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La servitù: art.1027 del c.c. Un peso imposto sopra un fondo.

Molti proprietari hanno i loro fondi ed immobili gravati da "servitù", magari ereditate con l’acquisto del fondo  o create da loro stessi e poi diventate così gravose da risultare dannose se non insopportabili

Ebbene, da questo articolo parleremo delle "servitù prediali", trattate dagli articoli 1027/1099 del codice civile.

Il primo di questi articoli (art 1027) riguarda la servitù in generale, e la definisce un "peso imposto sopra un fondo" (che si dice servente) per l’utilità (cioè per il miglior sfruttamento o un più comodo uso) di un altro fondo (che si chiama dominante) appartenente a un diverso proprietario.

le servitù prediali sono quindi dei diritti di godimento sulle cose altrui che determinano la diminuzione della utilità di un fondo , a vantaggio di un altro , provocano una minorazione giuridica nel primo , ed una analoga maggiorazione nel secondo.

Caratteristiche essenziali  di una servitù in generale:

a) L’esistenza di due fondi appartenenti a proprietari diversi

b) La vicinanza dei due fondi tra loro (per vicinanza non deve intendersi "contiguità": Difatti le servitù di presa d’acqua  e quelle di elettrodotto  possono esistere senza che due fondi siano attigui, ma solo vicini.

c) La perpetuità (o irrevocabilità) della servitù. Tale perpetuità non va intesa che il diritto non possa estinguersi mai , (difatti l’articolo 1073 del c.c. prevede la sua estinzione), ma piuttosto un bisogno permanente e non occasionale, del fondo dominante e quindi la sua correlazione ad un interesse permanente del suo proprietario, destinato però a durare sino a quando dura il bisogno.

d) La inseparabilità della servitù dal fondo dominante e la sua indivisibilità. Cioè se i due fondi sono divisibili, la relativa servitù non si può frazionare, ma continuerà a gravare o giovare per intero sulle singiole parti in cui i fondi sono stati suddivisi.

Da chiarire inoltre che la servitù non può costituirsi sugli immobili dello Stato, delle Regioni, Provincie e dei Comuni, destinati ad uso pubblico, come strade, porti, spiagge, fiumi, monumenti , aereoporti ecc. (In genere sugli immobili o beni "fuori commercio").

Classificazione delle servitù:

Le servitù possono distinguersi in:

Pubbliche: quelle che hanno per oggetto l’utilità pubblica e sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti;

Per esempio sono quelle che autorizzano l’apertura di nuove strade pubbliche, il passaggio di oleodotti, gasdotti linee elettriche, costruzioni marciapiedi, allacci alle fognature ecc.

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Private: quelle che hanno per oggetto l’utilità privata: sono tali quelle definite "personali", come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione,

e quelle "prediali" o fondiarie (e di cui agli articoli 1027/1099 del Codice civile)

Queste ultime sono quelle che più interessano i nostri lettori e delle quali parleremo ampiamente, e con i particolari, in un prossimo recente capitolo

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