di un edificio.

Un eventuale crollo di una parte prospettante sulla strada, anche di piccola dimensione, cadendo dall’alto, può causare danni molto seri alle persone.

E’ quindi dovere di noi cittadini provvedere a salvaguardare la pubblica incolumità, e nel contempo a salvaguardarci da eventuali e pesanti condanne penali.

La pubblica incolumità, per legge, la si ha proprio in questi casi, cioè quando il pericolo è incombente sui passanti nella pubblica via.
Naturalmente è importante anche la privata incolumità, però i proprietari se la possono gestire diversamente.

Noi abbiamo voluto fare questa distinzione per un motivo molto semplice: l’incolumità, quando è pubblica, diventa di competenza delle pubbliche Amministrazioni e più propriamente dei Sindaci , i quali, una volta venutane a conoscenza, sono obbligati ad intervenire, sia  tramite l’emanazione di atti che con i propri organi tecnici.

Il meccanismo relativo alla pubblica incolumità si innesta in questo moto: un passante, un vicino di casa oppure un vigile urbano, individuano una parte cadente dell’immobile e coscientemente si preoccupano  di segnalarla immediatamente.

Se il fabbricato è di un solo piano, l’intervento è veloce ed a togliarla provvede normalmente il proprietario; altrimenti deve essere avvisato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che provvede ad allertare una squadra che interviene con un automezzo provvisto di scala mobile.

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I Vigili del Fuoco, di solito, non possono verificare tutta quanta una facciata o una gronda e quindi, di solito,  tolgono il pericolo visibile ed immediato e controllano le parti circostanti.

Il Comando dei VVF avvisa immediatamente per scritto (Fax o altro) il Sindaco del Comune e per conoscenza la locale Prefettura.

Appena il Fax giunge in Comune viene passato all‘Ufficio Tecnico competente, che tramite proprio personale effettua un immediato sopralluogo per verificare la situazione e stabilire cosa fare.

Una copia del fax viene inviata anche al Comando di polizia Municipale

I tecnici del Comune intervengono per verificare la situazione statica, e nel caso si tratti di facciate mal messe o di gronde difficilmente controllabili visivamente, provvedono, tramite l’ ufficio segnaletica del Comune, a fare transennare la facciata del fabbricato.

Contemporaneamente i vigili urbani assistono alle operazioni di transennamento e prendono i nominativi dei proprietari dell’immobile.

Per il momento la situazione è sotto controllo, in quanto il pericolo immediato è stato tolto ed i passanti sono stati avvisati, tramite la messa in opera di transenne, di transitare sul marciapiedi opposto a quello transennato.

Il Comune nella persona del Sindaco, appena ricevuto l’elenco dei proprietari, da parte della Polizia Municipale, emette a carico degli stessi una Intimazione o Ordinanza per la Pubblica incolumità. (Vedi un esempio semplice, di una ordinanza tipo)

Da questo momento i proprietari hanno un tempo stabilito per controllare e rimuovere il pericolo dal loro edificio.

Normalmente nell’ordinanza del Sindaco, per il decoro Pubblico e sulla base degli  articoli del Regolamento Edilizio, vengono richiesti a carico dei proprietari anche i lavori di sistemazionne della facciata e della gronda, compresa la tinteggiatura. (Questi ultimi non sono compresi nella ordinanza tipo di cui sopra).

Ma veniamo ai punti dolenti di tutta questa trafila sopra descritta: le transenne ed il suolo pubblico dalle stesse circoscritto, vengono addebitate ai proprietari dell’immobile, e poichè, sia per motivi finanziari, che di tempo occorrente per contattare una ditta edile che esegua il lavoro, passano di solito diversi mesi, detti proprietari si vedranno accollate delle spese non indifferenti, sia per il transennamento che per l’occupazione di suolo pubblico.

Inoltre, qualora i proprietari non si decidano ad effettuare i lavori, sull’ordinanza viene previsto che il Comune può intervenire ed effettuarli tramite una propria ditta di fiducia.  Questa opzione, naturalmente è sempre da evitare da parte degli interessati, in quanto i costi lieviterebbero astronomicamente, date le spese collaterali.

La Prefettura, che abbiamo citato sopra, effettua i propri controlli nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, chiedendo più volte, notizie scritte circa lo svolgersi di tale ordinanza.

Il proprietario del fabbricato, dopo tanto soffrire, arriverà infine ad effettuare i lavori, con l’aggravio delle spese suddette.

Quindi, conviene sempre, a chi possiede un fabbricato sulla pubblica via, di tenerlo in  ordine, assicurandosi, tramite luna manutenzione annuale, di togliere  le minime parti che possano danneggiare i passanti.

Vedi per esempio l’intervento sotto effettuato dalla ditta FG – (www.fglavorinquota.com).

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Questo ad evitare spese e guai ben maggiori.

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