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Il vetrocemento opaco è considerato una luce o una veduta?

Diamo adesso un chiarimento al fattore "Luci" , meglio definito dagli articoli 901/904 del codice civile.

Il mutamento del sistema di costruire rispetto al passato, e l’avvento di nuovi materiali da costruzione, ha modificato alcuni concetti inerenti il codice civile, e quello che adesso noi vogliamo affrontare riguarda esattamente le "Luci"; o meglio quelle "aperture"  rivolte verso il fondo del vicino, e che, ai sensi dell’articolo 901 del cc devono :

1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono ai piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa."
 
Nei vecchi edifici, le luci hanno sempre le suddette caratteristiche ed una grata di metallo con maglie non più ampie di 3 cmq che ben si inquadra con la tipologia caratteristica dei vecchi edifici.
 
Un attento osservatore, avrà invece notato, che in molti nuovi fabbricati a confine con altra proprietà, vengono normalmente usate le mattonelle in vetrocemento opache, che non lasciano vedere nè passare aria: da dire anche, in questo secondo caso, che non è raro vedere a fianco delle piastrelle di vetrocemento il cerchio caratteristico di una aeratore non elettrico.
 
 
La domanda viene spontanea: a parte l’aeratore, ma il vetrocemento opaco può fare classificare una apertura come luce?.
Se noi ricerchiamo un aggancio al codice civile, l’unico articolo che può confortarci è il  902 c.c che cita testualmente:
 
902. Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.. L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto (c. 900) è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dalI’art. 901.

II vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto

Quindi, il suddetto articolo riconosce ad una apertura con telaio e con mattonelle di vetrocemento, le caratteristiche di una luce.

Questo, subordinato al fatto che " il vicino ha sempre il diritto di esigere….. come detto sopra"

Da dire, che nel corso degli anni, le liti fra vicini, a causa dell’uso del vetrocemento, non sono mancate, così come le sentenze: a tale riguardo, la più significativa è la Sentenza della Corte di Cassazione civile del 28 novembre 1984, n. 6192   che ha  ritenuto, che costituisca luce, in senso tecnico, l’apertura munita di telaio e di vetro opaco dello spessore di circa cinque centimetri.

Pertanto non vi sono dubbi a tale proposito, anche perchè con il vetrocemento, passa la sola luce e non l’aria come previsto per le luci normali.

    

E questo è riduttivo e quindi può essere accettato da un vicino geloso dei propri diritti.

Per opportuna conoscenza dei nostri lettori, riportiamo anche gli articoli 903 e 904 del codice civile ed inerenti sempre tale argomento:

903. Luci nei muro proprio o nel muro comune. — Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (c. 885).
 
904. Diritto di chiudere le luci. La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo (c. 874) nè di costruire in aderenza (c. 877).
 
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
 
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