Il "diritto di superficie" è un diritto di godimento sulla cosa altrui.
E’ disciplinato dagli articoli 952/956 del codice civile che permette di definirlo come quel diritto reale (perpetuo o temporaneo) che consente al suo titolare di fare e mantenere, sopra o sotto il suolo di altri, una sua costruzione, rimanendo proprietario solo di questa; oppure di acquistare una costruzione già esistente , ma non il suolo e sottosuolo sul quale o nel quale tale costruzione trovasi.
Il diritto di superficie è limitato dalla legge a fare, a mantenere o ad acquistare soltanto costruzioni (sotto o sopra il suolo che è e rimane di altri) e non altri beni (come per esempio le piantagioni: art 956 del cc.).
Il diritto di superficie si costituisce per contratto (scritto e trascritto); per testamento; per usucapione; e può essere a titolo oneroso o gratuito.
Il diritto di superficie, se viene costituito con scadenza a tempo determinato, si estingue alla data della scadenza stessa: La costruzione fatta da chi ha esercitato tale diritto subirà la sorte stabilita nell’atto costitutivo del diritto stesso (che può prevedere la demolizione, o il passaggio in proprietà al proprietario del suolo.).
Può anche estinguersi se non è stato esercitato per venti anni.
Il diritto di superficie trova numerose applicazioni pratiche, come per esempio, nelle costruzioni di edifici, di edicole, chioschi, padiglioni funzionanti per periodi di tempo determinati,; o per la costruzione di cappelle o edicole funerarie nei cimiteri; o palificazioni per linee elettriche, telefoniche, teleferiche, cabine di trasformazione, oppure posa di binari ferroviari, tramviari, o per condutture di acqua, gas, energia elettrica, , impianti questi occorrenti alla esecuzione dei lavori e che devono passare temporaneamente su terreni altrui.
Vediamo un esempio:
Nella figura soprastante "A", quale proprietario del suolo "mn" concede a "B" un "diritto di superficie" in base al quale "B" può costruire il fabbricato "abcdef", rimanendone proprietario, mentre il suolo rimane sempre di proprietà di "A"
"A" chiamasi "concedente"; "B" è il "concessionario" o "superficiario"
Se lo stabile è stato invece costruito da "A", egli può cederlo a "B" in proprietà separata (rimanendo cioè "A" sempre proprietario del suolo).
"A" potrebbe concedere a "B" l’edificazione della sola costruzione "abef" (eseguita nel sottosuolo) a ad un altro superficiario "C", la costruzione della parte "bcde" (in elevazione)
Analogamente, se trattasi di uno stabile costruito da "A", egli può vendere la sola costruzione, dandola per la parte "abef" a "B", e per la parte sovrastante a "C", rimanendo comunque egli proprietario esclusivo del suolo.
Adesso passiamo alla seconda immagine:
Può essere oggetto di "proprietà superficiaria" anche un solo piano (come quello "cghd" che "A" (come proprietario sia del suolo "mn" che della parte "abcdef" di edificio) concede a "B" di costruire sulla detta sua parte la sopraelevazione "cdhg"
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